Roma, 29 ott. (askanews) – IL FATTO
Disco verde alla riorganizzazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze
Il Consiglio dei Ministri si è riunito mercoledì 30 settembre 2020, alle ore 20.14 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Giuseppe Conte. Segretario il Sottosegretario alla Presidenza Riccardo Fraccaro. Il Consiglio dei Ministri è terminato alle 21.10. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri, ha approvato, in esame definitivo, un regolamento, da adottarsi mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che apporta modifiche e integrazioni al D.P.C.M. 26 giugno 2019, n. 103, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze. Le modifiche si sono rese necessarie in seguito ad alcune innovazioni normative e all’istituzione del Ministero dell’università e della ricerca e del Ministero dell’istruzione, in luogo del precedente Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Il testo, tra l’altro, in un’ottica di razionalizzazione delle funzioni del Ministero, attua la previsione legislativa che ha ricondotto sotto un’unica struttura del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato tutta l’attività ispettiva, svolta in precedenza dai diversi Dipartimenti. Inoltre, si interviene al fine di esplicitare meglio le competenze del Dipartimento del Tesoro in merito alle partecipazioni statali, in linea con quanto previsto dal Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.
Il testo tiene conto del parere espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato.
OBIETTIVO SUL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 30 SETTEMBRE 2020
Approvata l’attuazione della separazione dei ministeri dell’Istruzione e dell’Università e Ricerca Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame definitivo, quattro regolamenti, da adottarsi con altrettanti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, concernenti l’organizzazione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca, nonché degli uffici di diretta collaborazione dei rispettivi ministri. Le innovazioni si sono rese necessarie in seguito alla soppressione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, avvenuta con il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, e alla istituzione dei due nuovi Ministeri, con le conseguenti variazioni della rispettiva dotazione organica.
Il nuovo disegno organizzativo del Ministero dell’istruzione prevede due distinte strutture dipartimentali, una riferita all’istruzione e l’altra a organizzazione, sistemi informativi, personale e bilancio, che assicurano l’esercizio organico e integrato delle rispettive funzioni. Quello del Ministero dell’università e della ricerca prevede l’articolazione in cinque direzioni generali, coordinate da un segretario generale e, rispetto al precedente provvedimento organizzativo, che ripartiva le competenze relative alla missione dell’istruzione universitaria in ragione del tipo di istituzione vigilata (atenei oppure istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica), adotta una ripartizione basata sulla tipologia di funzioni esercitate, distinguendo in particolare tra quelle riguardanti la programmazione e la gestione delle risorse nonché la governance delle istituzioni della formazione superiore da un lato e, dall’altro, quelle riguardanti gli ordinamenti didattici, gli studenti e il diritto allo studio.
I testi tengono conto dei pareri espressi dalla sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato.
LE ALTRE DECISIONI DEL CDM DEL 30/9/2020
– Deliberazioni a norma del testo unico sugli enti locali Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’interno Luciana Lamorgese, in considerazione della necessità di completare l’azione di ripristino dei principi di legalità all’interno dell’amministrazione comunale, ha deliberato la proroga per sei mesi dello scioglimento del Consiglio comunale di Arzano (Napoli). – Leggi Regionali
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Francesco Boccia, ha esaminato quarantanove leggi delle Regioni e delle Province autonome, e ha quindi deliberato: di impugnare: la legge della Regione Campania n. 35 del 3 agosto 2020, recante “Istituzione del servizio di Psicologia di base e modifiche delle leggi regionali 7 agosto 2017, n. 25 (Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità) e 6 maggio 2013, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 – 2015 della Regione Campania – legge finanziaria regionale 2013)”, in quanto gli articoli da 1 a 6 riguardanti l’affidamento del servizio di psicologia di nuova istituzione ad uno psicologo di base in rapporto convenzionale con il servizio sanitario regionale nonché i compiti dello stesso e l’organizzazione della relativa attività invadono la competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile, in violazione dell’articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione ed, altresì, dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, con riferimento ai principi fondamentali in materia di «professioni»; la legge della Regione Abruzzo n. 20 del 31 luglio 2020, recante “Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 2018, n. 2 (Legge organica in materia di sport e impiantistica sportiva) e ulteriori disposizioni urgenti”, in quanto le norme contenute negli articoli 5, comma 2, e 6 prevedono coperture finanziarie non idonee, in violazione dell’articolo 81, terzo comma, della Costituzione; la legge della Provincia autonoma di Trento n. 6 del 6 agosto 2020, recante “Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 – 