Roma, 3 feb. (askanews) – IL FATTO
Ratificate le nomine dei nuovi vertici di Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ed Agenzia del Demanio
Il Consiglio dei ministri si è riunito mercoledì 29 gennaio 2020, alle ore 17.05 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Giuseppe Conte. Segretario il Sottosegretario alla Presidenza Riccardo Fraccaro. La riunione è terminata alle ore 18. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri, visto il parere favorevole della Conferenza unificata, ha deliberato il conferimento dell’incarico di direttore dell’Agenzia delle entrate all’avv. Ernesto Maria Ruffini, di direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli al dott. Marcello Minenna e di direttore dell’Agenzia del demanio al cons. Antonio Agostini.
OBIETTIVO SUL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 29 GENNAIO 2020
Avviato esame della legge olimpica sull’organizzazione di Milano-Cortina 2026 e delle finali Atp Torino 2021
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del ministro delle politiche giovanili e dello sport Vincenzo Spadafora, ha avviato l’esame di un provvedimento recante misure per l’organizzazione e lo svolgimento dei XXV Giochi olimpici invernali e dei XIV Giochi paralimpici invernali “Milano-Cortina 2026” e per l’organizzazione e lo svolgimento delle “Finali ATP Torino 2021 – 2025”.
LE ALTRE DECISIONI DEL CDM DEL 29/01/2020
-Ratifica convenzione internazionale sul lavoro nel mondo della pesca
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Luigi Di Maio, ha approvato un disegno di legge recante ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro n. 188 sul lavoro nel settore della pesca, fatta a Ginevra il 14 giugno 2007.
Il testo prevede la piena e intera esecuzione della Convenzione, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, dodici mesi dopo la data di registrazione della ratifica.
La Convenzione, tra l’altro, stabilisce l’età minima per il lavoro a bordo di un peschereccio (16 anni, elevati a 18 in particolari casi), dispone l’obbligo per i pescatori in servizio a bordo di essere provvisti di specifici certificati medici, prevede che gli armatori garantiscano la sicurezza della navigazione e il funzionamento della nave e che siano concessi ai pescatori periodi di riposo di durata sufficiente a preservarne salute e sicurezza. Inoltre, introduce norme relative alle modalità di reclutamento dei pescatori e alla loro remunerazione, stabilisce che gli stessi siano protetti attraverso un accordo di assunzione comprensibile conforme alle prescrizioni della Convenzione e regola le prestazioni minime in ambito previdenziale, sanitario e di sicurezza sociale che ogni Stato membro deve garantire.
-Attuazione di norme europee
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei Vincenzo Amendola e dei Ministri competenti, ha approvato, in esame preliminare, sette decreti legislativi che, in attuazione della legge di delegazione europea 2018 (legge 4 ottobre 2019, n. 117), introducono misure necessarie al recepimento di direttive dell’Unione europea.
Di seguito le principali previsioni dei decreti approvati, con l’indicazione dei rispettivi Ministri proponenti.
1. Attuazione della direttiva (UE) 2017/159 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, attuativa dell’accordo relativo all’attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell’Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell’unione europea (COGECA), la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l’Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell’Unione europea (EUROPÊCHE) (Ministro del lavoro e delle politiche sociali)
La direttiva, in linea con la Convenzione, tutela le condizioni di vita e di lavoro e la salute e la sicurezza dei lavoratori nel settore della pesca marittima. Poiché l’ordinamento nazionale è già conforme al sistema di tutela previsto dalla direttiva, il decreto di recepimento si limita ad individuare l’autorità competente in relazione all’Accordo sull’attuazione della Convenzione siglato il 21 maggio 2012 dalla Confederazione generale delle cooperative agricole nell’Unione europea (COGECA), dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) e dall’Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell’Unione europea (Europêche), nell’intento di compiere un primo passo verso una codificazione dell’acquis sociale dell’Unione nel settore. Le autorità competenti sono individuate nel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel Ministero della salute e, infine, nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
2. Attuazione della direttiva 2018/822/UE del Consiglio, del 25 maggio 2018, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica (Ministro dell’economia e delle finanze)
Il testo modifica le norme e le procedure relative allo scambio automatico obbligatorio di informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle entrate da parte degli intermediari e dei contribuenti, con le altre autorità competenti degli Stati membri dell’Unione europea e con altre giurisdizioni estere in forza degli accordi stipulati.
La normativa si inserisce tra quelle volte a rafforzare gli strumenti di contrasto all’evasione e all’elusione fiscale e, in particolare, quelli mirati a combattere l’utilizzo di meccanismi di pianificazione fiscale aggressiva e di occultamento degli attivi, finalizzati a ridurre le imposte esigibili e a trasferire gli utili imponibili verso regimi tributari più favorevoli.
3. Attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni durante il lavoro (Ministro del lavoro e delle politiche sociali)
Il testo modifica le norme volte ad assicurare un’adeguata sorveglianza sanitaria dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni durante il lavoro. In particolare, rispetto all’attuale normativa, si prevede che il medico o l’autorità responsabile della sorveglianza sanitaria dei lavoratori possa segnalare che la stessa debba proseguire anche dopo il termine dell’esposizione, per il periodo di tempo che ritiene necessario per proteggere la salute del lavoratore interessato. Inoltre, il testo prevede specifiche modifiche alle norme sui lavoratori esposti alla polvere di silice cristallina respirabile.
4. Attuazione della direttiva 2013/59/EURATOM, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (Ministro della salute – Ministro dello sviluppo economico – Ministro del lavoro e delle politiche sociali – Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare)
Il decreto, oltre a recepire nel nostro ordinamento la direttiva 2013/59/EURATOM, provvede a riordinare e armonizzare la normativa di settore, assicurando il mantenimento delle misure di protezione dei lavoratori e della popolazione più rigorose rispetto alle norme minime stabilite dalla medesima direttiva.
Tra le novità, nell’ottica di una più ampia tutela dei lavoratori esposti a fattori di rischio, la direttiva prevede tra l’altro che il responsabile della sorveglianza sanitaria possa richiedere che la sorveglianza prosegua anche dopo l’esposizione, per il periodo di tempo che ritiene necessario per proteggere la salute del lavoratore e, inoltre che informi il lavoratore stesso riguardo all’opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività lavorativa come avviene già oggi per l’esposizione all’amianto.
La sorveglianza sanitaria in corso del rapporto di lavoro resta a carico del datore di lavoro, mentre gli accertamenti sanitari riferiti ad un momento successivo alla cessazione del rapporto di lavoro resteranno a carico del servizio sanitario nazionale.
5. Attuazione dell’articolo 7 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per quanto riguarda l’incoraggiamento dell’impegno a lungo termine degli azionisti e la disciplina del sistema di governo societario (Ministro dell’economia e delle finanze)
Il decreto apporta modifiche alla disciplina del sistema di governo societario delle società assicuratrici, per i profili attinenti alla remunerazione, ai requisiti e ai criteri di idoneità degli esponenti aziendali, dei soggetti che svolgono funzioni fondamentali e dei partecipanti al capitale.
Inoltre, il testo amplia l’apparato sanzionatorio previsto per le violazioni delle norme nazionali in materia di impegno a lungo termine degli azionisti, in modo da reprimere anche le violazioni di particolari obblighi a carico degli intermediari, e aumenta da 5 a 10 milioni di euro il massimo edittale previsto per specifiche fattispecie.
6. Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all’istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato (Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare)
Il testo fissa un tetto alla quantità totale di alcuni gas serra che possono essere emessi dagli impianti che rientrano nel sistema EU-ETS e prevede la possibilità che le imprese ricevano o acquistino quote di emissione che, se necessario, possono scambiare. Lo scambio crea flessibilità e garantisce che le riduzioni delle emissioni avvengano quando sono più convenienti. Tale sistema contribuisce in maniera significativa al conseguimento dell’obiettivo posto dall’Europa di ridurre le emissioni di gas a effetto serra del 40 % nel 2030 rispetto alle emissioni del 1990.
7. Attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica (Ministro dello sviluppo economico)
La direttiva oggetto di recepimento mira ad accelerare la ristrutturazione economicamente efficiente degli edifici esistenti; integrare le strategie di ristrutturazione del settore edilizia a lungo termine per favorire la mobilitazione di risorse economiche e la realizzazione di edifici a emissioni zero entro il 2050; promuovere l’uso delle tecnologie informatiche e intelligenti (ICT) per garantire agli edifici di operare e consumare in maniera quanto più efficiente; dare un impulso alla mobilità elettrica con l’integrazione delle infrastrutture di ricarica negli edifici; razionalizzare le disposizioni delle precedenti versioni della direttiva che non hanno dato i risultati sperati. Più in particolare, la direttiva promuove l’installazione di sistemi di automazione e controllo degli impianti tecnologici presenti negli edifici (domotica), anche come alternativa efficiente ai controlli fisici, favorisce lo sviluppo infrastrutturale della rete di ricarica nel settore della mobilità elettrica, e prevede l’introduzione di un indicatore del livello di “prontezza” dell’edificio all’utilizzo di tecnologie smart, da affiancare alla già esistente classificazione dell’edificio operata sulla base della prestazione energetica. Infine, per quanto riguarda lo sviluppo di infrastrutture per la mobilità elettrica, sono introdotti dei requisiti da rispettare nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni importanti, prevedendo in particolare l’istallazione di un numero minimo di punti di ricarica o la loro predisposizione.
