Sospensiva JJ4, Enpa: da Tar Trento importante puntualizzazione – askanews.it

Sospensiva JJ4, Enpa: da Tar Trento importante puntualizzazione

Carenti le motivazioni presentate dalla Pat
Mag 2, 2023

Roma, 2 mag. (askanews) – Dalla sospensiva del Tar di Trento di oggi, decisa in seguito al ricorso presentato da Enpa, Leidaa e Oipa, che stabilisce che non si potrà procedere all’uccisione dell’orsa JJ4 fino alla data della prossima udienza collegiale il prossimo 25 maggio, emergono particolari importanti come sottolineato dall’avvocato Valentina Stefutti, che ha rappresentato anche Enpa in questo ricorso: “Sono carenti le motivazioni presentate dalla Pat – afferma Valentina Stefutti – per giustificare l’impossibilità di trasferimento dell’orsa definito dalla Provincia troppo pericoloso. Infatti, in precedenza trasferimenti di orsi ‘problematici’ sono già stati fatti”. Nel provvedimento si legge: “E’ fatto notorio che la stessa Amministrazione provinciale nel corso del 2021 ha trasferito due esemplari di orso, già a lungo rinchiusi al Casteller e analogamente “problematici”, in strutture di accoglienza ubicate all’estero: si tratta, rispettivamente, dell’orsa DJ3 trasferita in una riserva tedesca e dell’orso M57 trasferito a sua volta in una riserva ungherese”. E ancora: “Circa la materiale praticabilità di tale misura di trasferimento – che nell’ultimo parere reso dall’ISPRA in data 20 aprile 2023 per il caso di specie risulta in sé ammissibile… il provvedimento impugnato, ancorché recante – come si è detto – una corposa motivazione, risulta sul punto carente nell’istruttoria e nell’esposizione degli argomenti che ne impedirebbero l’esecuzione”.

“Un passaggio altrettanto importante della sospensiva di oggi – continua Valentina Stefutti – è quello in cui si sottolinea che le competenze sono rimesse alla Commissione Scientifica CITES, e non già al Corpo forestale trentino che ha altre competenze”. Si legge nel provvedimento: “Il presupposto e già citato parere dell’ISPRA del 20 aprile 2023, da cui muove il provvedimento impugnato, di per sé genericamente riconduce il rilascio delle autorizzazioni di cui trattasi alla competenza non già di un periferico Nucleo Carabinieri CITES, ma di un organo centrale costituito presso l’attuale Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ai sensi della l. n. 150 del 1992, ossia la Commissione Scientifica CITES”.