2022”, in quanto l’articolo 18, comma 9, in materia di incarichi di direttore di distretto sanitario, l’articolo 29, in matteria di contratti pubblici, e l’articolo 9, in tema di superamento del precariato, eccedono dalle competenze statutarie e violano l’articolo 117, secondo comma lettera l), della Costituzione, che riserva alla competenza esclusiva dello Stato la materia dell’ordinamento civile, l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in materia di tutela della salute, l’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione in materia di tutela della concorrenza, nonché gli articoli 3, 97 e 117, terzo comma, della Costituzione, sotto il profilo dei principi in materia di coordinamento della finanza pubblica; di non impugnare la legge la legge della Regione Campania n. 36 del 03/08/2020, recante “Disposizioni urgenti in materia di qualità dell’aria”; la legge della Regione Liguria n. 25 del 29/07/2020, recante “Assestamento al Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2020 – 2022”; la legge della Regione Liguria n. 19 del 27/07/2020, recante “Modifiche alla legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati)”; la legge della Regione Liguria n. 20 del 27/07/2020, recante “Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all’evasione fiscale”; la legge della Regione Liguria n. 21 del 27/07/2020, recante “Differimento termini in materia urbanistica e altre disposizioni di legge”; la legge della Regione Liguria n. 22 del 27/07/2020, recante “Interventi di assistenza protesica a favore di persone affette da alopecia. Contributo economico per l’acquisto di una parrucca”; la legge della Regione Liguria n. 23 del 27/07/2020, recante “Disposizioni regionali in materia di balneazione fluviale e lacuale”; la legge della Regione Liguria n. 24 del 29/07/2020, recante “Rendiconto Generale dell’Amministrazione della Regione Liguria per l’esercizio 2019”; la legge della Regione Marche n. 43 del 03/08/2020, recante “Ratifica delle deliberazioni di giunta regionale n. 729 del 15 giugno 2020 e n. 876 del 6 luglio 2020. Disposizioni urgenti in materia finanziaria ed istituzionale”; la legge della Regione Puglia n. 26 del 01/08/2020, recante “Disposizioni varie urgenti”; la legge della Regione Puglia n. 27 del 01/08/2020, recante “Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126”; la legge della Provincia autonoma di Trento n. 5 del 03/08/2020, recante “Rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l’esercizio finanziario 2019”; la legge della Regione Abruzzo n. 19 del 31/07/2020, recante “Disposizioni in materia di sostegno, promozione e valorizzazione del patrimonio medievale della regione Abruzzo”; la legge della Regione Abruzzo n. 21 del 05/08/2020, recante “Conferimento alle Aziende Sanitarie Locali di funzioni amministrative in materia di organizzazione del servizio farmaceutico ed in materia di indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210 nonché a causa di vaccinazioni antipoliomelitiche di cui all’articolo 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 362”; la legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 6 del 04/08/2020, recante “Rendiconto generale della Provincia autonoma di Bolzano per l’esercizio finanziario 2019”; la legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 7 del 04/08/2020, recante “Rendiconto generale consolidato della Provincia autonoma di Bolzano per l’esercizio finanziario 2019”; la legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 8 del 04/08/2020, recante “Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l’anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022”; la legge della Regione Lazio n. 7 del 05/08/2020, recante “Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l’infanzia”; la legge della Regione Lombardia n. 17 del 04/08/2020, recante “Rendiconto generale della gestione 2019”; la legge della Regione Marche n. 34 del 30/07/2020, recante “Modifiche alla legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale””; la legge della Regione Marche n. 35 del 30/07/2020, recante “Disposizioni per la valorizzazione dei luoghi della lotta partigiana e dell’antifascismo denominati Parchi della memoria storica della Resistenza”; la legge della Regione Marche n. 36 del 30/07/2020, recante “Utilizzo della tecnologia fondata sul sistema di “Registro Distribuito” – DTL “Distributed Ledger Tecnology” – per la certificazione dei pubblici registri, la tracciabilità dei prodotti tipici e l’incentivazione di comportamenti virtuosi”; la legge della Regione Marche n. 37 del 03/08/2020, recante “Accesso dei disabili motori al percorsi escursionistici”; la legge della Regione Marche n. 38 del 03/08/2020, recante “Indirizzi per la programmazione delle politiche regionali in materia di inclusione sociale, sostegno al lavoro e lotta alla povertà”; la legge della Regione Marche n. 39 del 03/08/2020, recante “Diffusione delle tecniche salvavita di disostruzione in età pediatrica e di rianimazione cardiopolmonare nonché delle tecniche di primo soccorso”; la legge della Regione Marche n. 40 del 03/08/2020, recante “Disposizioni relative alla presa in carico delle persone con disturbi della nutrizione e dell’alimentazione o del comportamento alimentare”; la legge della Regione Marche n. 41 del 03/08/2020, recante “Interventi a favore delle aree montane disagiate e disposizioni in materia di turismo”; la legge della Regione Marche n. 42 del 03/08/2020, recante “Giornata Carlo Urbani”; la legge della Regione Marche n. 44 del 05/08/2020, recante “Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 