Giustizia, Camere penali proclamano lo stato di agitazione – askanews.it

Giustizia, Camere penali proclamano lo stato di agitazione

Roma, 24 ott. (askanews) – Un processo con 16 giudici diversi in 15 udienze. E’ questo il caso che ha portato gli avvocati della Camera penale di Roma a prevedere per il 2 novembre l’astensione generale. Ed oggi la Giunta dell’Unione delle Camere Penali Italiane, preso atto della situazione denunciata, ha proclamato lo stato di agitazione “invitando le Camere Penali territoriali ad assumere iniziative di denuncia delle prassi giudiziarie violative della regola di immutabilita’ del giudice”. Perche’ i fatti emersi – si sottolinea – “sono di straordinaria gravita’, giacche’ e’ accaduto che nel corso di un processo relativo a gravissime imputazioni a carico di piu’ imputati il Collegio giudicante sia mutato nella sua composizione praticamente ad ogni udienza, spesso anche nella misura di due componenti su tre, restando immutata la sola persona del presidente. In sostanza, in 15 udienze si sono avvicendati complessivamente 16 giudici diversi”. Ed “occorre sottolineare come un simile avvicendamento, gia’ di per se’ di inaudita gravita’, ha continuato a verificarsi addirittura nella fase della discussione. In altri termini, il collegio che ha ascoltato la requisitoria del pm era in composizione diversa da quello che aveva dichiarato chiusa la istruttoria dibattimentale; mentre era ancora in diversa composizione il collegio che si apprestava ad ascoltare la discussione delle parti civili e delle difese”. Gli avvocati poi ribadiscono “che e’ semplicemente incompatibile con i piu’ elementari principi del giusto processo, e prima ancora con le regole della logica e del buon senso, l’idea non solo che il giudice che pronuncia la sentenza sia diverso da quello che ha raccolto la prova, ma addirittura che il giudice possa mutare ad ogni udienza istruttoria, e perfino nel corso delle udienze di discussione, risultando cosi’ vilipesi ed umiliati allo stesso tempo il diritto degli imputati ad un giusto processo e la dignita’ della giurisdizione e del giudice”. E considerato che quanto accaduto e’ “lungi dall’essere un isolato incidente della giurisdizione, e’ null’altro che la inesorabile e coerente conseguenza della rovinosa demolizione del fondamentale principio di immediatezza della decisione, solennemente sancito dall’articolo 525 codice di procedura penale che impone, ‘a pena di nullita’ assoluta’, che la istruttoria dibattimentale vada ripetuta ove prima della sentenza cambi il giudice che l’ha governata e condotta. Tale opera demolitiva, in parte addirittura legittimata da una delle piu’ discutibili sentenze che la Corte Costituzionale abbia saputo pronunciare nel corso della sua storia di Giudice delle Leggi, ha tracimato oltre quei gia’ debordanti confini, con la nota sentenza Bajrami delle Sezioni Unite della Cassazione”. La Camera penale ritiene “ancor piu’ intollerabile il diritto vigente cosi’ costruito in via interpretativa in spregio della volonta’ testuale e storica del legislatore, e’ che esso postula, in termini di principi generali e di quadro valoriale di riferimento, la prevalenza e la supremazia del diritto del magistrato di cambiare sede o funzione per ragioni, pur legittime, della propria carriera, sul diritto, di rango costituzionale, dell’imputato alla immediatezza della decisione da parte del medesimo giudice che ha raccolto la prova”. Per tutto questo si esprime vivo “apprezzamento e totale condivisione delle ragioni della protesta e della deliberazione di astensione dalle udienze proclamata dalla Camera Penale di Roma, oltre che piena ed incondizionata solidarieta’ ai Colleghi impegnati in quel processo penale, ove mai sia ancora possibile definirlo tale”. La giunta riconosce alla vicenda denunziata valore esemplificativo generale della deriva inarrestabile e rovinosa del processo penale determinato dalla sentenza Bajrami, che deve apprezzarsi dunque ben oltre la specifica vicenda locale, e che merita percio’, per il suo valore paradigmatico, una forte risposta nazionale dell’avvocatura penalistica italiana, come gia’ questa Giunta aveva avuto modo di fare deliberando, lo scorso14 giugno, due giorni di astensione nazionale dalle udienze sul medesimo tema”. C’e’ poi “riserva di rendere edotto il nuovo ministro di giustizia, Carlo Nordio, della ferma determinazione dei penalisti italiani di chiedere ed ottenere dal nuovo Governo, con i caratteri della piu’ assoluta urgenza, l’adozione di un adeguato intervento normativo che, negando in radice presupposti e conseguenze di quanto statuito dalla sentenza Bajrami delle SS.UU., restituisca in modo inequivoco e non soggetto a possibili, ulteriori manipolazioni interpretative, l’intangibile principio della ‘immediatezza della decisione’ gia’ inutilmente sancito dall’articolo 525 cpp nella sua attuale formulazione, statuendo al contempo il principio per il quale qualunque trasferimento del giudice, per ragioni diverse dalla urgenza, possa avere luogo solo quando il giudice medesimo abbia smaltito il proprio ruolo di udienze, almeno con riguardo a quelle la cui istruttoria si sia gia’ svolta nelle sue cadenze piu’ significative”.
Ott 24, 2022

Delibera di giunta dell’Unione dopo caso denunciato a Roma

Roma, 24 ott. (askanews) – Un processo con 16 giudici diversi in 15 udienze. E’ questo il caso che ha portato gli avvocati della Camera penale di Roma a prevedere per il 2 novembre l’astensione generale. Ed oggi la Giunta dell’Unione delle Camere Penali Italiane, preso atto della situazione denunciata, ha proclamato lo stato di agitazione “invitando le Camere Penali territoriali ad assumere iniziative di denuncia delle prassi giudiziarie violative della regola di immutabilita’ del giudice”.