Leggi Regionali
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Francesco Boccia, ha esaminato ventidue leggi delle Regioni e delle Province autonome, e ha quindi deliberato:
di impugnare:
1. la legge della Regione Calabria 53 del 5 dicembre 2019, recante “Interpretazione autentica dell’articolo 8, comma 2 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 48 (disposizioni in materia funeraria e di polizia mortuaria)”, in quanto una norma riguardante l’esercizio dell’attività delle imprese funebri viola il principio di libera concorrenza di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;
2. la legge della Regione Sicilia n. 21 del 28 novembre 2019, recante “Riordino del settore dell’assistenza nelle aree pediatriche”, in quanto alcune norme riguardanti la determinazione del fabbisogno di infermieri pediatrici nelle strutture del servizio sanitario regionale si pongono in contrasto con i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, in violazione dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
Il Governo ha invece deciso di non impugnare:
1. la legge della Regione Lazio n. 26 del 29/11/2019, recante “Misure a sostegno dei lavoratori socialmente utili: stabilizzazione occupazionale e contributi per la fuoriuscita volontaria dal bacino regionale”;
2. la legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 21 del 29/11/2019, recante “Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale”;
3. la legge della Provincia Bolzano n. 12 del 02/12/2019, recante “Codice del commercio”;
4. la legge della Provincia Bolzano n. 13 del 02/12/2019, recante “Modifica alla legge provinciale 17 ottobre 2019, n. 10, “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Provincia autonoma di Bolzano derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea (Legge europea provinciale 2019)”;
5. la legge della Provincia Bolzano n. 14 del 02/12/2019, recante “Debito fuori bilancio”;
6. la legge della Regione Calabria n. 51 del 04/12/2019, recante “Assestamento e provvedimento generale di variazione del bilancio di previsione della regione Calabria per gli anni 2019-2021”;
7. la legge della Regione Campania n. 25 del 04/12/2019, recante “Divieto di utilizzo di prodotti in materiale monouso non biodegradabile e compostabile sulle spiagge e gli stabilimenti balneari della Campania”
8. la legge della Regione Campania n. 26 del 04/12/2019, recante “Misure per la riduzione dell’incidenza della plastica sull’ambiente e modifiche legislative”
9. la legge della Regione Calabria n. 52 del 05/12/2019, recante “Conguaglio tariffa conferimento rifiuti urbani ai sensi dell’articolo 6 ter, comma 5, della l.r. 14/2014. Annualità 2019”;
10. la legge della Regione Calabria n. 49 del 04/12/2019, recante “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui alla lettera a) e lettera e), comma 1, dell’articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.”;
11. la legge della Regione Calabria n. 50 del 04/12/2019, recante “Approvazione rendiconto generale relativo all’esercizio finanziario 2018”;
12. la legge della Regione Campania n. 23 del 04/12/2019, recante “Interventi regionali per la cooperazione allo sviluppo sostenibile e la solidarietà internazionale”;
13. la legge della Regione Campania n. 24 del 04/12/2019, recante “Disposizioni per la lavorazione, la trasformazione ed il confezionamento dei prodotti agricoli di esclusiva provenienza aziendale e per il sostegno e la promozione dell’agricoltura contadina”;
14. la legge della Regione Sicilia n. 20 del 28/11/2019, recante “Istituzione dell’Osservatorio regionale sulla sicurezza degli operatori sanitari”;
15. la legge della Regione Sardegna n. 20 del 06/12/2019, recante “Quarta variazione al bilancio 2019-2021 e disposizioni varie”;
16. la legge della Regione Toscana n. 72 del 06/12/2019, recante “Intervento finanziario per fronteggiare l’emergenza a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il 17 novembre 2019 nel territorio del Comune di Orbetello”;
17. la legge della Regione Emilia Romagna n. 29 del 10/12/2019, recante “Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2020”;
18. la legge della Regione Emilia Romagna n. 30 del 10/12/2019, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020 – 2022 (legge di stabilità regionale 2020)”;
19. la legge della Regione Emilia Romagna n. 31 del 02/12/2019, recante “Bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna 2020 – 2022”;
20. la legge della Regione Lazio n. 27 del 05/12/2019, recante “Disposizioni per promuovere la conoscenza delle tecniche salvavita della disostruzione delle vie aeree e della rianimazione cardiopolmonare anche con l’impiego del defibrillatore nonché delle tecniche di primo soccorso”.