Roma, 12 giu. (askanews) – IL FATTO
APPROVATO DECRETO PER SICUREZZA E MISURE URGENTI PER G7 IN PUGLIA E OLIMPIADI MILANO-CORTINA
Il Consiglio dei ministri si è riunito lunedì 10 giugno 2024, alle ore 13.40 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Vice Presidente, Antonio Tajani. Segretario, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano.
Il Consiglio dei ministri è terminato alle ore 14.41. In apertura della riunione, il Vice Presidente Tajani ha ricordato la figura dell’on. Silvio Berlusconi, già Presidente del Consiglio dei ministri, nell’imminenza del primo anniversario della morte. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni, dei Ministri per la Protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci, per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, dell’Interno, Matteo Piantedosi, e della Difesa, Guido Crosetto, ha approvato un decreto-legge relativo a disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali. Il decreto-legge introduce disposizioni urgenti e necessarie, finalizzate a realizzare alcune specifiche esigenze emerse in sede attuativa, correlate ad interventi di protezione civile e di ricostruzione post-calamità. Si aggiungono, inoltre, due disposizioni – nel capo III – finalizzare a favorire le attività urgenti e necessarie per lo svolgimento di grandi eventi internazionali, quali il G7 di Brindisi e i Giochi olimpici di Milano-Cortina. Lo schema di decreto-legge consta di 12 articoli.
Tra gli altri:
L’articolo 1 riconosce contributi ai soggetti privati non esercenti attività sociali, economiche e produttive che abbiano subito danni ai beni mobili, distrutti o gravemente danneggiati per effetto degli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023 nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche.
L’articolo 2, nell’ambito delle attività di ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, prevede che – in caso di edifici danneggiati non ricostruibili – i contributi previsti possano essere destinati al rimborso fino al 100 per cento delle spese occorrenti per l’acquisto di aree (edificabili) alternative o di immobili immediatamente disponibili per destinazione residenziale o produttiva nello stesso comune del bene danneggiato.
L’articolo 3 apporta modifiche sulla procedura per la concessione e l’erogazione dei contributi per la ricostruzione privata. In particolare, prevede che, oltre che della propria struttura, il Commissario straordinario possa avvalersi di enti pubblici e organi statali per effettuare le verifiche sugli interventi per i quali siano stati concessi i contributi per la ricostruzione.
L’articolo 4 prevede, nell’ambito delle assunzioni a tempo determinato negli enti locali compresi nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri maggio 2023, la facoltà di attingere anche alle graduatorie vigenti di altre amministrazioni, ad eccezione di quelle concernenti il personale delle Forze di Polizia.
L’articolo 5 conferisce al Commissario straordinario il potere di individuare con propri provvedimenti e senza oneri per la finanza pubblica, ulteriori soggetti attuatori, oltre a regioni, Ministero della cultura, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Agenzia del demanio, diocesi, enti locali, enti di governo degli ambiti ottimali, consorzi di bonifica.
L’articolo 6 aggiunge le infrastrutture ferroviarie nei piani speciali al fine di consentire al Commissario straordinario di fronteggiare al meglio le situazioni di dissesto idrogeologico, la disposizione prevede la sottoscrizione di apposita convenzione quadro tra il Commissario straordinario e la società RFI s.p.a., di cui deve essere data comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
L’articolo 7 ha carattere di interpretazione autentica ed è volta a risolvere i dubbi applicativi emersi in sede di esame istruttorio finalizzato alla predisposizione della proposta di assegnazione delle risorse da destinare ai servizi di natura tecnica e assistenza qualificata da parte del CIPESS, ai sensi dell’articolo 1, comma 437, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per assicurare l’assegnazione delle risorse occorrenti agli Uffici speciali per la ricostruzione, per fare fronte alle proprie esigenze di funzionamento.
L’articolo 8 estende la copertura dei contributi per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive occorsi al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive, anche per gli eventi calamitosi verificatisi nel 2022-2023 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale e “per i quali non siano già stati previsti finanziamenti con norma primaria”.
