Assofiduciaria, Registro dei titolari effettivi: ricorso al TAR
Restano sospesi gli effetti degli atti impugnati, inclusi gli obblighi di comunicazione dei nominativi dei titolari effettivi
Mar 29, 2024
Roma, 29 mar. – Assofiduciaria, associazione delle 118 società fiduciarie tra le maggiori operanti sul mercato, ha consultato gli avvocati dello Studio legale Grimaldi Alliance, che assistono l’Associazione nel giudizio n. 15566/2023 incardinato presso il TAR Lazio, i quali hanno chiarito che:
“con riferimento all’udienza pubblica del 27 marzo 2024, nel corso della quale il TAR Lazio, Roma, Sez. IV ha trattenuto in decisione il giudizio n. 15566/2023, vi confermiamo che per effetto dell’ordinanza del TAR n. 8083/2023 gli effetti degli atti impugnati rimangono sospesi fino alla data della pubblicazione da parte del TAR dell’atteso provvedimento giurisdizionale di merito; di conseguenza sono sospesi anche gli obblighi di comunicazione dei nominativi dei titolari effettivi previsti dai provvedimenti impugnati.
L’ordinanza del TAR n. 8083/2023 del TAR Lazio, infatti, è chiarissima nell’indicare che gli effetti della sospensione cautelare disposta devono protrarsi fino alla definizione del giudizio, in modo da mantenere res adhuc integra fino ad allora (“Ritenuto pertanto meritevole di tutela l’interesse della parte ricorrente al mantenimento della res adhuc integra sino alla definizione del giudizio nel merito”), e per definizione del giudizio ovviamente si intende la pubblicazione del provvedimento giurisdizionale di merito.
Costituisce, del resto, regola generale prevista dall’art. 55, comma 1 del D. Lgs. n. 104/2010, Codice del processo amministrativo, che gli effetti dei provvedimenti cautelari collegiali del giudice amministrativo si estendano fino alla data di pubblicazione della sentenza che definisce il giudizio.”