Attività di governo del 9 giugno 2016 – askanews.it

Attività di governo del 9 giugno 2016

Giu 13, 2016

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti ha approvato in via preliminare un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive di cinque decreti legislativi attuativi del Jobs act. Nello specifico le modifiche apportate riguardano la disciplina dei vocher, quella del regime contrattuale di solidarietà,  le funzioni dell’Isfol che cambia denominazione in Inapp e le attribuzioni Anpal,  il regime della disoccupazione, il controllo sui fondi interprofessionali per la formazione continua,  il regime di favore del lavoro per persone con disabilità, la disciplina delle dimissioni. La riunione del Governo, svoltasi sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Matteo Renzi e con segretario il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri Claudio De Vincenti, è durata 30 minuti.

 

Le modifiche apportate riguardano il lavoro accessorio (i cosiddetti voucher) e sono essenzialmente due. La prima modifica è volta a garantire la piena tracciabilità dei voucher. Mutuando la procedura già utilizzata per tracciare il lavoro intermittente, si prevede che i committenti imprenditori non agricoli o professionisti, che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione di lavoro accessorio, a comunicare alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione. I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità di cui al primo periodo, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 7 giorni. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione si applica la medesima sanzione prevista per il lavoro intermittente ovvero la sanzione amministrativa da euro 400 a 2.400 euro in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Si specifica, inoltre, che, trattandosi di violazione non sanabile a posteriori, non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. La seconda esclude il settore agricolo dall’applicazione del limite imposto ai committenti imprenditori, i quali possono avvalersi di prestazioni di lavoro accessorio per compensi non superiori a 2.000 euro per ciascun committente. L’esclusione è motivata dal fatto che l’utilizzo del lavoro accessorio in agricoltura è già soggetto, oltre al limite generale dei 7.000 euro per lavoratore, anche ad ulteriori limiti secondo i quali in agricoltura il lavoro accessorio è utilizzabile nell’ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado o in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università e per le attività agricole svolte a favore dei piccoli produttori agricoli (che nell’anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare, un volume d’affari non superiore a 7.000 euro).

Le modifiche apportate ai decreti attuattivi del Jobs act  riguardano l’espressa previsione della possibilità di trasformare i contratti di solidarietà «difensivi» in contratti di solidarietà «espansivi», così da favorire l’incremento degli organici e l’inserimento di nuove competenze. La trasformazione può riguardare i contratti di solidarietà difensivi in corso da almeno dodici mesi nonché quelli stipulati prima del 1° gennaio 2016, a prescindere dal fatto che siano in corso da dodici mesi o meno, e dovrà avvenire nelle forme previste per la stipula dei contratti di solidarietà espansivi. La trasformazione non può prevedere una riduzione d’orario superiore a quella già concordata. Ai lavoratori spetta un trattamento di integrazione salariale di importo pari al 50% dell’integrazione salariale prevista prima della trasformazione del contratto e il datore di lavoro integra tale trattamento almeno sino alla misura dell’integrazione salariale originaria. L’integrazione a carico del datore di lavoro non è imponibile ai fini previdenziali e i lavoratori beneficiano dell’accredito contributivo figurativo. Inoltre, si stabilisce che le quote di trattamento di fine rapporto relative alla retribuzione persa maturate durante il periodo di solidarietà restino a carico della gestione previdenziale di afferenza e che la contribuzione addizionale a carico del datore di lavoro sia ridotta del 50%. La possibilità che, per gli accordi conclusi e sottoscritti in sede governativa entro il 31 luglio 2015, riguardanti imprese di rilevante interesse strategico per l’economia nazionale, possa essere concessa a domanda e con decreto interministeriale, la reiterazione della riduzione contributiva di cui  all’articolo 6, comma 4, del decreto legge n. 510 del 1996 per la durata stabilita dalla commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dal comma 4 dello stesso articolo 42 e comunque entro il limite di 24 mesi. All’onere derivante dalla concessione della riduzione contributiva in esame si provvede entro il limite di spesa previsto dal comma 5 e i decreti di concessione sono soggetti a monitoraggio finalizzato al rispetto del limite di spesa.