L’articolo 9 autorizza l’Agenzia Italia Meteo a ricorrere all’assunzione del proprio personale non solo attraverso procedure di mobilità e comando, ma anche attraverso procedure concorsuali ovvero attingendo a graduatorie già esistenti.
L’articolo 10 prevede disposizioni di spesa: a copertura degli oneri derivanti dai servizi di ordine pubblico che verranno predisposti dalle Forze di polizia in occasione del Summit G7 di Brindisi del 13-15 giugno 2024 (comma 1); per incrementare, al fine di assicurare il concorso delle Forze armate nel potenziamento della cornice di sicurezza connessa allo svolgimento del citato Vertice, di 1.500 unità il contingente di personale delle Forze armate deputate al controllo del territorio;per garantire la difesa aerea e marittima nell’area prospiciente la costa adriatica delle province di Bari e di Brindisi (comma 3); per implementare i turni di servizio delle squadre dei vigili del fuoco che devono assicurare il dispositivo di soccorso tecnico urgente (comma 4);per posticipare (non prima del 31 dicembre 2024) l’assunzione straordinaria di parte di un contingente di unità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (da assumere secondo la vigente normativa non prima del 1° ottobre 2023), nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nel ruolo iniziale di vigile del fuoco (comma 5).
L’articolo 11 chiarisce – in via di interpretazione autentica dell’articolo 2, comma 2, del decreto legge 11 marzo 2020, n. 16 (che già disponeva che la Fondazione operi “in regime di diritto privato”) – che le attività svoltedalla Fondazione “Milano Cortina 2026” non sono disciplinate da norme di diritto pubblico e che la Fondazione non riveste la qualifica di organismo di diritto pubblico.
La Fondazione “Milano Cortina 2026”, inoltre, opera sul mercato in condizioni di concorrenza e secondo criteri imprenditoriali. Già la sentenza n. 362/2004 del T.A.R. per il Piemonte aveva escluso la natura di organismo di diritto pubblico dell’allora Comitato per l’Organizzazione dei XX Giochi Olimpici Invernali – Torino 2006 (TOROC). In precedenza, anche la Commissione Europea nell’ambito della deliberazione 1576 del 17 luglio 2002, aveva precisato che il TOROC Commissione Europea svolgesse attività imprenditoriale in regime di concorrenza con gli organizzatori di altri grandi eventi sportivi, dovendo vendere sul mercato diritti di marketing legati all’evento. La natura giuridica della Fondazione Milano-Cortina è stata affrontata con quattro pareri dell’Avvocatura Generale dello Stato: Il parere del 24 giugno 2020, evidenzia come la Fondazione non risulti riconducibile a nessuna delle categorie assoggettabili al codice dei contratti pubblici; Il parere del 28 luglio 2020, evidenzia che alla Fondazione non si applicano le disposizioni di cui agli artt. 23-bis e 23-ter del d.l. n. 201/2011 e dell’art. 1, commi 471 e 472, della legge n. 147 del 2013 sui compensi erogati ai propri dipendenti e amministratori, rimarcando che la Fondazione reperirà le fonti di finanziamento sul mercato in virtù di attività di tipo negoziale; Il parere del 16 febbraio 2021 affronta il tema delle garanzie e del rischio che le attività della Fondazione possano gravare a fine Giochi sugli enti pubblici, evidenziando che tale circostanza non incide sulla natura della Fondazione, che resta non qualificabile come organismo di diritto pubblico; Il parere del 16 marzo 2021 conferma tutti i precedenti pareri anche laddove la Fondazione ricevesse anticipazioni da enti pubblici, imputando poi i costi al fondo di gestione derivante da attività di marketing, ribadendo solo “l’opportunità – al fine di limitare il più possibile la necessità che le Amministrazioni centrali e territoriali siano chiamate a colmare eventuali deficit della Fondazione – che quest’ultima, nella determinazione dei compensi e, più in generale, nella quantificazione dei costi, si ispiri a criteri di contenimento ed economicità”. In conclusione la Fondazione è stata istituita per adempiere a obblighi di natura privatistica, come già prevede l’articolo 2 comma 2 del DL 216/2020. La disposizione odierna offre quindi certezza rispetto al quadro giuridico che ne regola le attività, offrendo i chiarimenti necessari per le complesse e urgenti attività di gestione, organizzazione, promozione. e comunicazione degli eventi sportivi relativi ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, così scongiurando il pericolo di ritardi che comprometterebbero la realizzazione dell’evento.
