Attività di governo del 22 febbraio 2021 – askanews.it

Attività di governo del 22 febbraio 2021

Feb 25, 2021
Roma, 25 feb. (askanews) – IL FATTO

Misure anticovid, prorogato al 27 Marzo 2021 il divieto di spostamento fra le Regioni

Il Consiglio dei Ministri si è riunito lunedì 22 febbraio 2021, alle ore 9.55 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Mario Draghi. Segretario, il Sottosegretario alla Presidenza Roberto Garofoli.

Il Consiglio dei Ministri è terminato alle ore 11.25 Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

In considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica, il decreto dispone la prosecuzione, fino al 27 marzo 2021, su tutto il territorio nazionale, del divieto di spostarsi tra diverse Regioni o Province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute. Resta comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Fino al 27 marzo 2021, nelle zone rosse, non sono consentiti gli spostamenti verso abitazioni private abitate diverse dalla propria, salvo che siano dovuti a motivi di lavoro, necessità o salute. Gli spostamenti verso abitazioni private abitate restano invece consentiti, tra le 5.00 e le 22.00, in zona gialla all’interno della stessa Regione e in zona arancione all’interno dello stesso Comune, fino a un massimo di due persone, che possono portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali esercitino la responsabilità genitoriale) e le persone conviventi disabili o non autosufficienti. Nelle zone arancioni, per i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, sono consentiti gli spostamenti anche verso Comuni diversi, purché entro i 30 chilometri dai confini.

OBIETTIVO SUL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 22 FEBBRAIO 2021

Provvedimenti di Protezione Civile

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi, ha deliberato la proroga, per sei mesi, dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nei giorni 21 e 22 dicembre 2019 nel territorio della Regione Campania; la proroga, per sei mesi, dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nei giorni 20 e 21 dicembre 2019 nel territorio della Regione Liguria.

LE ALTRE DECISIONI DEL CDM DEL 22/02/2021

-Provvedimenti a norma del Testo Unico degli Enti Locali

Il Consiglio dei Ministri, tenuto conto che, all’esito di approfonditi accertamenti, sono emerse forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che compromettono il buon andamento dell’azione amministrativa, ha deliberato lo scioglimento del Consiglio comunale di Guardavalle (CZ), a norma dell’articolo 143 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (TUEL).

– decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), affidandone la gestione a una Commissione straordinaria per un periodo di diciotto mesi.

-Nomine

Il Consiglio dei Ministri ha deliberato su proposta del Ministro della difesa Lorenzo Guerini, la nomina del generale di corpo d’armata Pietro Serino a Capo di stato maggiore dell’Esercito;

su proposta del Presidente Mario Draghi, la conferma dell’incarico di Commissario straordinario del Governo per la gestione del fenomeno delle persone scomparse alla dottoressa Silvana Riccio;

su proposta del Ministro della difesa Lorenzo Guerini, la conferma del dott. Nicola Latorre nell’incarico di Direttore generale dell’Agenzia industrie difesa;

su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo Dario Franceschini, la conferma del dott. Salvatore Nastasi nell’incarico di Segretario generale del Ministero.

-Leggi Regionali

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Mariastella Gelmini, ha esaminato 30 leggi delle Regioni e delle Province autonome e ha deliberato di impugnare:

la legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 16 del 22/12/2020, recante “Legge di stabilità provinciale per l’anno 2021” in quanto l’articolo 6 risulta privo di adeguata copertura finanziaria e, pertanto, eccede dalle competenze statutarie, in violazione dell’articolo 81, terzo comma, della Costituzione;

la legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 17 del 22/12/2020, recante “Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2021-2023”, in quanto gli articoli 2 e 3 si pongono in contrasto con la normativa vigente e, pertanto, eccedono dalle competenze statutarie attribuite alla Provincia autonoma, in violazione dell’art. 81, terzo comma, della Costituzione;

di non impugnare: la legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 15 del 17/12/2020, recante “Modifiche della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, recante ‘Territorio e paesaggio'”;

