Roma, 29 nov. (askanews) – Con una sentenza emanata oggi, il Tribunale dell’Unione europea ha dato ragione alla Piaggio sul marchio “Vespa”. Tenendo conto delle evidenze prodotte dalla casa italiana sulla riconoscibilità del marchio su scala europea e globale, anche per l’uso del celebre scooter in film storici come “Vacanze romane”, o per la presenza di club “Vespa” in vari Stati membri, i giudici Ue hanno sancito l’errore del provvedimento di annullamento della registrazione del marchio da parte dell’Euipo – l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale – che era stato richiesto da un gruppo cinese.
Secondo quanto quanto riporta un comunicato, nel 2013 Piaggio aveva presentato la domanda di registrazione del marchio Ue all’Euipo, per il segno tridimensionale corrispondente alla forma di uno scooter “Vespa”.
Questo marchio è stato registrato il 16 gennaio 2014 per le classi di prodotti “scooter” e “modelli ridotti di scooter”. Ma la Zhejiang Zhongneng Industry Group Co. Ltd, società cinese di motocicli, ha presentato all’Euipo una domanda di nullità del marchio. E il 25 ottobre 2021 Euipo ha accolto la richiesta della società cinese a causa della mancanza di prova del carattere distintivo del marchio che rappresenta uno scooter.
La Piaggio ha successivamente proposto un ricorso dinanzi al Tribunale dell’Unione europea contro quest’ultima decisione dell’Euipo.
Con la sentenza odierna, il Tribunale dà ragione alla Piaggio, affermando che gli elementi di prova dimostrano il carattere distintivo acquisito dall’uso del marchio nell’insieme dell’Unione. Un marchio Ue registrato non può essere dichiarato nullo se, per l’uso che ne è stato fatto, ha acquisito un carattere distintivo dopo la registrazione.
Piaggio ha presentato a Euipo diversi elementi di prova pertinenti, prosegue il comunicato, quali sondaggi d’opinione, dati relativi al volume delle vendite, nonché la circostanza della presenza della “Vespa” al Museum of Modern Art di New York, l’utilizzo degli scooter “Vespa” in film di fama mondiale come “Vacanze romane” o ancora la presenza di club “Vespa” in numerosi Stati membri. Questi elementi indicano il carattere iconico della “Vespa” e quindi la sua riconoscibilità globale nell’insieme dell’Unione. Annullando la registrazione del marchio, l’Euipo ha dunque commesso un errore di valutazione di tali elementi.
Una eventuale impugnazione, limitata alle questioni di diritto, può essere proposta dinanzi alla Corte contro la decisione del Tribunale, entro un termine di due mesi e dieci giorni a decorrere dalla notifica. L’impugnazione sarà soggetta ad una procedura di ammissione preliminare. A tal fine essa dovrà essere accompagnata da una domanda di ammissione che esponga la o le questioni importanti sollevate dall’impugnazione per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.