OBIETTIVO SUL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 10 GIUGNO 2024
-CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL’INSOLVENZA
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha approvato un decreto legislativo relativo a disposizioni integrative e correttive al codice della crisi di impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019 n 14.Lo schema di decreto legislativo è composto di oltre cinquanta articoli, recante disposizioni integrative e correttive al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14/2019. Si tratta del terzo correttivo, in ordine temporale, apportato al Codice e si inserisce nel quadro degli impegni assunti col PNRR. In particolare, lo schema di decreto legislativo approvato oggi in prima lettura dal Consiglio provvede a correggere taluni difetti di coordinamento normativo emersi a seguito dei precedenti correttivi, a emendare alcuni errori materiali ed aggiornare i riferimenti normativi, nonché a fornire chiarimenti ad alcuni dubbi interpretativi emersi in sede di applicazione del codice.
-CYBERSICUREZZA NELL’UNIONE EUROPEA
Recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell’Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (DIRETTIVA NIS2) – ESAME PRELIMINARE (schema di Decreto legislativo)Il Consiglio dei ministri, su proposta su proposta del Presidente Giorgia Meloni, e del Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, ha approvato un decreto legislativo relativo al recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell’Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (DIRETTIVA NIS2). Lo schema in esame è volto a recepire la direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell’Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148. La direttiva (UE) 2022/2555 risponde all’esigenza di rafforzare la resilienza e la sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell’UE. Le principali novità introdotte sono:l’ampliamento dell’ambito soggettivo di applicazione della disciplina;distinzione tra “soggetti essenziali” e “soggetti importanti” re l’adozione di un criterio dimensionale per la loro individuazione;la razionalizzazione dei requisiti minimi di sicurezza e delle procedure di notifica obbligatoria; l’adozione di un approccio “multirischio”; la regolamentazione della divulgazione coordinata delle vulnerabilità (CVD) e le specifiche funzioni di coordinamento attribuite agli CSIRT nazionali; l’implementazione delle misure di cooperazione, al fine di sostenere la gestione coordinata a livello operativo degli incidenti e delle crisi di cybersicurezza su vasta scala.La nuova direttiva esclude dall’ambito di applicazione i soggetti operanti in settori quali la sicurezza nazionale, la pubblica sicurezza o la difesa, il contrasto, comprese la prevenzione, le indagini, l’accertamento e il perseguimento dei reati, Parlamenti e banche centrali. Il capo relativo alla vigilanza e alle sanzioni non si applica agli organi Costituzionali e di rilievo costituzionale.In materia di cooperazione, introduce il Gruppo di Cooperazione NIS2.Prevede uno specifico apparato sanzionatorio, più severo e armonizzato a livello europeo, allo scopo di garantire una maggiore uniformità e deterrenza in tutta l’UE. Le sanzioni sono adeguate alle previsioni di cui alla direttiva e prevedono sanzioni amministrative pecuniarie fino a 10.000.000 di euro.
