Roma, 14 mag. (askanews) – Indicare negli atti notarili di compravendita di un immobile non il compenso dell’agente immobiliare, ma gli estremi della fattura che ha emesso e rivedere la norma che disciplina l’iscrizione nel REA degli agenti inattivi, considerando che sta portando alla cancellazione inopportuna di molti professionisti. Sono le prime richieste che ha avanzato la FIMAA nel corso di un’audizione sul decreto legislativo Semplificazioni che si è tenuta di fronte alla Commissione Industria del Senato.
Secondo la Federazione Italiana Mediatori Agenti Immobiliari, la norma che impone di specificare nell’atto notarile il compenso corrisposto all’agente immobiliare è ormai anacronistica. Esistono infatti una serie di strumenti – primo fra tutti la fattura elettronica – che servono a contrastare l’evasione in modo più efficace, e non ledono la privacy e l’autonomia contrattuale dei cittadini.
“La norma attuale – ha detto Maurizio Pezzetta, vicepresidente vicario della FIMAA nel corso dell’audizione, – comporta che vengano resi noti dati economici oggettivamente sensibili, la cui pubblicità può incidere negativamente sull’attività di intermediazione. In particolare perché può inficiare palesemente l’autonomia contrattuale e la libera contrattazione tra cliente e professionista. Questo è l’unico caso in cui in un atto pubblico fra soggetti terzi, parti contraenti, viene indicato il compenso di un professionista”. Secondo la Federazione, inoltre, questa norma rappresenta anche un rischio per la privacy del mediatore: “Aggregando le informazioni sui fatturati, chiunque può ricostruire un dato estremamente sensibile come la situazione patrimoniale dell’agente. Tutte le informazioni e la tracciabilità utili per ogni verifica, vengono già garantite dalla fatturazione elettronica” ha spiegato ancora Pezzetta. La FIMAA ha chiesto poi di modificare l’articolo 8 del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 26 ottobre 2011 che riguarda l’iscrizione nel REA dei mediatori inattivi. I soggetti che interrompono l’attività – sia come dipendenti, che in forma imprenditoriale autonoma o associata – devono richiedere entro 90 giorni l’iscrizione in una sezione apposita del REA. Se il termine scade infruttuosamente, il mediatore viene cancellato in maniera irreversibile dal Registro e “Per ottenere una nuova iscrizione, è costretto a frequentare nuovamente un corso di formazione e sostenere l’esame di idoneità” ha sottolineato il Vicepresidente Vicario. “E questo si verifica con una frequenza sconcertante, visto che la Camera di Commercio non è tenuta ad alcuna comunicazione. Per evitare tale incredibile conseguenza, basterebbe permettere ai mediatori di dimostrare di aver svolto l’attività negli ultimi due o tre anni. Oltretutto, è la soluzione che segue nel caso degli agenti di commercio”. Infine, sempre con riferimento al REA, secondo la FIMAA è necessario che gli agenti immobiliari – iscritti nelle sezioni I e III del Registro – vengano inseriti automaticamente anche nella IV. Questa sezione è dedicata ai mediatori in “servizi vari”, con la modifica chiesta dalla Federazione si consentirebbe agli agenti immobiliari di maturare la propria provvigione anche quando si occupano di trasferimenti di quote societarie che comportano cessioni di immobili. “Quando un immobile è posseduto da una società di capitali, l’agente immobiliare svolge comunque una attività tesa a vendere l’immobile stesso, la scelta poi di perfezionare la compravendita o la cessione delle quote societarie , rimane una libera decisione delle parti contraenti, in relazione alle loro esigenze amministrative e fiscali e qui l’agente immobiliare nulla può decidere, ma non può certo rimanerne danneggiato”, ha sottolineato e concluso il vice presidente vicario Pezzetta.