La modifica ai decreti attuativi del Jobs act prevede la possibilità anche per l’ISFOL (che assume la denominazione di INAPP) di accedere ai dati elementari detenuti dall’ISTAT, dall’INPS, dall’INAIL, dall’Agenzia delle entrate e da altri enti e amministrazioni. E consente, almeno nella fase di avvio, l’allocazione della sede dell’Ispettorato presso un immobile in uso al Ministero del lavoro e delle politiche sociali seppure non di proprietà dello stesso. La modifica consente, inoltre, in prospettiva, all’Ispettorato di avere maggiori poteri decisionali in ordine alla allocazione della propria sede centrale.

Si prevede poi che l’ISFOL, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, cambi denominazione e assuma quella di Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche (INAPP), maggiormente corrispondente ai compiti di monitoraggio e valutazione svolti dall’Istituto. Sempre con riferimento all’ISFOL si sopprime il «ruolo ad esaurimento» previsto per i dipendenti ISFOL che transitano nei ruoli ANPAL, al fine di evitare che i lavoratori possano vedere pregiudicate le loro prospettive di carriera, in particolare la partecipazione alle procedure per ottenere un superiore inquadramento. Con riferimento al decreto legislativo n. 150 del 2015,  poi, si prevede da ora anche che l’ANPAL effettui la verifica dei residui passivi a valere sul fondo di rotazione di cui all’articolo 9, comma 5, del decreto-legge n. 148 del 1993, relativi ad impegni assunti in data antecedente alla data di entrata in vigore del decreto correttivo. Con decreto interministeriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero e dell’economia e delle finanze, in seguito alle verifiche effettuate dall’ANPAL, verranno individuale le risorse da disimpegnare che nella misura del 50 per cento confluiscono in una gestione a stralcio per essere utilizzate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Si modificano in parte le funzioni attribuite all’ANPAL. Da un lato, si chiarisce quali sono i servizi per il lavoro che rientrano nelle competenze dell’ANPAL tramite il rinvio ai servizi e alle misure di politica attiva elencate nell’articolo 18 dello stesso decreto legislativo n. 150 del 2015, dall’altro, si aggiunge la competenza relativa al coordinamento dei programmi formativi destinati alle persone prive di impiego, ai fini della qualificazione e riqualificazione professionale, dell’autoimpiego e dell’immediato inserimento lavorativo, nel rispetto delle competenze attribuite alle regioni e province autonome.

Il Consiglio dei ministri ha precisato che lo stato di disoccupazione è compatibile con lo svolgimento di rapporti di lavoro, autonomo o subordinato, dai quali il lavoratore ricava redditi di ammontare esiguo, tali da non superare la misura del reddito c.d. non imponibile (corrispondente ad un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917).

Il Governo ha anche modificato l’articolo 118 della legge n. 388 del 2000 al fine di prevede espressamente la possibilità per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di revocare l’autorizzazione all’attivazione dei fondi interprofessionali per la formazione continua e di disporne il commissariamento qualora vengono meno i requisiti e le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione.

Il Governo ha approvato le seguenti modifiche alla disciplina sul diritto al lavoro delle persone con disabilità: a)  la computabilità dei lavoratori già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, riguarda i lavoratori che abbiano una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60 per cento. b) l’importo delle sanzioni di cui all’articolo 15 della legge n. 68 del 1999 (relative alla violazione dell’obbligo di invio del prospetto informativo e alla mancata copertura della quota d’obbligo) alla misura del contributo esonerativo previsto dall’articolo 5, comma 3-bis, della medesima legge; c)  per le violazioni relative alla mancata copertura della quota d’obbligo è applicabile la procedura della diffida, che in tal caso dispone, in relazione alla quota d’obbligo non coperta, la presentazione agli uffici competenti della richiesta di assunzione o la stipulazione del contratto di lavoro con la persona avviata dagli uffici competenti;