-RESILIENZA DEI SOGGETTI CRITICI
Il Consiglio dei ministri, su proposta su proposta del Presidente Giorgia Meloni, e del Ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, ha approvato un decreto legislativo relativo al recepimento della direttiva (UE) 2022/2557 relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio. Il decreto viene adottato per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2557 concernente la resilienza dei soggetti critici (direttiva CER – “Critical entities resilience”), che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio, e nel rispetto dei criteri di delega di cui all’articolo 5 della legge 21 febbraio 2024, n. 15 (legge di delegazione europea 2022-2023).Con la direttiva CER si interviene al fine di:realizzare un adeguato livello di armonizzazione nell’individuazione dei settori, dei sottosettori e delle categorie dei soggetti qualificabili come critici; rafforzare la loro resilienza, intesa come capacità di prevenire, proteggere, rispondere, resistere, mitigare, assorbire, adattarsi e ripristinare le proprie capacità operative a seguito di incidenti che possono perturbare la fornitura di servizi essenziali.A tal fine, il decreto: individua i c.d. soggetti critici almeno nei seguenti settori: energia, trasporti, bancario, acque potabili, acque reflue, produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti, salute, spazio, infrastrutture dei mercati finanziari e infrastrutture digitali, nonché enti della pubblica amministrazione; stabilisce che gli stessi soggetti critici dovranno effettuare una valutazione del rischio, adottare misure tecniche, di sicurezza e organizzative, adeguate e proporzionate per garantire la propria resilienza, ripristinare le proprie capacità operative in caso di incidenti; notificare senza indebito ritardo all’autorità competente gli incidenti che perturbano o possono perturbare in modo significativo la fornitura di servizi essenziali; prevede l’adozione di una «strategia»; regola le modalità di individuazione dei soggetti critici di particolare rilevanza a livello europeo; contiene misure volte a consentire di reagire rapidamente e adeguatamente agli incidenti (di carattere fisico); stabilisce procedure comuni di cooperazione e comunicazione sull’applicazione della direttiva (in particolare deve essere assicurato il coordinamento con la normativa in materia di sicurezza cibernetica di cui alla direttiva NIS2); esclude dall’ambito di applicazione gli enti della pubblica amministrazione che operano nei settori della sicurezza nazionale, della pubblica sicurezza, della difesa o dell’attività di contrasto, compresi l’indagine, l’accertamento e il perseguimento di reati, ai quali non si applica il presente decreto; prevede la possibilità di escludere specifici soggetti critici che svolgono attività di tali settori ovvero che forniscono servizi esclusivamente agli enti della pubblica citati.
-COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI SULL’IMPOSTA SUL REDDITO
Il Consiglio dei ministri, su proposta su proposta dei Ministri per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, e dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, ha approvato un decreto legislativo relativo al recepimento della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali.Lo schema di decreto legislativo intende realizzare l’attuazione, l’adeguamento, il coordinamento e il raccordo della normativa nazionale alle disposizioni di cui alla direttiva 2021/2101/UE (c.d. direttiva CBCR – Country-by-Country reporting) che obbliga le grandi multinazionali a comunicare, con una specifica informativa, pubblicamente le imposte sul reddito versate in ciascun Paese EU in cui hanno sede. La direttiva si propone di aumentare la trasparenza delle imprese e il controllo pubblico sulle strategie e sulle dinamiche fiscali delle multinazionali a beneficio del pubblico e di tutti i portatori di interesse. Lo schema introduce:l’obbligo per le imprese multinazionali che abbiano, con riferimento ai due ultimi esercizi consecutivi, ricavi superiori a 75 milioni di euro, di rendere pubbliche, insieme alle informazioni relative alla società e al bilancio, le imposte sul reddito maturate e versate; l’obbligo per le medesime multinazionali di depositare, presso il registro delle imprese, e pubblicare, sul proprio sito web, una specifica relazione informativa. La comunicazione deve essere redatta entro dodici mesi dalla data di chiusura del bilancio d’esercizio; la disciplina sanzionatoria per la violazione dei nuovi obblighi: si prevede che agli amministratori della società che omettono di depositare le comunicazioni presso il registro delle imprese si applichi la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.