la legge della Provincia autonoma di Trento n. 16 del 28/12/2020, recante “Legge di stabilità provinciale 2021”;

la legge della Provincia autonoma di Trento n. 17 del 28/12/2020, recante “Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2021-2023”;

la legge della Regione Emilia Romagna n. 11 del 29/12/2020, recante “Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2021”;

la legge della Regione Emilia Romagna n. 12 del 29/12/2020, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021-2023 (legge di stabilità regionale 2021)”;

la legge della Regione Emilia Romagna n. 13 del 29/12/2020, recante “Bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna 2021-2023”;

la legge della Regione Lazio n. 22 del 23/12/2020, recante “Disposizioni per la valorizzazione, promozione e diffusione della Street art”;

la legge della Regione Veneto n. 41 del 29/12/2020, recante “Bilancio di previsione 2021-2023”;

la legge della Regione Calabria n. 30 del 30/12/2020, recante “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui all’articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”;

la legge della Regione Calabria n. 34 del 30/12/2020, recante “Legge di stabilità regionale 2021”;

la legge della Regione Calabria n. 35 del 30/12/2020, recante “Bilancio di previsione finanziario della regione Calabria per gli anni 2021-2023”;

la legge della Regione Calabria n. 36 del 30/12/2020, recante “Modifiche all’articolo 27 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 (norme in materia di usi civici). Proroga termini”;

la legge della Regione Liguria n. 30 del 28/12/2020, recante “Ratifica delle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta regionale in deroga all’articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni, ai sensi dell’articolo 109, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27”;

la legge della Regione Lombardia n. 26 del 28/12/2020, recante “Legge di stabilità 2021-2023”;

la legge della Regione Valle d’Aosta n. 14 del 21/12/2020, recante “Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale per il triennio 2021/2023. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni”;

la legge della Regione Liguria n. 33 del 29/12/2020, recante “Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l’anno finanziario 2021”;

la legge della Regione Liguria n. 34 del 29/12/2020, recante “Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2021 – 2023”;

la legge della Regione Marche n. 54 del 31/12/2020, recante “Bilancio di previsione 2021-2023”;

la legge della Regione Molise n. 18 del 30/12/2020, recante “Ratifica di seconda variazione di bilancio 2020-2022 approvata dalla Giunta regionale ai sensi dell’art.109 comma 2 bis, del decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 27/2020”;

la legge della Regione Molise n. 19 del 30/12/2020, recante “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione per il triennio 2021/2023”;

la legge della Regione Sardegna n. 31 del 23/12/2020, recante “Approvazione del Rendiconto generale della Regione Sardegna per l’esercizio finanziario 2019 e del Rendiconto consolidato della Regione Sardegna per l’esercizio finanziario 2019”;

la legge della Regione siciliana n. 34 del 29/12/2020, recante “Disposizioni urgenti per il rinnovo degli organi elettivi dei comuni e degli enti di area vasta”;

la legge della Regione Toscana n. 97 del 29/12/2020, recante “Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2021”;

la legge della Regione Toscana n. 98 del 29/12/2020, recante “Legge di stabilità per l’anno 2021”;

la legge della Regione Toscana n. 99 del 29/12/2020, recante “Bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023”;

la legge della Regione Toscana n. 100 del 29/12/2020, recante “Disposizioni di carattere finanziario. Ratifica di variazione di bilancio ai sensi dell’articolo 109 del d.l. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. 27/2020. Modifiche alla l.r. 81/2019”;

la legge della Regione Toscana n. 102 del 30/12/2020, recante “Proroga dei termini per i procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e differimento del termine per l’approvazione delle varianti di cui all’articolo 222, comma 2bis, della l.r. 65/2014. Modifiche alla l.r. 31/2020”;

la legge della Regione Veneto n. 42 del 30/12/2020, recante “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa per la realizzazione di interventi di sistemazione idraulico-forestale e da procedure di occupazione d’urgenza per opere di pubblica utilità”.