d) gli importi delle sanzioni amministrative di cui articolo 15, comma 1, (violazione dell’obbligo di invio del prospetto informativo) sono adeguati ogni cinque anni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. La modifica all’articolo 4, comma 1, della legge 20 maggio 1970, n. 300 in materia di controlli a distanza è conseguente all’istituzione dell’Ispettorato nazionale del lavoro, le cui sedi territoriali subentrano nelle funzioni già esercitate dalle Direzioni territoriali del lavoro. In particolare, si chiarisce che, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali dell’Ispettorato, qualora non si raggiunga l’accordo sindacale, gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere installati, in alternativa, previa autorizzazione della sede territoriale o della sede centrale dell’Ispettorato. In ogni caso, si chiarisce che i provvedimenti autorizzatori adottati dall’Ispettorato sono definitivi per cui non è possibile proporre contro gli stessi ricorso gerarchico. Ciò deriva dal fatto che i provvedimenti autorizzatori sono adottati tanto dalle sedi territoriali, quanto, a scelta delle imprese che hanno unità produttive dislocate in più ambiti territoriali, dalla sede centrale dell’Ispettorato nazionale del lavoro. Pertanto, mentre per i provvedimenti delle sedi territoriali, si potrebbe ipotizzare un ricorso alla sede centrale, nei confronti dei provvedimenti di quest’ultima non è possibile individuare un superiore gerarchico. Infatti, il rapporto che lega l’Ispettorato al Ministro del lavoro e delle politiche sociali si qualifica come rapporto di vigilanza e non gerarchico.

Le modifica del Governo alla disciplina delle dimissioni hanno  lo scopo di chiarire che la procedura in materia di dimissioni e risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, così come la precedente procedura disciplinata dalla legge n. 92 del 2012, non trova applicazione nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. E ciò in considerazione del fatto che la ratio dell’intervento normativo di cui all’articolo 26 del decreto legislativo n. 151 del 2015 è principalmente quella di contrastare la pratica delle c.d. dimissioni in bianco, pratica che non risulta presente nell’ambito dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.

 

Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri Matteo Renzi e del Ministro della giustizia Andrea Orlando, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale Paolo Gentiloni e dell’economia e delle finanze Pier Carlo Padoan, è stato approvato in via definitiva un decreto legislativo recante “Attuazione della direttiva 2014/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 sulla protezione mediante il diritto penale dell’euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio”. Il provvedimento recepisce la Direttiva europea che punta ad armonizzare le legislazioni e le prassi investigative degli Stati membri in materia e a rafforzare così l’integrità e il valore della moneta unica continentale nei mercati internazionali. Il decreto legislativo, che accoglie anche le proposte formulate dalle competenti Commissioni parlamentari, interviene sul codice penale introducendo la fattispecie di reato di fabbricazione abusiva per chi, legittimamente autorizzato alla produzione di monete o banconote, eccede i quantitativi imposti dall’autorizzazione stessa. Anche il profilo investigativo viene rafforzato, con l’ammissione di alcuni strumenti di contrasto che in altri settori dell’ordinamento penale hanno già sortito positivi effetti dissuasivi, come l’utilizzo di agenti “sotto copertura” da infiltrare nelle strutture associative attive nel settore della contraffazione e distribuzione della moneta. Sotto il profilo processuale, infine, viene previsto che siano affidati ai tecnici della Banca d’Italia o del Ministero dell’Economia e delle finanze gli accertamenti finalizzati alla rilevazione della falsità di monete e banconote.

