Oggi in pre-consiglio, giovedi’ il testo Calderoli in Cdm
Roma, 31 gen. (askanews) – Dieci articoli per delineare l’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario. E’ il disegno di legge Calderoli, che arriva oggi in pre-consiglio per poi passare giovedi’ (in esame preliminare) in Consiglio dei ministri.
La legge, emerge nell’ultima bozza, “nel rispetto dei principi di unita’ giuridica ed economica, indivisibilita’ e autonomia” e “in attuazione del principio di decentramento amministrativo” definisce i principi generali per l’attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione”. L’autonomia e’ consentita subordinatamente alla determinazione dei “livelli essenziali delle prestazioni (Lep) concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”.
I Lep “che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e i relativi costi e fabbisogni standard – si legge all’articolo 3 – sono determinati con uno o piu’ decreti del Presidente del Consiglio dei ministri”. Lo schema di decreto e’ trasmesso alle Camere per l’espressione del parere (entro 45 giorni). “Il Presidente del Consiglio dei ministri, valutato il contenuto dell’intesa della Conferenza unificata e del parere delle Camere o, comunque, una volta decorso il termine di quarantacinque giorni per l’espressione del parere di queste ultime, adotta il decreto, previa deliberazione del Consiglio dei ministri”. La legge prevede anche che “qualora, successivamente alla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell’intesa, in materie oggetto della medesima, i Lep, con il relativo finanziamento, siano modificati o ne siano determinati ulteriori, la Regione interessata e’ tenuta all’osservanza di tali livelli essenziali subordinatamente alla corrispondente revisione delle risorse relative ai suddetti Lep”. “Il trasferimento delle funzioni, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, concernenti materie o ambiti di materie riferibili ai Lep, puo’ essere effettuato, secondo le modalita’ e le procedure di quantificazione individuate dalle singole intese, soltanto dopo la determinazione dei medesimi Lep e dei relativi costi e fabbisogni standard”. Per quanto riguarda le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per l’esercizio da parte delle Regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, esse sono determinate da una “Commissione paritetica Stato-Regione”. Le funzioni devolute alle Regioni “possono essere attribuite, nel rispetto del principio di leale collaborazione, a Comuni, Province e Citta’ metropolitane dalla medesima Regione”.
Per quanto riguarda la procedura di richiesta e concessione di autonomia, l’avvio dell’iter e’ deliberato dalla Regione e trasmessa al presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari regionali e le autonomie che acquisita “entro trenta giorni” la valutazione dei ministri competenti per materia e del ministro dell’Economia e delle finanze avvia il negoziato con la Regione stessa. Lo schema di intesa preliminare negoziato tra Stato e Regione e’ approvato dal Consiglio dei ministri, in una seduta a cui partecipa il Presidente della Giunta regionale interessata. Lo schema e’ “immediatamente trasmesso alla Conferenza unificata” per l’espressione (entro 30 giorni) del parere. “Dopo che il parere e’ stato reso dalla Conferenza unificata e comunque decorso il relativo termine, lo schema di intesa preliminare e’ immediatamente trasmesso alle Camere per l’esame da parte dei competenti organi parlamentari”, esame che “si conclude entro sessanta giorni”.
A questo punto, il presidente del Consiglio dei ministri o il ministro per gli Affari regionali e le autonomie, valutati i pareri della Conferenza unificata e sulla base dell’esame parlamentare o, comunque, “una volta decorso il termine di sessanta giorni, predispone lo schema di intesa definitivo” che puo’ essere oggetto di “un ulteriore negoziato, ove necessario”. Lo schema di intesa definitivo e’ trasmesso alla Regione interessata, che lo approva. Entro trenta giorni dalla data della comunicazione dell’approvazione da parte della Regione, lo schema di intesa definitivo e’ deliberato dal Consiglio dei ministri. Lo stesso Cdm “delibera un disegno di legge di approvazione dell’intesa” che “e’ immediatamente sottoscritta dal presidente del Consiglio dei ministri e dal presidente della Giunta regionale”. Il disegno di legge e’ quindi “immediatamente trasmesso alle Camere per la deliberazione, ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione”.
L’intesa “indica la propria durata, comunque non superiore a dieci anni”, essa “puo’ essere modificata” e “puo’ prevedere inoltre i casi e le modalita’ con cui lo Stato o la Regione possono chiedere la cessazione della sua efficacia, che e’ deliberata con legge a maggioranza assoluta delle Camere”. Alla scadenza del termine di durata, “l’intesa si intende rinnovata per un uguale periodo, salvo diversa volonta’ dello Stato o della Regione, manifestata almeno sei mesi prima della scadenza”. Sia il governo che la Regione possono “disporre verifiche su specifici profili o settori di attivita’ oggetto dell’intesa con riferimento alla garanzia del raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni”.
A livello finanziario, dall’applicazione della legge e di ciascuna intesa “non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica” e “le intese, in ogni caso, non possono pregiudicare l’entita’ delle risorse da destinare a ciascuna delle altre Regioni”. “Ai fini della promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarieta’ sociale, della rimozione degli squilibri economici e sociali” anche nei territori delle Regioni che non concludono le intese, lo Stato “promuove l’esercizio effettivo dei diritti civili e sociali” anche attraverso “l’unificazione delle diverse fonti aggiuntive o straordinarie di finanziamento statale, destinate alla promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarieta’ sociale, alla rimozione degli squilibri economici e sociali” e “l’effettuazione di interventi speciali”.
Infine le disposizioni transitorie e finali stabiliscono che l’esame gia’ iniziato delle richieste di autonomia presentate “prosegue secondo quanto previsto dalle pertinenti disposizioni della presente legge”.
