Juve, la penalizzazione per “illecito grave, ripetuto e prolungato” – askanews.it

Juve, la penalizzazione per “illecito grave, ripetuto e prolungato”

Roma, 30 gen. (askanews) – “Illecito grave, ripetuto e prolungato. Mole probatoria impressionante”, sono state pubblicate le 37 pagine con le motivazioni della sentenza sulla penalizzazione alla Juventus. Per la Corte d’Appello della Fgci sono dei nuovi fatti che hanno supportato la tesi della Procura a sostegno della riapertura del processo sulle plusvalenze. Insomma il meno 15 alla Juve e’ supportato da nuovi fatti. “E’ indiscutibile che il quadro fattuale determinato dalla documentazione trasmessa dalla Procura della Repubblica di Torino alla Procura federale, e da questa riversata a sostegno della revocazione, non era conosciuto dalla Corte federale al momento della decisione revocata e, ove conosciuto, avrebbe determinato per certo una diversa decisione. Esattamente secondo quanto previsto dall’art. 63, comma 1, lett. d), del Codice di Giustizia Sportiva. E si tratta di un quadro fattuale sostenuto da una impressionante mole di documentazione probatoria”. Si giunge quindi a una conclusione categorica: “I bilanci della FC Juventus S.p.A. (cui Consob si riferisce) semplicemente non sono attendibili”. La Corte d’Appello e’ andata oltre le richieste della procura federale, passando dal meno 9 al meno 15, perche’ “tenuto allora conto dei precedenti che hanno riguardato alterazioni contabili protratte per piu’ esercizi ovvero di rilevanti dimensioni ed intensita’ (che in passato hanno portato a penalizzazioni di valore oscillante ma, in taluni casi, anche significative), si ritiene necessario rideterminare la sanzione rispetto alle richieste della Procura federale”. Determinante nella decisione della Corte il fatto che “la documentazione proveniente dai dirigenti del club con valenza confessoria e dai relativi manoscritti, le intercettazioni inequivoche e le ulteriori evidenze relative a interventi di nascondimento di documentazione o addirittura manipolatori delle fatture”. “Il fatto nuovo che prima non era noto e’ proprio l’avvenuto disvelamento della intenzionalita’ sottostante all’alterazione delle operazioni di trasferimento e dei relativi valori. Il fatto nuovo – come e’ stato efficacemente sottolineato dalla Procura federale – e’ l’assenza di un qualunque metodo di valutazione delle operazioni di scambio e, invece, la presenza di un sistema fraudolento in partenza (quanto meno sul piano sportivo) che la Corte federale non aveva potuto conoscere e alla luce del quale la decisione deve essere diversa da quella qui revocata”. Si legge, inoltre: “Diventano rilevanti le operazioni di nascondimento operate da alcuni dirigenti della Juventus che si sono spinte sino ad intervenire correggendo a penna le fatture ricevute dalla controparte per non far emergere la natura permutativa dell’operazione compiuta”. E il famoso “libro nero” di Fabio Paratici “costituisce un elemento oggettivo non equivocabile. Tanto piu’ tenuto conto della circostanza (e vi si tornera’ oltre piu’ diffusamente) che scopo del processo sportivo non e’, evidentemente, inferire la consumazione di eventuali fattispecie di illecito a carattere penalistico. Oggetto di giudizio e’ solo la violazione delle norme sportive”. Inoltre, “rilevantissime sono poi le intercettazioni telefoniche o ambientali (e le acquisizioni documentali) citate dalla Procura federale”. Quanto alle altre societa’ assolte si dice che “il sospetto che eventualmente puo’ inferirsi con riguardo alle suddette societa’ non e’ sufficiente a determinare una condanna”. Ancora: “Venendo ora al merito del giudizio rescissorio, appare inevitabile tenere distinte le posizioni riguardanti la Juventus rispetto alle altre squadre. La ragione della necessaria distinzione di merito riposa, ed e’ considerazione sin troppo ovvia, nella circostanza che la Juventus e i relativi amministratori e dirigenti sono stati oggetto di diffuse e ripetute evidenze dimostrative prodotte dalla Procura federale. Evidenze che connotano un canone di comportamento sistematico e non isolato”. Adx
Gen 30, 2023

Le motivazioni della sentenza della della Figc
Roma, 30 gen. (askanews) – “Illecito grave, ripetuto e prolungato. Mole probatoria impressionante”, sono state pubblicate le 37 pagine con le motivazioni della sentenza sulla penalizzazione alla Juventus. Per la Corte d’Appello della Fgci sono dei nuovi fatti che hanno supportato la tesi della Procura a sostegno della riapertura del processo sulle plusvalenze. Insomma il meno 15 alla Juve e’ supportato da nuovi fatti.