A seguito della notifica da parte della Società ENAV spa della delibera del Consiglio di amministrazione della Società con la quale è stato approvato il progetto di quotazione delle azioni ENAV sul mercato telematico azionario, finalizzato alla vendita di una quota di minoranza del pacchetto detenuto dal Ministero dell’economia fino ad un massimo del 49% del capitale sociale e attraverso il ricorso ad un’offerta pubblica di vendita, la Presidenza del Consiglio ha svolto l’istruttoria prevista dalle norme vigenti  per l’eventuale esercizio del potere di veto ed ha concluso che non sussistono controindicazioni all’operazione con riguardo alla tutela degli interessi strategici dello Stato, imponendo specifiche prescrizioni. Il Consiglio ha quindi deliberato di acconsentire all’operazione di quotazione delle azioni di ENAV S.p.a sul mercato telematico azionario e ha prescritto alla Società di individuare strumenti di goverance a tutela dell’integrità delle informazioni, con l’adozione di misure finalizzate a disciplinare l’obbligo di riservatezza per tutelare l’accesso e la confidenzialità dei dati sensibili ai fini della sicurezza dello Stato; tali misure dovranno essere sottoposte alla preventiva approvazione da parte dell’Autorità nazionale per la sicurezza.

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Paolo Gentiloni, del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo Dario Franceschini e del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca Stefania Giannini ha approvato un disegno di legge di ratifica ed esecuzione di 7 accordi bilaterali tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia fatto a Praga l’8 febbraio 2011, tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti, di cooperazione nell’ambito della cultura, arte e patrimonio, fatto a Dubai il 20 novembre 2012, tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Malta in materia di cooperazione culturale e di istruzione, fatto a Roma il 19 dicembre 2007, tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, di cooperazione scientifica e tecnologia, fatto a Podgorica il 26 settembre 2013, tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, di cooperazione culturale, scientifica e tecnica, fatto a Roma il 17 febbraio 2015, tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica slovacca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Bratislava il 3 luglio 2015, tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia, di collaborazione nei settori della cultura e dell’istruzione, fatto a Roma l’8 marzo 2000.

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Enrico Costa, ha esaminato diciannove leggi delle Regioni e delle Province Autonome. Per le seguenti leggi regionali si è deliberata l’impugnativa: 1) Legge della Regione Puglia n. 7 dell’11/04/2016, “Modifiche alla legge regionale 8 ottobre 2014, n. 41 (Misure di tutela delle aree colpite da xylella fastidiosa)”, in quanto una norma, istituendo un vincolo di natura urbanistica su determinate aree, viola l’articolo 117, terzo comma, Cost., con riferimento alla materia “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”, nonché il principio di uguaglianza di cui all’ art. 3 della Costituzione. Essa lede altresì gli articoli 41, 42 e 43, Cost., che tutelano la libera iniziativa economica e la proprietà privata, nonché i principi comunitari in materia di libera circolazione delle persone e di stabilimento, di cui agli articoli art. 43 e 49 del Trattato U.E., violando pertanto anche l’articolo 117, primo comma, della Costituzione. 2) Legge della Regione Sardegna n. 5 dell’11/04/2016, “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno 2016 e per gli anni 2016-2018 (legge di stabilità 2016)”, in quanto una norma riguardante i limiti all’esecuzione forzata sulle somme destinate alla realizzazione di opere pubbliche delegate dalla regione, incide su materie riservate alla competenza legislativa dello Stato dall’art. 117, secondo comma, lettera 1), della Costituzione. Altre norme in materia di sclassificazione del regime demaniale, intervenendo unilateralmente anziché con la dovuta pianificazione condivisa con gli organi statali, violano l’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione con riferimento alla tutela del paesaggio e contrastano con il principio di leale collaborazione desumibile dagli artt. 117 e 118 della Costituzione. Un’ultima norma, prevedendo per i piccoli comuni sardi l’esenzione dal regime sanzionatorio in caso di mancato rispetto del Patto di stabilità interno, eccede dalle competenze statutarie e viola i principi di coordinamento della finanza pubblica di cui all’art. 117, terzo comma, Cost.ì 3) Legge della Regione Sardegna n. 6 dell’11/04/2016, “Bilancio di previsione per l’anno 2016 e bilancio pluriennale per gli anni 2016-2018”, in quanto una norma in materia di bilancio viola l’art. 81, terzo comma, della Costituzione 4) Legge della Regione Calabria n. 10 del 20/04/2016, “Norme per la tutela della salute dei pazienti nell’esercizio delle attività specialistiche odontoiatriche”, in quanto alcune norme in materia sanitaria, riguardanti l’autorizzazione sanitaria degli studi odontoiatrici, interferiscono con le funzioni del Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario, in violazione dell’art. 120, secondo comma, Cost., e contrastano con le previsioni del Piano di rientro dal disavanzo sanitario, in violazione dei principi fondamentali della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica e di tutela della salute di cui all’art. 117, terzo comma, della Costituzione.

