La stretta di Papa Francesco su enti e fondazioni – askanews.it

La stretta di Papa Francesco su enti e fondazioni

Citta’ del Vaticano, 6 dic. (askanews) – Nel “Motu Proprio” di Papa Francesco enti, fondazioni e fondi vengono sottoposti al controllo diretto dell’Istituzione curiale “da cui dipende canonicamente la persona giuridica” che “cura il corretto funzionamento dell’ente nel perseguimento delle finalita’ statutarie”. A tal fine, secondo il ‘Motu Prorio’ sono gli organismi della stessa Curia a provvedere “alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti legali, qualora gli stessi non rispondano ai requisiti di onorabilita’”, ad “annullare, sentiti gli amministratori e l’organo di controllo interno, gli atti contrari a norme di legge o allo statuto”, allo “scioglimento del consiglio di amministrazione e alla nomina di un commissario straordinario, qualora gli amministratori abbiano agito in grave difformita’ dalla legge o dallo statuto”. Saranno sempre gli organismi della Santa Sede a valutare i contenuti del piano di attivita’ della persona giuridica “con possibilita’ di far pervenire indicazioni sulla rispondenza dello stesso alle finalita’ statutarie; ad analizzare i verbali dell’organo cui spetta l’amministrazione della persona giuridica, che gli devono essere trasmessi, con possibilita’ di far pervenire osservazioni sulla rispondenza delle decisioni assunte alle finalita’ statutarie; a esprimere le proprie valutazioni sulla corrispondenza degli atti di amministrazione straordinaria alle finalita’ istituzionali, per l’approvazione ad validitatem della Segreteria per l’Economia”. Per quanto riguarda, invece, il capitolo riguardante la “Vigilanza e controllo in materia economico-finanziaria”, si stabilisce che “la Segreteria per l’Economia esercita la vigilanza e il controllo sulle persone giuridiche strumentali a norma del proprio statuto”, analizzando le scritture contabili e fornisce assistenza e supporto; rilasciando l’autorizzazione per gli atti di straordinaria amministrazione. Si stabilisce, infine, la possibilita’ da parte della Santa Sede di estinguere e devolvere i beni di fondazioni ed enti qualora non rispettino piu’ il loro atto costitutivo o lo statuto, o quando “lo scopo e’ stato raggiunto o e’ divenuto impossibile o contrario alla legge, ovvero, in caso di associazioni, quando la riduzione del numero degli associati ne impedisca il funzionamento”. Nel “Motu Proprio” di Papa Francesco enti, fondazioni e fondi vengono sottoposti al controllo diretto dell’Istituzione curiale “da cui dipende canonicamente la persona giuridica” che “cura il corretto funzionamento dell’ente nel perseguimento delle finalita’ statutarie”. A tal fine, secondo il ‘Motu Prorio’ sono gli organismi della stessa Curia a provvedere “alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti legali, qualora gli stessi non rispondano ai requisiti di onorabilita’”, ad “annullare, sentiti gli amministratori e l’organo di controllo interno, gli atti contrari a norme di legge o allo statuto”, allo “scioglimento del consiglio di amministrazione e alla nomina di un commissario straordinario, qualora gli amministratori abbiano agito in grave difformita’ dalla legge o dallo statuto”. Saranno sempre gli organismi della Santa Sede a valutare i contenuti del piano di attivita’ della persona giuridica “con possibilita’ di far pervenire indicazioni sulla rispondenza dello stesso alle finalita’ statutarie; ad analizzare i verbali dell’organo cui spetta l’amministrazione della persona giuridica, che gli devono essere trasmessi, con possibilita’ di far pervenire osservazioni sulla rispondenza delle decisioni assunte alle finalita’ statutarie; a esprimere le proprie valutazioni sulla corrispondenza degli atti di amministrazione straordinaria alle finalita’ istituzionali, per l’approvazione ad validitatem della Segreteria per l’Economia”. Per quanto riguarda, invece, il capitolo riguardante la “Vigilanza e controllo in materia economico-finanziaria”, si stabilisce che “la Segreteria per l’Economia esercita la vigilanza e il controllo sulle persone giuridiche strumentali a norma del proprio statuto”, analizzando le scritture contabili e fornisce assistenza e supporto; rilasciando l’autorizzazione per gli atti di straordinaria amministrazione. Si stabilisce, infine, la possibilita’ da parte della Santa Sede di estinguere e devolvere i beni di fondazioni ed enti qualora non rispettino piu’ il loro atto costitutivo o lo statuto, o quando “lo scopo e’ stato raggiunto o e’ divenuto impossibile o contrario alla legge, ovvero, in caso di associazioni, quando la riduzione del numero degli associati ne impedisca il funzionamento”. Gci/Int2
Dic 6, 2022

