Pnrr, Ue: modifiche solo se motivate da circostanze oggettive

Va dimostrato che non è più possibile attuare obiettivi specifici

OTT 25, 2022 -

Bruxelles, 25 ott. (askanews) – La modifica dei piani nazionali di ripresa e resilienza (Pnrr) finanziati dal Recovery Fund europeo, quando sono già stati approvati e sono in corso di attuazione, è possibile, ma secondo delle condizioni precise e rigorose previste dal regolamento Ue pertinente. Lo hanno confermato oggi a Bruxelles due portavoce della Commissione europea, rispondendo a una domanda sull’intenzione di procedere a modifiche del Pnrr italiano che la leader di Fdi Giorgia Meloni ha espresso più volte in passato, e che ha confermato in Parlamento da presidente del Consiglio. “Non siamo in grado di commentare ora queste dichiarazioni della premier italiana – ha detto il portavoce capo Eric Mamer, durante il briefing quotidiano per la stampa della Commissione -, ma possiamo spiegare come funziona il Pnrr dopo che è stato approvato dal Consiglio Ue”. L’articolo 21 del regolamento Ue sul Fondo Rrf (“Recovery and Resilience Facility”), ha aggiunto la portavoce per gli Affari economici, Veerle Nuyts, “prevede che dopo l’adozione del Piano nazionale da parte del Consiglio Ue, solo in casi eccezionali uno Stato membro può chiedere delle modifiche; ma deve dimostrare che non può più attuare in parte o interamente il piano a causa di circostanze oggettive”. “La Commissione – ha continuato la portavoce – è disponibile a discutere nel caso in cui l’attuazione di specifici traguardi intermedi od obiettivi finali (‘milestones’ e ‘targets’, ndr) non sia più conseguibile a seguito di circostanze obiettive, e sia quindi necessaria una revisione”. “Questo richiede una valutazione rigorosa, caso per caso, da parte della Commissione insieme allo Stato membro interessato, e naturalmente può avere un impatto alla fine anche sull’attuazione del Piano nazionale”, ha concluso Veerle Nuyts.