5) Legge della Regione Calabria n. 11 del 20/04/2016 “Istituzione dei servizi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico sanitarie, tecniche della prevenzione e delle professioni sociali – modifiche alla legge regionale 7 agosto 2002, n. 29”, in quanto alcune norme in materia sanitaria, che istituiscono il servizio delle professioni sanitarie e il servizio sociale professionale nelle Aziende sanitarie, interferiscono con le funzioni del Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario, in violazione dell’art. 120, secondo comma, Cost., e contrastano con le previsioni del Piano di rientro dal disavanzo sanitario, in violazione dei principi fondamentali della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica e di tutela della salute di cui all’art. 117, terzo comma, della Costituzione. Un’altra norma riguardante l’incarico dei Commissari straordinari delle Aziende Sanitarie e di quelle Ospedaliere contrasta con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di tutela della salute, e viola l’art. 117, terzo comma, della Costituzione. Per le seguenti leggi regionali e delle province autonome, invece, si è deliberata la non impugnativa:

1) Legge della Provincia Bolzano n. 6 del 15/04/2016 “Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi 2016, 2017 e 2018”. 2) Legge della Provincia Bolzano n. 7 del 15/04/2016 “Modifiche alla legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, “Ordinamento dell’apprendistato””. 3) Legge della Provincia Bolzano n. 8 del 15/04/2016 “Norme in materia di tutela fitosanitaria”.

4) Legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 5 del 15/04/2016 “Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani”. 5) Legge della Regione Toscana n. 26 del 12/04/2016 “Disposizioni in materia di proventi di gestione e antincendio boschivo. Modifiche alla L.R. 39/2000”. 6) Legge della Regione Toscana n. 27 del 12/04/2016 “Introduzione di specifici indici di criticità per la rilevazione degli inquinanti atmosferici e integrazione dei poteri sostitutivi in materia di tutela della qualità dell’aria ambiente. Modifiche alla l.r. 9/2010”. 7) Legge della Regione Calabria n. 12 del 20/04/2016 “Modifiche alla legge regionale 12 febbraio 2016, n. 2 (istituzione del registro tumori di popolazione  della regione Calabria)”. 8) Legge della Regione Calabria n. 13 del 20/04/2016 “Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2015, n. 31 e alla legge regionale 30 dicembre 2015, n. 32”. 9) Legge della Regione Lazio n. 3 del 21/04/2016 “Disciplina in materia di piccole utilizzazioni locali di calore geotermico”. 10) Legge della Regione Sardegna n. 7 del 20/04/2016 “Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna)”. 11) Legge della Regione Lombardia n. 9 del 21/04/2016 “Incorporazione del comune di Prestine nel comune di Bienno, in provincia di Brescia”. 12) Legge della Regione Trento n. 4 del 21/04/2016 “Promozione dello sport e dell’associazionismo sportivo trentino”. 13) Legge della Regione Marche n. 8 del 18/04/2016 “Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2015, n. 30 disposizioni per la formazione del bilancio 2016/2018 della Regione Marche. Legge di stabilità 2016 e alla legge regionale 28 dicembre 2015, n. 31 Bilancio di previsione 2016/2018”. 14) Legge della Regione Piemonte n. 7 del 22/04/2016 “Modifiche alla legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56)”.