-GESTORI E ACQUIRENTI DI CREDITI
Il Consiglio dei ministri, su proposta su proposta dei Ministri per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, e dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, ha approvato un decreto legislativo relativo al recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE.Lo schema di decreto legislativo recepisce la direttiva (UE) 2021/2167 (c.d. Secondary Market Directive o SMD), relativa ai gestori e agli acquirenti di crediti deteriorati. La normativa è volta ad incoraggiare lo sviluppo di mercati secondari (cioè mercati in cui avviene lo scambio di titoli già in circolazione) dei crediti deteriorati e a rafforzare le tutele dei debitori ceduti.In particolare, la direttiva:liberalizza la cessione dei crediti deteriorati da parte degli enti creditizi ai c.d. “acquirenti di crediti” (persone fisiche e giuridiche che esercitano l’attività di acquisto su base professionale);aumenta i presidi sul mercato dei crediti e le tutele in favore dei debitori ceduti, mediante: la previsione di un regime autorizzativo e di vigilanza minimo applicabile ai “gestori di crediti”; la disciplina dei rapporti tra acquirente, gestore dei crediti e, se del caso, i fornitori di servizi di gestione dei crediti; una disciplina specifica di tutela dei debitori (obblighi informativi, regole di condotta, costituzione di un nuovo albo di vigilanza, reclami). La direttiva prevede che, in via transitoria, i soggetti che al 31 dicembre 2023 già svolgevano attività di gestione dei crediti deteriorati possano continuare a svolgere la propria attività fino all’ottenimento dell’autorizzazione e comunque fino al 29 giugno 2024.
-RENDICONTAZIONE SOCIETARIA DI SOSTENIBILITÀ
Recepimento della direttiva (UE) 2022/2464, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità, e per l’adeguamento della normativa nazionale – ESAME PRELIMINARE (schema di Decreto legislativo). Il Consiglio dei ministri, su proposta su proposta dei Ministri per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, e dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, ha approvato un decreto legislativo relativo al recepimento della direttiva (UE) 2022/2464, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità, e per l’adeguamento della normativa nazionale. Lo schema di decreto legislativo recepisce la direttiva 2022/2464/UE (c.d. Corporate Sustainability Reporting Directive o CSRD) che rafforza ed estende gli obblighi in materia di reporting di sostenibilità già imposti alle imprese dalla direttiva 2014/95/UE (c.d. “Non Financial Reporting Directive” o NFRD), concludendo un percorso intrapreso, a livello unionale, con l’Accordo di Parigi del 2015 e proseguito con il Sustainable Action Plan del 2018, nonché con il Green Deal europeo del 2019.In particolare, la direttiva 2022/2464/UE, al fine di rafforzare gli obblighi di reporting non strettamente finanziario, prevede: estensione degli obblighi di reporting non finanziario alle PMI (diverse dalle microimprese) mentre gli obblighi previsti dalla NFRD hanno per destinatarie solo «le imprese di grandi dimensioni che costituiscono enti di interesse pubblico e che, alla data di chiusura del bilancio, presentano un numero di dipendenti occupati in media pari a 500», gli obblighi di rendicontazione introdotti dalla CSRD gravano, oltre che su tutte le imprese di grandi dimensioni, anche sulle piccole e medie imprese (ad eccezione delle microimprese) che siano enti di interesse pubblico;sostituzione della “rendicontazione non finanziaria” (avente ad oggetto «informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva in misura necessaria alla comprensione dell’andamento dell’impresa, dei suoi risultati, della sua situazione e dell’impatto della sua attività» ex art. 1, par. 1, NFRD) con la “rendicontazione di sostenibilità” (consistente in «informazioni necessarie alla comprensione dell’impatto dell’impresa sulle questioni di sostenibilità, nonché informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull’andamento dell’impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione»).