Dai Lep alla coesione, cosa prevede ddl autonomia differenziata
Roma, 31 gen. (askanews) – Dieci articoli per delineare l’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario. E’ il disegno di legge Calderoli, che arriva oggi in pre-consiglio per poi passare giovedi’ (in esame preliminare) in Consiglio dei ministri.
La legge, emerge nell’ultima bozza, “nel rispetto dei principi di unita’ giuridica ed economica, indivisibilita’ e autonomia” e “in attuazione del principio di decentramento amministrativo” definisce i principi generali per l’attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione”. L’autonomia e’ consentita subordinatamente alla determinazione dei “livelli essenziali delle prestazioni (Lep) concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”.
I Lep “che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e i relativi costi e fabbisogni standard – si legge all’articolo 3 – sono determinati con uno o piu’ decreti del Presidente del Consiglio dei ministri”. Lo schema di decreto e’ trasmesso alle Camere per l’espressione del parere (entro 45 giorni). “Il Presidente del Consiglio dei ministri, valutato il contenuto dell’intesa della Conferenza unificata e del parere delle Camere o, comunque, una volta decorso il termine di quarantacinque giorni per l’espressione del parere di queste ultime, adotta il decreto, previa deliberazione del Consiglio dei ministri”. La legge prevede anche che “qualora, successivamente alla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell’intesa, in materie oggetto della medesima, i Lep, con il relativo finanziamento, siano modificati o ne siano determinati ulteriori, la Regione interessata e’ tenuta all’osservanza di tali livelli essenziali subordinatamente alla corrispondente revisione delle risorse relative ai suddetti Lep”. “Il trasferimento delle funzioni, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, concernenti materie o ambiti di materie riferibili ai Lep, puo’ essere effettuato, secondo le modalita’ e le procedure di quantificazione individuate dalle singole intese, soltanto dopo la determinazione dei medesimi Lep e dei relativi costi e fabbisogni standard”. Per quanto riguarda le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per l’esercizio da parte delle Regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, esse sono determinate da una “Commissione paritetica Stato-Regione”. Le funzioni devolute alle Regioni “possono essere attribuite, nel rispetto del principio di leale collaborazione, a Comuni, Province e Citta’ metropolitane dalla medesima Regione”.
Per quanto riguarda la procedura di richiesta e concessione di autonomia, l’avvio dell’iter e’ deliberato dalla Regione e trasmessa al presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari regionali e le autonomie che acquisita “entro trenta giorni” la valutazione dei ministri competenti per materia e del ministro dell’Economia e delle finanze avvia il negoziato con la Regione stessa. Lo schema di intesa preliminare negoziato tra Stato e Regione e’ approvato dal Consiglio dei ministri, in una seduta a cui partecipa il Presidente della Giunta regionale interessata. Lo schema e’ “immediatamente trasmesso alla Conferenza unificata” per l’espressione (entro 30 giorni) del parere. “Dopo che il parere e’ stato reso dalla Conferenza unificata e comunque decorso il relativo termine, lo schema di intesa preliminare e’ immediatamente trasmesso alle Camere per l’esame da parte dei competenti organi parlamentari”, esame che “si conclude entro sessanta giorni”.
A questo punto, il presidente del Consiglio dei ministri o il ministro per gli Affari regionali e le autonomie, valutati i pareri della Conferenza unificata e sulla base dell’esame parlamentare o, comunque, “una volta decorso il termine di sessanta giorni, predispone lo schema di intesa definitivo” che puo’ essere oggetto di “un ulteriore negoziato, ove necessario”. Lo schema di intesa definitivo e’ trasmesso alla Regione interessata, che lo approva. Entro trenta giorni dalla data della comunicazione dell’approvazione da parte della Regione, lo schema di intesa definitivo e’ deliberato dal Consiglio dei ministri. Lo stesso Cdm “delibera un disegno di legge di approvazione dell’intesa” che “e’ immediatamente sottoscritta dal presidente del Consiglio dei ministri e dal presidente della Giunta regionale”. Il disegno di legge e’ quindi “immediatamente trasmesso alle Camere per la deliberazione, ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione”.
L’intesa “indica la propria durata, comunque non superiore a dieci anni”, essa “puo’ essere modificata” e “puo’ prevedere inoltre i casi e le modalita’ con cui lo Stato o la Regione possono chiedere la cessazione della sua efficacia, che e’ deliberata con legge a maggioranza assoluta delle Camere”. Alla scadenza del termine di durata, “l’intesa si intende rinnovata per un uguale periodo, salvo diversa volonta’ dello Stato o della Regione, manifestata almeno sei mesi prima della scadenza”. Sia il governo che la Regione possono “disporre verifiche su specifici profili o settori di attivita’ oggetto dell’intesa con riferimento alla garanzia del raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni”.
A livello finanziario, dall’applicazione della legge e di ciascuna intesa “non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica” e “le intese, in ogni caso, non possono pregiudicare l’entita’ delle risorse da destinare a ciascuna delle altre Regioni”. “Ai fini della promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarieta’ sociale, della rimozione degli squilibri economici e sociali” anche nei territori delle Regioni che non concludono le intese, lo Stato “promuove l’esercizio effettivo dei diritti civili e sociali” anche attraverso “l’unificazione delle diverse fonti aggiuntive o straordinarie di finanziamento statale, destinate alla promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarieta’ sociale, alla rimozione degli squilibri economici e sociali” e “l’effettuazione di interventi speciali”.
Infine le disposizioni transitorie e finali stabiliscono che l’esame gia’ iniziato delle richieste di autonomia presentate “prosegue secondo quanto previsto dalle pertinenti disposizioni della presente legge”.