Roma, 5 feb. (askanews) – IL FATTO
L’ambasciatore Benassi nuovo Sottosegretario alla Presidenza con la delega al controllo sui Servizi Segreti.
Il Consiglio dei Ministri si è riunito giovedì 21 gennaio 2021, alle ore 22.35, a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Giuseppe Conte. Segretario il Sottosegretario alla Presidenza Riccardo Fraccaro.Il Consiglio dei Ministri è terminato alle ore 23. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, ha deliberato la nomina dell’Ambasciatore Pietro Benassi a Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Al Sottosegretario Pietro Benassi saranno delegate, ai sensi dell’articolo 3 della legge 3 agosto 2007, n. 124, le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio in materia di sicurezza della Repubblica.
OBIETTIVO SUL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 21 GENNAIO 2021
Leggi regionali
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Francesco Boccia, ha esaminato quindici leggi delle Regioni e delle Province Autonome e ha deliberato:
di impugnare la legge della Regione Abruzzo n. 32 del 20/11/2020, recante “Provvedimenti di cui all’articolo 109, comma 2-bis, lettera b), decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per interventi finalizzati alla ripresa post COVID-19 delle attività produttive e turistiche del territorio e ulteriori disposizioni” in quanto la disposizione di cui all’articolo 2 risulta priva di copertura finanziaria, in violazione dell’articolo 81, terzo comma, della Costituzione;
la legge della Provincia autonoma di Trento n. 13 del 30/11/2020, recante “Modificazioni della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, e della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, in materia di contratti pubblici, e modificazioni della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, in materia di imposta immobiliare semplice (IMIS)”, in quanto gli articoli 1, comma 4, e 2, comma 3, eccedono dalle competenze statutarie e violano norme interposte contenute nel codice degli appalti, invadendo la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera e), oltre a violare l’articolo 117, primo comma, della Costituzione, che sancisce il rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;
di non impugnare la legge della Regione Abruzzo n. 33 del 23/11/2020, recante “Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 30 novembre 2017, n. 57 (Modifiche alla legge regionale 30 agosto 2017, n. 49 (Norme per il sostegno alle piccole imprese operanti nei territori della Regione interessati dagli eventi sismici del 2016 e 2017) e altre disposizioni di carattere finanziario) per il sostegno al pendolarismo studentesco e ulteriori disposizioni”;
la legge della Regione Emilia Romagna n. 7 del 26/11/2020, recante “Riordino istituzionale e dell’esercizio delle funzioni regionali nel settore del patrimonio culturale. Abrogazione delle leggi regionali 10 aprile 1995, n. 29 e 1° dicembre 1998, n. 40 e modifica di leggi regionali”;
la legge della Regione Basilicata n. 38 del 24/11/2020, recante “Modifiche alla Legge regionale 6 agosto 1997, n. 38 (Norme per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico)”;
la legge della Regione Umbria n. 11 del 27/11/2020, recante “Rendiconto generale dell’Amministrazione regionale per l’esercizio finanziario 2019”;
la legge della Regione Umbria n. 12 del 28/11/2020, recante “Assestamento del Bilancio di previsione 2020-2022 – Ulteriori modificazioni a leggi regionali”;
la legge della Regione Veneto n. 36 del 01/12/2020, recante “Assestamento del bilancio di previsione 2020-2022”;
la legge della Regione Veneto n. 37 del 01/12/2020, recante “Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 “Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del piano sociosanitario regionale 2012-2016″ ed ulteriori disposizioni”;
la legge della Regione Toscana n. 93 del 27/11/2020, recante “Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022. Modifiche alla l.r. 73/2005 e alla l.r. 19/2019”;
la legge della Regione Toscana n. 94 del 27/11/2020, recante “Bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022. Terza variazione”;
la legge della Regione Lazio n. 17 del 02/12/2020, recante “Ratifica delle variazioni al bilancio adottate dalla Giunta regionale in deroga all’articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ai sensi dell’articolo 109, comma 2 bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18”;
la legge della Regione Lazio n. 18 del 02/12/2020, recante “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche”;
la legge della Regione Lazio n. 19 del 02/12/2020, recante “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche”;
la legge della Regione Veneto n. 38 del 04/12/2020, recante “Rideterminazione del termine di validità del piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1.”.