Extraprofitti, Tar Lazio: ricorsi aziende energia inammissibili – askanews.it

Extraprofitti, Tar Lazio: ricorsi aziende energia inammissibili

Roma, 16 nov. (askanews) – Il Tar del Lazio ha dichiarato inammissibili per difetto assoluto di giurisdizione i ricorsi proposti dalle aziende energetiche contro l’atto dell’Agenzia delle entrate con cui sono stati definiti gli adempimenti, anche dichiarativi, e le modalita’ di versamento del “Contributo straordinario contro il caro bollette” introdotto dall’art. 37, comma 5, del D.l. n. 21 del 2022. Si tratta della questione meglio nota come tributo dovuto per i cosiddetti extraprofitti. Ad avviso del giudice amministrativo – si spiega – all’Agenzia delle entrate e’ stata demandata la sola definizione di aspetti tecnici, legati al procedimento di dichiarazione e al successivo ed eventuale procedimento di verifica e accertamento del “contributo”, senza in sostanza che alcun margine risulti rimesso all’Agenzia quanto alla specificazione ed esatta perimetrazione degli elementi costitutivi del “contributo”. Osserva il Tar del Lazio – si sottolinea – che tutti gli elementi costitutivi della misura (in primis, la individuazione dei soggetti passivi e quella della base imponibile) risultano fissati a priori dal legislatore, in maniera puntuale. Il Tribunale ha quindi chiarito la “natura tributaria del contributo straordinario” in questione trattandosi di un “prelievo disposto da una norma avente forza di legge”, non essendo “dubitabile la definitivita’ della prestazione patrimoniale” ed avendo il prelievo come scopo quello del “contenimento, per le imprese ed i consumatori, dell’aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico”. Il Tar ha insomma escluso che con riguardo agli atti dell’Agenzia delle entrate possa parlarsi di atti di natura regolamentare o comunque di atti a contenuto generale, e per questa ragione ha concluso che non ne puo’ conoscere il giudice amministrativo e neppure, allo stato, il giudice tributario in quanto la giurisdizione tributaria sussistera’ “nei confronti dell’eventuale avviso di accertamento per omesso o parziale versamento; oppure dell’eventuale diniego del rimborso di quanto versato”.
Nov 16, 2022

Chiarita “natura tributaria del contributo straordinario”

Roma, 16 nov. (askanews) – Il Tar del Lazio ha dichiarato inammissibili per difetto assoluto di giurisdizione i ricorsi proposti dalle aziende energetiche contro l’atto dell’Agenzia delle entrate con cui sono stati definiti gli adempimenti, anche dichiarativi, e le modalita’ di versamento del “Contributo straordinario contro il caro bollette” introdotto dall’art. 37, comma 5, del D.l. n. 21 del 2022. Si tratta della questione meglio nota come tributo dovuto per i cosiddetti extraprofitti.

Ad avviso del giudice amministrativo – si spiega – all’Agenzia delle entrate e’ stata demandata la sola definizione di aspetti tecnici, legati al procedimento di dichiarazione e al successivo ed eventuale procedimento di verifica e accertamento del “contributo”, senza in sostanza che alcun margine risulti rimesso all’Agenzia quanto alla specificazione ed esatta perimetrazione degli elementi costitutivi del “contributo”. Osserva il Tar del Lazio – si sottolinea – che tutti gli elementi costitutivi della misura (in primis, la individuazione dei soggetti passivi e quella della base imponibile) risultano fissati a priori dal legislatore, in maniera puntuale.

Il Tribunale ha quindi chiarito la “natura tributaria del contributo straordinario” in questione trattandosi di un “prelievo disposto da una norma avente forza di legge”, non essendo “dubitabile la definitivita’ della prestazione patrimoniale” ed avendo il prelievo come scopo quello del “contenimento, per le imprese ed i consumatori, dell’aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico”.

Il Tar ha insomma escluso che con riguardo agli atti dell’Agenzia delle entrate possa parlarsi di atti di natura regolamentare o comunque di atti a contenuto generale, e per questa ragione ha concluso che non ne puo’ conoscere il giudice amministrativo e neppure, allo stato, il giudice tributario in quanto la giurisdizione tributaria sussistera’ “nei confronti dell’eventuale avviso di accertamento per omesso o parziale versamento; oppure dell’eventuale diniego del rimborso di quanto versato”.