Roma, 16 set. (askanews) – “Nessuna preclusione può essere imposta al potere deliberativo dell’assemblea su nessuno dei temi sopra richiamati né tanto meno il tuo potere di veto, come pure scrivi, può estendersi genericamente anche a ‘ulteriori temi che dovessero emergere e/o risultare all’esito della consultazione tra gli iscritti'”. È un no secco alle richieste di Beppe Grillo di mettere paletti alla discussione in corso nel “processo costituente” del Movimento 5 stelle, quello contenuto nella lettera con la quale il leader del M5S, Giuseppe Conte, ha replicato nei giorni scorsi alla diffida a lui indirizzata dal fondatore e garante del Movimento.
Nella giornata di ieri Grillo aveva fatto filtrare il suo disappunto per la replica di Conte, oggi il suo desiderio di “sfidare” l’ex premier a rendere pubblici i contenuti della lettera. Lettera il cui testo integrale è infine approdato sull’edizione on line del Corriere della sera, nella quale Conte accusa il suo rivale di “gravi inesattezze ed evidenti distorsioni sul ruolo e sui poteri del Garante”. Era già nota la parte nella quale il leader del M5S avverte Grillo della possibile incompatibilità delle sue azioni con i contratti in essere con l’organizzazione da lui fondata: sia quello per la comunicazione, sia quello in cui il Movimento gli garantisce la copertura legale sulle cause legate alla sua storia di fondatore e primo leader stellato.
Nel passaggio più tecnico che riguarda il processo costituente in corso, che dovrebbe concludersi con un’assemblea costituente a fine ottobre, Conte si concentra sull’oggetto delle diffide di Grillo, che si è più volte pronunciato contro ogni modifica a nome, simbolo e regola che limita i due mandati elettivi nelle istituzioni. La lettera del leader a Grillo precisa quindi che “nessuna norma statutaria è sottratta a possibili modifiche e/o revisioni da parte dell’assemblea; la stessa Carta dei principi e dei valori è in astratto modificabile (art. 10, lett. h, dello Statuto); così come è prevista dallo statuto (art. 13, lett. a, dello Statuto) la possibilità di modificare il simbolo. Quanto al nome non esistono disposizioni specifiche che ne impediscono la modificazione, soggiacendo quindi una simile eventualità alle ordinarie regole di revisione statutarie. Infine, la regola del limite del doppio mandato è contenuta nel Codice Etico (in sé sottratto al tuo potere di interpretazione autentica), anche esso modificabile tramite consultazione in rete (art. 17, lett. a, dello Statuto)”.