Roma, 22 dic. (askanews) – Le norme censurate dalle Regioni, nonostante interferiscano «con la competenza regionale concorrente in materia di istruzione, sotto il profilo del dimensionamento scolastico», «si fondano però, in via prevalente, su diversi titoli della competenza esclusiva statale», quali, in particolare, «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato» e «norme generali sull’istruzione», di cui all’art. 117, secondo comma, lettere g) e n), Cost.
È quanto si legge nella sentenza n. 223 del 2023 (relatore il giudice Luca Antonini) depositata oggi con cui la Corte costituzionale ha dichiarato non fondati i ricorsi delle Regioni Toscana, Emilia-Romagna e Puglia avverso varie disposizioni della legge n. 197 del 2022, relative alla disciplina della definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA) e alla sua distribuzione tra le Regioni.
La Corte ha invece accolto i medesimi ricorsi in relazione all’art. 1, comma 558, terzo periodo, della suddetta legge, dichiarando costituzionalmente illegittima la mancata previsione dell’acquisizione del parere delle regioni in ordine all’adozione del decreto statale che ripartisce il fondo previsto da tale disposizione. Nelle motivazioni la sentenza ha chiarito che «nessun contenuto delle disposizioni impugnate comporta l’effetto di imporre la soppressione di scuole, intese come luoghi dove si svolge l’attività didattica ed educativa, distribuiti sul territorio regionale». Ciò in quanto, «senza in alcun modo incidere sulla concreta possibilità per le regioni di localizzare gli edifici scolastici ove collocare le istituzioni autonome o i relativi plessi, le previsioni impugnate ridefiniscono la consistenza del contingente organico» dei dirigenti scolastici e dei DSGA. In tale prospettiva, «la nuova normativa non determina, almeno nel primo anno di applicazione, nemmeno una diminuzione del numero complessivo di dirigenti assegnato a ciascuna delle regioni ricorrenti, che anzi aumenta di qualche unità; precludendo il ricorso all’istituto della reggenza, diminuisce invece il numero delle istituzioni scolastiche autonome, inducendo alcuni accorpamenti di plessi con le stesse, per cui i primi si configureranno quali sedi distaccate delle seconde». La sentenza, tra l’altro, ha precisato che la normativa statale si pone «come dichiarato obiettivo quello di dare attuazione alla riorganizzazione del sistema scolastico prevista nel PNRR» ed è diretta, in sintesi, a rendere «più efficiente ed efficace il sistema: essa, adottando il criterio della popolazione scolastica regionale, evita infatti gli effetti negativi, incrementati anche dal calo demografico, dell’eccessiva parcellizzazione delle istituzioni scolastiche; supera l’istituto della reggenza e le relative esternalità non positive (precarietà e duplicazioni di adempimenti); mantiene i risparmi che saranno realizzati in virtù di questa evoluzione all’interno del sistema dell’istruzione, dedicandoli a finalità meritorie». Ha però anche sottolineato che la piena realizzazione degli obiettivi della riforma implica «che la leale collaborazione sia intesa nel significato sostanziale, più volte specificato da questa Corte, di una responsabilità diffusa in vista della “doverosa cooperazione per assicurare il migliore servizio alla collettività” (sentenze n. 190 e n. 40 del 2022, n. 62 del 2020 e n. 169 del 2017; nello stesso senso, sentenza n. 33 del 2019), evitando l’arroccamento in letture rigide delle competenze e dei relativi raccordi».