-RIDUZIONE DELLE EMISSIONI E SCAMBIO DI QUOTE DI EMISSIONI DEI GAS A EFFETTO SERRA
Recepimento delle direttive (UE) 2023/958, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all’obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell’economia dell’Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, e 2023/959, recante modifiche della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all’istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell’Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra – ESAME PRELIMINARE (schema di Decreto legislativo). Il Consiglio dei ministri, su proposta su proposta dei Ministri per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, e dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha approvato un decreto legislativo relativo al recepimento delle direttive (UE) 2023/958, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all’obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell’economia dell’Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, e 2023/959, recante modifiche della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all’istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell’Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra.Lo schema di decreto legislativo è volto all’attuazione, conformemente ai principi e criteri direttivi di cui all’articolo 12 della legge di delegazione europea 2022-2023, delle direttiva (UE) 2023/958 e (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recanti modifica della direttiva 2003/87/CE, la quale istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione, c.d. Emission trading system (EU-ETS). Il sistema EU-ETS rappresenta uno dei principali strumenti della politica ambientale europea per il contrasto ai cambiamenti climatici, incidendo sul costo di utilizzo delle fonti inquinanti mediante la creazione di diritti di emissione negoziabili su appositi mercati. In particolare, tale sistema opera secondo il principio della limitazione e dello scambio delle emissioni: si fissa un tetto massimo (cap) alla quantità totale di emissioni consentite sul territorio europeo nei settori interessati, cui corrisponde un equivalente numero di quote che possono essere acquistate o vendute dagli operatori. Tali quote possono essere allocate a titolo oneroso, mediante aste pubbliche, o gratuito, mediante assegnazione diretta agli operatori che soddisfino determinati requisiti. L’obiettivo di tale meccanismo è la riduzione delle emissioni per il 2030 in tutti i settori dell’economia e il conseguimento della neutralità climatica entro il 2050 mediante una progressiva riduzione del quantitativo complessivo di quote disponibili per gli operatori.Al fine di conseguire il suddetto obiettivo, il sistema EU-ETS, delineato dalla direttiva 2003/87/CE, è stato modificato dalle direttive oggetto di recepimento. La revisione della citata direttiva 2003/87/CE comporta dunque la necessità di apportare modifiche al relativo decreto legislativo di recepimento (d.lgs. 9 giugno 2020, n. 47), al fine di adeguare l’ordinamento interno al nuovo quadro giuridico europeo.
-LEGGI REGIONALI
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Roberto Calderoli, ha esaminato 7 leggi delle Regioni e delle Province Autonome e ha deliberato di non impugnare: Legge Regione Lazio n. 5 del 11/04/2024 ‘ Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno del caregiver familiare”;Legge Regione Lazio n. 6 del 17/04/2024 ‘Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. disposizioni varie”; Legge Regione Calabria n. 17 del 18/04/2024 ‘Modifiche e integrazione della legge regionale 29 novembre 2019, n. 48 (Disposizioni in materia funeraria e polizia mortuaria”;Legge Regione Siciliana n. 8 del 18/04/2024 ‘Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 73, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 D.B.F. 2022. Mesi di febbraio e luglio”;Legge Regione Siciliana n. 10 del 18/04/2024 ‘Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 73, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 D.B.F. 2022. Mesi di ottobre e novembre”; Legge Regione Siciliana n. 11 del 18/04/2024 ‘Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 73, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 D.B.F. 2022. Mese di dicembre”;Legge Regione Liguria n. 6 del 24/04/2024 ‘I variazione al bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2024-2026″.
-GIUDIZI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE
Il Consiglio dei ministri ha deliberato su proposta del Presidente Giorgia Meloni di resistere nel giudizio dinanzi alla Corte costituzionale, promosso dalla Regione Liguria avverso l’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante: “Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell’anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale”, per ottenere la dichiarazione di illegittimità della disposizione in titolo nella parte in cui non prevede la possibilità di svolgere un terzo mandato consecutivo anche per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, per contrasto con gli articoli 3, 5, 48, 51, 97, 114 e 118 della Costituzione.
-STATI D’EMERGENZA
Su proposta del Ministro per la Protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci l’ulteriore stanziamento di euro 2.160.000,00 per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eventi sismici che si sono verificati il giorno 9 marzo 2023 nel territorio dell’intero Comune di Umbertide in provincia di Perugia, della frazione di Sant’Orfeto del Comune di Perugia, della parte centro-nord del Comune di Perugia e della parte ovest del Comune di Gubbio in conseguenza dello stato emergenziale dichiarato, per 12 mesi, e successivamente esteso.
-NOMINE
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni, ha deliberato l’avvio della procedura per la nomina del prof. Carlo Ossola a Presidente dell’Istituto Enciclopedia italiana – Treccani; la proposta di nomina va sottoposta al parere delle Commissioni parlamentari competenti; la nomina dell’Avvocato dello Stato Marco Corsini ad Avvocato generale aggiunto; la nomina a Consigliere della Corte dei Conti del dottor Paolo Onelli, Direttore generale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.