“E’ indiscutibile che il quadro fattuale determinato dalla documentazione trasmessa dalla Procura della Repubblica di Torino alla Procura federale, e da questa riversata a sostegno della revocazione, non era conosciuto dalla Corte federale al momento della decisione revocata e, ove conosciuto, avrebbe determinato per certo una diversa decisione. Esattamente secondo quanto previsto dall’art. 63, comma 1, lett. d), del Codice di Giustizia Sportiva. E si tratta di un quadro fattuale sostenuto da una impressionante mole di documentazione probatoria”. Si giunge quindi a una conclusione categorica: “I bilanci della FC Juventus S.p.A. (cui Consob si riferisce) semplicemente non sono attendibili”.

La Corte d’Appello e’ andata oltre le richieste della procura federale, passando dal meno 9 al meno 15, perche’ “tenuto allora conto dei precedenti che hanno riguardato alterazioni contabili protratte per piu’ esercizi ovvero di rilevanti dimensioni ed intensita’ (che in passato hanno portato a penalizzazioni di valore oscillante ma, in taluni casi, anche significative), si ritiene necessario rideterminare la sanzione rispetto alle richieste della Procura federale”.

Determinante nella decisione della Corte il fatto che “la documentazione proveniente dai dirigenti del club con valenza confessoria e dai relativi manoscritti, le intercettazioni inequivoche e le ulteriori evidenze relative a interventi di nascondimento di documentazione o addirittura manipolatori delle fatture”. “Il fatto nuovo che prima non era noto e’ proprio l’avvenuto disvelamento della intenzionalita’ sottostante all’alterazione delle operazioni di trasferimento e dei relativi valori. Il fatto nuovo – come e’ stato efficacemente sottolineato dalla Procura federale – e’ l’assenza di un qualunque metodo di valutazione delle operazioni di scambio e, invece, la presenza di un sistema fraudolento in partenza (quanto meno sul piano sportivo) che la Corte federale non aveva potuto conoscere e alla luce del quale la decisione deve essere diversa da quella qui revocata”.

Si legge, inoltre: “Diventano rilevanti le operazioni di nascondimento operate da alcuni dirigenti della Juventus che si sono spinte sino ad intervenire correggendo a penna le fatture ricevute dalla controparte per non far emergere la natura permutativa dell’operazione compiuta”.

E il famoso “libro nero” di Fabio Paratici “costituisce un elemento oggettivo non equivocabile. Tanto piu’ tenuto conto della circostanza (e vi si tornera’ oltre piu’ diffusamente) che scopo del processo sportivo non e’, evidentemente, inferire la consumazione di eventuali fattispecie di illecito a carattere penalistico. Oggetto di giudizio e’ solo la violazione delle norme sportive”. Inoltre, “rilevantissime sono poi le intercettazioni telefoniche o ambientali (e le acquisizioni documentali) citate dalla Procura federale”.

Quanto alle altre societa’ assolte si dice che “il sospetto che eventualmente puo’ inferirsi con riguardo alle suddette societa’ non e’ sufficiente a determinare una condanna”. Ancora: “Venendo ora al merito del giudizio rescissorio, appare inevitabile tenere distinte le posizioni riguardanti la Juventus rispetto alle altre squadre. La ragione della necessaria distinzione di merito riposa, ed e’ considerazione sin troppo ovvia, nella circostanza che la Juventus e i relativi amministratori e dirigenti sono stati oggetto di diffuse e ripetute evidenze dimostrative prodotte dalla Procura federale. Evidenze che connotano un canone di comportamento sistematico e non isolato”.

Adx