Perche’ i fatti emersi – si sottolinea – “sono di straordinaria gravita’, giacche’ e’ accaduto che nel corso di un processo relativo a gravissime imputazioni a carico di piu’ imputati il Collegio giudicante sia mutato nella sua composizione praticamente ad ogni udienza, spesso anche nella misura di due componenti su tre, restando immutata la sola persona del presidente. In sostanza, in 15 udienze si sono avvicendati complessivamente 16 giudici diversi”.

Ed “occorre sottolineare come un simile avvicendamento, gia’ di per se’ di inaudita gravita’, ha continuato a verificarsi addirittura nella fase della discussione. In altri termini, il collegio che ha ascoltato la requisitoria del pm era in composizione diversa da quello che aveva dichiarato chiusa la istruttoria dibattimentale; mentre era ancora in diversa composizione il collegio che si apprestava ad ascoltare la discussione delle parti civili e delle difese”.

Gli avvocati poi ribadiscono “che e’ semplicemente incompatibile con i piu’ elementari principi del giusto processo, e prima ancora con le regole della logica e del buon senso, l’idea non solo che il giudice che pronuncia la sentenza sia diverso da quello che ha raccolto la prova, ma addirittura che il giudice possa mutare ad ogni udienza istruttoria, e perfino nel corso delle udienze di discussione, risultando cosi’ vilipesi ed umiliati allo stesso tempo il diritto degli imputati ad un giusto processo e la dignita’ della giurisdizione e del giudice”.

E considerato che quanto accaduto e’ “lungi dall’essere un isolato incidente della giurisdizione, e’ null’altro che la inesorabile e coerente conseguenza della rovinosa demolizione del fondamentale principio di immediatezza della decisione, solennemente sancito dall’articolo 525 codice di procedura penale che impone, ‘a pena di nullita’ assoluta’, che la istruttoria dibattimentale vada ripetuta ove prima della sentenza cambi il giudice che l’ha governata e condotta. Tale opera demolitiva, in parte addirittura legittimata da una delle piu’ discutibili sentenze che la Corte Costituzionale abbia saputo pronunciare nel corso della sua storia di Giudice delle Leggi, ha tracimato oltre quei gia’ debordanti confini, con la nota sentenza Bajrami delle Sezioni Unite della Cassazione”.

La Camera penale ritiene “ancor piu’ intollerabile il diritto vigente cosi’ costruito in via interpretativa in spregio della volonta’ testuale e storica del legislatore, e’ che esso postula, in termini di principi generali e di quadro valoriale di riferimento, la prevalenza e la supremazia del diritto del magistrato di cambiare sede o funzione per ragioni, pur legittime, della propria carriera, sul diritto, di rango costituzionale, dell’imputato alla immediatezza della decisione da parte del medesimo giudice che ha raccolto la prova”.

Per tutto questo si esprime vivo “apprezzamento e totale condivisione delle ragioni della protesta e della deliberazione di astensione dalle udienze proclamata dalla Camera Penale di Roma, oltre che piena ed incondizionata solidarieta’ ai Colleghi impegnati in quel processo penale, ove mai sia ancora possibile definirlo tale”. La giunta riconosce alla vicenda denunziata valore esemplificativo generale della deriva inarrestabile e rovinosa del processo penale determinato dalla sentenza Bajrami, che deve apprezzarsi dunque ben oltre la specifica vicenda locale, e che merita percio’, per il suo valore paradigmatico, una forte risposta nazionale dell’avvocatura penalistica italiana, come gia’ questa Giunta aveva avuto modo di fare deliberando, lo scorso14 giugno, due giorni di astensione nazionale dalle udienze sul medesimo tema”.

C’e’ poi “riserva di rendere edotto il nuovo ministro di giustizia, Carlo Nordio, della ferma determinazione dei penalisti italiani di chiedere ed ottenere dal nuovo Governo, con i caratteri della piu’ assoluta urgenza, l’adozione di un adeguato intervento normativo che, negando in radice presupposti e conseguenze di quanto statuito dalla sentenza Bajrami delle SS.UU., restituisca in modo inequivoco e non soggetto a possibili, ulteriori manipolazioni interpretative, l’intangibile principio della ‘immediatezza della decisione’ gia’ inutilmente sancito dall’articolo 525 cpp nella sua attuale formulazione, statuendo al contempo il principio per il quale qualunque trasferimento del giudice, per ragioni diverse dalla urgenza, possa avere luogo solo quando il giudice medesimo abbia smaltito il proprio ruolo di udienze, almeno con riguardo a quelle la cui istruttoria si sia gia’ svolta nelle sue cadenze piu’ significative”.