Roma, 29 ott. (askanews) – E’ illegittima la qualificazione del centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario di caltanissetta come ente del servizio sanitario regionale. Lo ha deciso la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 169 depositata in data odierna, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 25, secondo comma, della legge della Regione Siciliana n. 1 del 2024, accogliendo in questa parte il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri.
La disposizione era intervenuta sull’art. 20, primo comma, della legge della medesima Regione n. 30 del 1993, riconoscendo, a decorrere dal 1° gennaio 2024, natura di ente del servizio sanitario regionale al Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del Servizio sanitario (CEFPAS), con sede in Caltanissetta.
La questione che la Corte è stata chiamata ad esaminare ha avuto riguardo, essenzialmente, alla possibilità di ritenere, o no, la norma impugnata di interpretazione autentica, argomento sostenuto dalla difesa regionale in quanto le spese di funzionamento dell’ente erano già state poste dalla citata legge n. 30 del 1993 a carico del servizio sanitario regionale.
Tuttavia, la Corte ha ritenuto la disposizione essere di carattere innovativo poiché essa non ha attribuito un significato ad una previsione normativa preesistente, bensì l’ha integrata, per di più precisando che «