Come funziona il referendum propositivo passato oggi alla Camera

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FEB 21, 2019 -

Roma, 21 feb. (askanews) – Quando una proposta di legge è presentata da almeno 500mila elettori e le Camere non la approvano entro 18 mesi dalla sua presentazione è indetto un referendum per deliberarne l’approvazione. Lo prevede la proposta di legge costituzionale, composta da 3 articoli e approvata oggi dall’Aula della Camera in prima lettura, che introduce in Costituzione (attualmente sono previsti solo il referendum abrogativo e quello confermativo) l’istituto del referendum propositivo modificando l’articolo 71. Ecco come funziona: REFERENDUM PROPOSITIVO. Bastano 500mila firme per presentare alle Camere una proposta di legge: a quel punto Camera e Senato hanno un anno e mezzo di tempo per esaminarla e approvarla. Nel caso in cui apportino delle modifiche “non meramente formali” viene indetto un referendum sulla proposta presentata a meno che i promotori non vi rinuncino.

QUORUM. La proposta è approvata se supera un quorum cosiddetto deliberativo o approvativo che corrisponde “alla maggioranza dei voti validamente espressi purché superiore a un quarto degli aventi diritto al voto”. In altre parole, affinché la proposta passi dovrà votare sì almeno il 25% degli aventi diritto, cioè 12,5 milioni di persone circa. Se la proposta popolare non passa, viene promulgata quella approvata dal Parlamento.

ORGANO TERZO. Se le modifiche sono “meramente formali” lo stabilisce “un organo terzo”, probabilmente la Corte di Cassazione anche se l’individuazione di tale organo viene rinviata alla legge attuativa.

INAMMISSIBILITA’. Il referendum propositivo non è ammissibile se la proposta di legge di iniziativa popolare non rispetta la Costituzione, “se è ad iniziativa riservata, se presuppone intese o accordi, se richiede una procedura o una maggioranza speciale per la sua approvazione, se non provvede ai mezzi per far fronte ai nuovi o maggiori oneri che essa importi e se non ha contenuto omogeneo”. Sui limiti di ammissibilità del referendum propositivo le opposizioni hanno dato battaglia in aula per escludere materie come quella penale ma la maggioranza ha negato ogni modifica in questo senso rimandando comunque al vaglio di ammissibilità che spetta alla Corte Costituzionale.

VAGLIO COSTITUZIONALE. L’articolo 3 della legge costituzionale approvata stabilisce che la Consulta effettui un giudizio preventivo sulla legge di iniziativa popolare, prima che questa sia presentata alle Camere, purché siano state raccolte almeno 200mila firme e su richiesta dei proponenti. Spetta sempre alla Consulta giudicare l’ammissibilità delle richieste di referendum.

LEGGE ATTUATIVA. Con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera sono disciplinati l’attuazione dell’iniziativa legislativa popolare e del relativo referendum.

REFERENDUM ABROGATIVO. L’articolo 2 del testo cambia anche il quorum per il referendum abrogativo disciplinato dall’articolo 75 della Costituzione. Attualmente è previsto che la proposta soggetta a referendum sia approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. Con la legge approvata oggi si stabilisce anche qui il quorum deliberativo: affinché la proposta passi dovrà votare sì almeno il 25% degli aventi diritto.

Luc/Int2