Il “motu proprio” del Pontefice

Citta’ del Vaticano, 6 dic. (askanews) – Nel “Motu Proprio” di Papa Francesco enti, fondazioni e fondi vengono sottoposti al controllo diretto dell’Istituzione curiale “da cui dipende canonicamente la persona giuridica” che “cura il corretto funzionamento dell’ente nel perseguimento delle finalita’ statutarie”. A tal fine, secondo il ‘Motu Prorio’ sono gli organismi della stessa Curia a provvedere “alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti legali, qualora gli stessi non rispondano ai requisiti di onorabilita’”, ad “annullare, sentiti gli amministratori e l’organo di controllo interno, gli atti contrari a norme di legge o allo statuto”, allo “scioglimento del consiglio di amministrazione e alla nomina di un commissario straordinario, qualora gli amministratori abbiano agito in grave difformita’ dalla legge o dallo statuto”.

Saranno sempre gli organismi della Santa Sede a valutare i contenuti del piano di attivita’ della persona giuridica “con possibilita’ di far pervenire indicazioni sulla rispondenza dello stesso alle finalita’ statutarie; ad analizzare i verbali dell’organo cui spetta l’amministrazione della persona giuridica, che gli devono essere trasmessi, con possibilita’ di far pervenire osservazioni sulla rispondenza delle decisioni assunte alle finalita’ statutarie; a esprimere le proprie valutazioni sulla corrispondenza degli atti di amministrazione straordinaria alle finalita’ istituzionali, per l’approvazione ad validitatem della Segreteria per l’Economia”.

Per quanto riguarda, invece, il capitolo riguardante la “Vigilanza e controllo in materia economico-finanziaria”, si stabilisce che “la Segreteria per l’Economia esercita la vigilanza e il controllo sulle persone giuridiche strumentali a norma del proprio statuto”, analizzando le scritture contabili e fornisce assistenza e supporto; rilasciando l’autorizzazione per gli atti di straordinaria amministrazione.

Si stabilisce, infine, la possibilita’ da parte della Santa Sede di estinguere e devolvere i beni di fondazioni ed enti qualora non rispettino piu’ il loro atto costitutivo o lo statuto, o quando “lo scopo e’ stato raggiunto o e’ divenuto impossibile o contrario alla legge, ovvero, in caso di associazioni, quando la riduzione del numero degli associati ne impedisca il funzionamento”.

Nel “Motu Proprio” di Papa Francesco enti, fondazioni e fondi vengono sottoposti al controllo diretto dell’Istituzione curiale “da cui dipende canonicamente la persona giuridica” che “cura il corretto funzionamento dell’ente nel perseguimento delle finalita’ statutarie”. A tal fine, secondo il ‘Motu Prorio’ sono gli organismi della stessa Curia a provvedere “alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti legali, qualora gli stessi non rispondano ai requisiti di onorabilita’”, ad “annullare, sentiti gli amministratori e l’organo di controllo interno, gli atti contrari a norme di legge o allo statuto”, allo “scioglimento del consiglio di amministrazione e alla nomina di un commissario straordinario, qualora gli amministratori abbiano agito in grave difformita’ dalla legge o dallo statuto”.

Saranno sempre gli organismi della Santa Sede a valutare i contenuti del piano di attivita’ della persona giuridica “con possibilita’ di far pervenire indicazioni sulla rispondenza dello stesso alle finalita’ statutarie; ad analizzare i verbali dell’organo cui spetta l’amministrazione della persona giuridica, che gli devono essere trasmessi, con possibilita’ di far pervenire osservazioni sulla rispondenza delle decisioni assunte alle finalita’ statutarie; a esprimere le proprie valutazioni sulla corrispondenza degli atti di amministrazione straordinaria alle finalita’ istituzionali, per l’approvazione ad validitatem della Segreteria per l’Economia”.

Per quanto riguarda, invece, il capitolo riguardante la “Vigilanza e controllo in materia economico-finanziaria”, si stabilisce che “la Segreteria per l’Economia esercita la vigilanza e il controllo sulle persone giuridiche strumentali a norma del proprio statuto”, analizzando le scritture contabili e fornisce assistenza e supporto; rilasciando l’autorizzazione per gli atti di straordinaria amministrazione.

Si stabilisce, infine, la possibilita’ da parte della Santa Sede di estinguere e devolvere i beni di fondazioni ed enti qualora non rispettino piu’ il loro atto costitutivo o lo statuto, o quando “lo scopo e’ stato raggiunto o e’ divenuto impossibile o contrario alla legge, ovvero, in caso di associazioni, quando la riduzione del numero degli associati ne impedisca il funzionamento”.

Gci/Int2