Per la seguente legge regionale si è deliberata limpugnativa: Legge Regione Liguria n. 22 del 22/12/2015, Modifiche alla legge regionale 3 novembre 2009, n. 49 (Misure urgenti per il rilancio dellattività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico edilizio), in quanto alcune disposizioni, consentendo interventi edilizi in aree tutelate senza prevedere il necessario rispetto delle procedure previste dalla legge statale e dallordinamento comunitario, violano la competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dellambiente e di tutela del paesaggio, di cui allarticolo 117, primo e secondo comma, lett. s), della Costituzione. Altre disposizioni, riguardanti lapprovazione di varianti da parte della Regione senza le prescritte autorizzazioni paesaggistiche, violano lart. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, che riserva allo Stato la potestà legislativa in materia di tutela del paesaggio. Per le altre 18  leggi regionali si è deliberata la non impugnativa: In apertura del Consiglio dei ministri, il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento Maria Elena Boschi, ha comunicato ladozione di 17 provvedimenti attuativi di cui 16 riferiti al Governo in carica  Il Ministro ha altresì comunicato che lentrata in vigore del decreto legislativo n. 10 del 2015, che ha semplificato il quadro normativo attraverso labrogazione di 46 norme che prevedevano provvedimenti attuativi non più adottabili e la modifica di altre 12 al fine di semplificarne lattuazione, ha determinato, tra laltro, labrogazione di 14 provvedimenti attuativi che venivano ancora monitorati.
Attività di governo del 19 febbraio 2016
Per la seguente legge regionale si è deliberata limpugnativa: Legge Regione Liguria n. 22 del 22/12/2015, Modifiche alla legge regionale 3 novembre 2009, n. 49 (Misure urgenti per il rilancio dellattività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico edilizio), in quanto alcune disposizioni, consentendo interventi edilizi in aree tutelate senza prevedere il necessario rispetto delle procedure previste dalla legge statale e dallordinamento comunitario, violano la competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dellambiente e di tutela del paesaggio, di cui allarticolo 117, primo e secondo comma, lett. s), della Costituzione. Altre disposizioni, riguardanti lapprovazione di varianti da parte della Regione senza le prescritte autorizzazioni paesaggistiche, violano lart. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, che riserva allo Stato la potestà legislativa in materia di tutela del paesaggio. Per le altre 18  leggi regionali si è deliberata la non impugnativa: In apertura del Consiglio dei ministri, il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento Maria Elena Boschi, ha comunicato ladozione di 17 provvedimenti attuativi di cui 16 riferiti al Governo in carica  Il Ministro ha altresì comunicato che lentrata in vigore del decreto legislativo n. 10 del 2015, che ha semplificato il quadro normativo attraverso labrogazione di 46 norme che prevedevano provvedimenti attuativi non più adottabili e la modifica di altre 12 al fine di semplificarne lattuazione, ha determinato, tra laltro, labrogazione di 14 provvedimenti attuativi che venivano ancora monitorati.