Caso Lucano, i giudici: nessuna logica predatoria delle risorse pubbliche, voleva aiutare gli ultimi – askanews.it

Caso Lucano, i giudici: nessuna logica predatoria delle risorse pubbliche, voleva aiutare gli ultimi

Motivazioni sentenza di fatto riabilitano ex Sindaco Riace
Apr 12, 2024

Roma, 12 apr. (askanews) – Sono state depositate le motivazioni della sentenza dell’ottobre scorso che di fatto riabilitano Mimmo Lucano e il sistema ‘Riace’ di gestione dei progetti di accoglienza e integrazione per migranti messo in campo dall’ex sindaco. I giudici di appello lo hanno considerato colpevole solamente di un capo di imputazione, assolvendolo per tutti gli altri.

“L’ampia istruttoria – scrivono i giudici secondo quanto riporta il Quotidiano del Sud – non ha offerto elementi per ritenere provati nessuno degli elementi che, nella pratica giudiziaria, vengono valorizzati per dimostrare l’esistenza di una struttura associativa”. Inoltre “i dialoghi intercettati in linea con gli accertamenti patrimoniali compiuti su Lucano Domenico suggeriscono di escludere che abbia orchestrato un vero e proprio ‘arrembaggio’ alle risorse pubbliche”.

Nelle motivazioni della sentenza, i giudici di secondo grado precisano di non aver ritenuto utilizzabili le intercettazioni telefoniche e ambientali, ma ciò “non impedisce di individuare elementi di prova favorevoli agli imputati”.

La Corte d’Appello reggina ha accolto le ragioni degli avvocati della difesa Andrea Daqua e Giuliano Pisapia in relazione al reato di associazione a delinquere: “L’esistenza di uno stabile accordo di natura delittuosa – è scritto – nemmeno può essere desunta”. Per la truffa aggravata, invece, “manca la prova degli elementi costitutivi il reato” mentre le determine per le quali Lucano era accusato di falso ideologico in realtà “non erano funzionali a ottenere le somme del ministero”. Analoga considerazione vale l’ipotesi di peculato, reato, per i giudici, “non configurabile per la gestione e destinazione di somme di provenienza pubblica, anche dopo la loro corresponsione, quale corrispettivo del servizio, pattuito a seguito di apposito contratto e prestato”.

Ma, prosegue il Quotidiano del Sud, cade anche il presupposto accusatorio della sussistenza di possibili vantaggi patrimoniali collegati ai migranti lungopermanenti che rimanevano a Riace anche dopo il periodo di collocazione nei progetti Cas e Sprar. In particolare, per i giudici c’era “la piena consapevolezza, – si legge nella motivazione – da parte del Servizio centrale e della Prefettura, della presenza dei cosiddetti lungopermanenti”, e per quanto li riguarda, se ci fossero stati “i presupposti di legge andavano al limite espulsi con provvedimento di competenza prefettizia e non certo del sindaco”.

Infine, per la Corte d’Appello è da ritenere assolutamente insussistente la “logica predatoria delle risorse pubbliche” ipotizzata dal tribunale di Locri che ha emesso al sentenza di primo grado. Al contrario, “i dialoghi captati – aggiungono i giudici di Appello – mettono in luce lo spirito di fondo che ha mosso l’imputato, certo di poter alimentare una economia della speranza, funzionale a quella che più volte Lucano ha definito essere la sua mission, ovvero poter aiutare gli ultimi”.