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Al via il deposito delle candidature,domani alle 20 gong finale

Roma, 21 ago. (askanews) – Corti di Appello e Tribunali in tutta Italia dove hanno sede gli Uffici centrali circoscrionali indicati dalla legge elettorale sono aperti dalle 8 in tutte le Regioni per raccogliere nelle loro cancellerie il deposito delle candidature al nuovo Parlmento italiano per cui si vota il prossimo 25 Settembre. La legge stabilisce infatti che il deposito delle candidature debba avvenire fra il 34esimo e il 35esimo giorno prima delle elezioni politiche generali.

I nomi degli aspriranti nuovi deputati e senatori corredati dal collegamento ad uno dei simboli ammessi affisi lo scorso fine settimana al Viminale, al certificato penale del casellario giudiziale e, ove dovuto, alle sottoscrizioni raccolte a favore della candidatura, devono essere depositati nelle cancellerie entro le 20 di domani sera quando è fissato il gong finale oltre il quale non sarà più possibile candidarsi deputato o senatore.


Con il via al deposito delle candidature ha inizio il conto alla rovescia per l’avvio della campagna elettorale in senso stretto. Il timing scandito della legge elettorale prevede che gli uffici elettorali di Corti di appello e tribunali di ogni circoscrizione elettorale, composti da tre magistrati di cui uno presiede e nominati dal presidente della corte d’appello o del tribunale, abbiano tempo martedì e mercoledì per esaminare e pronunciarsi sulla regolarità formale (il rispetto delle procedure) e sostanziale (l’assenza di impedimenti di legge) delle candidature, la cui ammissione devono decretare entro le 20 di mercoledì sera.

Giovedì – 24 ore e non di più di tempo per presentarli ed esaminarli- è la giornata per eventuali ricorsi. Da decicersi definitivamente non oltre venerdì 26 agosto: trentesimo giorno prima delle elezioni del 25 settembre e per questo data legale di inizio ufficiale della campagna elettorale. domenica 25 settembre le elezioni si svolgeranno in una sola giornata, con seggi aperti no stop dalle 7 alle 23 e scrutinio e risultati in nottata senza soluzione di continuità con la chiusura dei seggi.


Al più tardi, infine, sabato 15 ottobre l’insediamento delle nuove camere e dei nuovi parlamentari: l’articolo 61 della costituzione, infatti, stabiisce che “la prima riunione” della nuova camera e del nuovo senato “ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni”. Ed il primo atto deve essere l’elezione dei nuovi presidenti, senza i quali la nuova assemblea non può funzionare.

Molti e diversi i controlli che l’ufficio elettorale dei magistrati in ciascuna circoscrizione elettorale regionale è chiamato a svolgere. Innazittutto, la presentazione delle liste e della relativa documentazione dev’essere effettuata esclusivamente da una delle persone indicate in forma scritta al viminale momento del deposito dei simboli: è vietato farle presentare da altri. La lista stessa dei candidati dev’essere presentata con un’apposita dichiarazione scritta.


La lista deve contenere il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita di ognuno dei candidati che la compongono; l’indicazione della circoscrizione elettorale per la quale la lista viene presentata;il contrassegno, tra quelli depositati presso il ministero dell’interno e da questo ammessi, con cui s’intende contraddistinguere la lista. Nessun candidato può essere compreso in liste con diversi contrassegni nella stessa o in un’altra circoscrizione, pena la nullità della sua elezione. e a pena di nullità dell’elezione, nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla camera dei deputati e al senato della repubblica.

La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati per essere regolare, oltre alle loro generalità deve inoltre contenere i requisiti essenziali richiesti dalla legge che i magistrati devono riscontrare. Ovvero: firme dei sottoscrittori, salvo che la lista abbia diritto all’esonero; sottoscrizione della dichiarazione di presentazione della lista di candidati da parte del presidente o segretario del partito ovvero del rappresentante cui è conferito espressamente tale potere per le liste aventi diritto all’esonero; autenticazione delle firme dei sottoscrittori della lista, nel caso in cui la lista sia obbligata a raccogliere le sottoscrizioni. Veriche che nessun elettore abbia partecipato alla presentazione di più di una lista di candidati; regolarità di stampa e descrizione del contrassegno della lista di e avvenuta indicazione dei delegati di lista.