8 ottobre 2009, n. 22 (interventi della regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l’occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile) e alla legge regionale 2 agosto 2017, n. 25 (disposizioni urgenti per la semplificazione e l’accelerazione degli interventi di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici del 2016), così come modificata dalla legge regionale 28 maggio 2020, n. 19”; la legge della Regione Marche n. 45 del 05/08/2020, recante “Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 4 gennaio 2018, n. 1, recante “Nuove norme per le costruzioni in zone sismiche nella regione Marche””; la legge della Regione Marche n. 46 del 05/08/2020, recante “Variazione generale al bilancio di previsione 2020/2022 ai sensi del comma 1 dell’articolo 51 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 – (1° provvedimento) e modificazioni alla Legge Regionale 3 giugno 2020, n. 20 “Misure straordinarie ed urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 per la ripartenza delle Marche””; la legge della Regione Piemonte n. 18 del 05/08/2020, recante “Modifica alla legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell’assetto ambientale)”; la legge della Regione Piemonte n. 19 del 05/08/2020, recante “Disposizioni in ordine alla specificità montana della provincia del Verbano Cusio Ossola e interventi a favore dei territori montani e delle province piemontesi”; la legge della Regione Piemonte n. 20 del 05/08/2020, recante “Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1981, n. 57 (Assicurazione contro gli infortuni dei Consiglieri regionali)”; la legge della Regione Toscana n. 74 del 03/08/2020, recante “Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2019”; la legge della Regione Toscana n. 75 del 04/08/2020, recante “Interventi normativi collegati alla legge di assestamento del bilancio di previsione 2020 – 2022”; la legge della Regione Abruzzo n. 24 del 05/08/2020, recante “Norme in materia di turismo itinerante”; la legge della Regione Abruzzo n. 22 del 05/08/2020, recante “Istituzione del Premio regionale “Federico Caffè””; la legge della Regione Abruzzo n. 23 del 05/08/2020, recante “Tutela della minoranza linguistica arbereshe di Villa Badessa frazione del Comune di Rosciano (PE) e contributo straordinario a sostegno della Diocesi Ortodossa Rumena d’Italia”; la legge della Regione Basilicata n. 25 del 06/08/2020, recante “Modifiche ed integrazioni alla L.R. 19 settembre 2018 n. 23 – Istituzione del Fondo Unico Autonomie Locali (F.U.A.L.)”; la legge della Regione Basilicata n. 26 del 06/08/2020, recante “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022 dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (A.R.D.S.U.)”; la legge della Regione Liguria n. 26 del 31/07/2020, recante “Riconoscimento della legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) – anno 2020”; la legge della Regione Liguria n. 27 del 03/08/2020, recante “Incremento delle risorse destinate alla remunerazione del personale dipendente delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale impegnato nell’emergenza epidemiologica da COVID- 19”; la legge della Regione Liguria n. 28 del 03/08/2020, recante “Modifiche alla legge regionale 1° aprile 2014, n. 7 (Organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni turistici), alla legge regionale 27 dicembre 2019, n. 31 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l’anno 2020) e alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 39 (Programmi regionali di intervento strategico (P.R.I.S.) per agevolare la realizzazione di grandi opere infrastrutturali attraverso la ricerca della coesione territoriale e sociale. Modifiche alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 (Organizzazione dell’intervento regionale nel settore abitativo))”; la legge della Regione Toscana n. 76 del 04/08/2020, recante “Bilancio di previsione finanziario 2020- 2022. Assestamento e seconda variazione”; la legge della Regione Toscana n. 77 del 04/08/2020, recante “Disposizioni urgenti in materia di rimborsi per l’esercizio del mandato dei consiglieri regionali durante il periodo di emergenza epidemiologica causata da COVID-19”. Infine, il Consiglio dei Ministri ha deliberato la rinuncia alle impugnative di seguito indicate.
Rinunce totali legge della Regione Calabria n. 53 del 2019 recante “Interpretazione autentica dell’articolo 8, comma 2 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 48 (disposizioni in materia funeraria e di polizia mortuaria)”, in quanto la Regione, con successiva legge regionale, ha abrogato la legge impugnata; legge della Regione Calabria n. 48 del 2019 recante “Disposizioni in materia funeraria e polizia mortuaria”, in quanto la Regione, con successiva legge regionale, ha modificato le disposizioni impugnate adeguandole alla normativa statale di riferimento; legge della Regione Calabria n. 61 del 2019 recante “Modifiche ed integrazioni alla l.r. 19/2002 (norme per la tutela, governo ed uso del territorio – legge urbanistica della Calabria)”, in quanto la Regione, con successiva legge regionale, ha abrogato la legge impugnata. Rinunce parziali legge della Regione Sardegna n. 48 del 2018 recante “Legge di stabilità 2019”, in quanto talune disposizioni impugnate sono state sostituite da una successiva legge della Regione; legge della Regione Lazio n. 13 pubblicata sul B.U.R n. 105 del 29/12/2018 recante “Legge di Stabilità regionale 2019”, in quanto talune disposizioni impugnate sono state sostituite da una successiva legge della Regione.