- la direttiva (UE) 2018/1808 sui servizi di media audiovisivi (“direttiva SMAV”), che ha tra gli obiettivi il rafforzamento della tutela dei minori e dei consumatori, la lotta contro l’incitamento all’odio in tutti i contenuti audiovisivi, lo sviluppo dell’alfabetizzazione mediatica, l’accessibilità ai contenuti digitali da parte delle persone con disabilità;
- la direttiva (UE) 2018/1972 che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche e stabilisce un quadro aggiornato ed armonizzato della disciplina delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica e delle risorse e dei servizi correlati;
- la direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili;
- la direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare;
- la direttiva (UE) 2019/879 sulla capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento;
- la direttiva (UE) 2019/944 sul mercato interno dell’energia elettrica.
- la legge della Regione Toscana n. 69 del 22/11/2019, recante “Disposizioni in materia di governo del territorio. Adeguamenti alla normativa statale in materia di edilizia e di sismica. Modifiche alle leggi regionali 65/2014, 64/2009, 5/2010 e 35/2015” in quanto alcune norme in materia di permessi e interventi edilizi, anche in zone sismiche, violano i principi di uguaglianza di ragionevolezza di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione, nonché l’articolo 32, che garantisce il diritto alla salute, e l’art. 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione alle materie “governo del territorio” “protezione civile” e “tutela della salute”;
- la legge della Regione Toscana n. 70 del 25/11/2019, recante “Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle funzioni della polizia provinciale e della polizia della Città metropolitana di Firenze e per il contenimento degli ungulati in aree urbane e ulteriori disposizioni in materia di istituti faunistico venatori. Modifiche alla l.r. 3/1994 e alla l.r. 22/2015”, in quanto una norma riguardante i soggetti legittimati ad attuare le misure di controllo faunistico viola il secondo comma, lettera s), dell’art. 117 della Costituzione, che attribuisce allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema;
- la legge della Regione Basilicata n. 26 del 28/11/2019, recante “Modifiche ed integrazioni alla L.R. 30 aprile 2014, n. 7”, in quanto alcune disposizioni riguardanti i servizi di Trasporto pubblico locale si pongono in contrasto con l’articolo 117, primo e secondo comma, lett. e), della Costituzione, che impone il rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e riserva allo Stato la competenza in materia di tutela della concorrenza.
- la legge della Regione Calabria n. 48 del 29/11/2019, recante “Disposizioni in materia funeraria e polizia mortuaria”, in quanto una norma riguardante l’esercizio dell’attività di impresa funebre viola il principio di libera concorrenza, in violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. e), della Costituzione; altre norme riguardanti la cremazione e la dispersione delle ceneri invadono la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile e di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, come previsto dall’art. 117, secondo comma, lett. l) ed m), della Costituzione;
- la legge della Regione Veneto n. 44 del 25/11/2019, recante “Collegato alla legge di stabilità regionale 2020”, in quanto una norma riguardante il contratto di formazione specialistica dei medici contrasta con i principi fondamentali dettati dal legislatore statale in materia di «tutela della salute», in violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione, e del principio costituzionale di uguaglianza sancito all’articolo 3 della Costituzione; un’altra norma riguardante il trattamento economico accessorio del personale sanitario invade la materia dell’ordinamento civile di cui all’art. 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione, violando altresì il principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione, e i principi di coordinamento della finanza pubblica di cui all’art. 117, terzo comma, della Costituzione. Un’altra norma infine in materia di assunzioni di personale regionale invade la materia dell’ordinamento civile, di esclusiva competenza dello Stato, ex art. 117, comma 2, lett. l), della Costituzione.
- la legge della Regione Puglia n. 52 del 30/11/2019, recante “Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019 – 2021, in quanto una norma riguardante le procedure concorsuali per l’assunzione del personale dirigente sanitario contrasta con l’articolo 117, secondo comma, lett. l) della Costituzione, sotto il profilo dell’ordinamento civile e 117, terzo comma, sotto il profilo della tutela della salute; un’altra norma relativa alla ricostituzione dell’attività agricola nelle aree colpite da Xylella invade la competenza riservata allo Stato in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, in violazione dell’articolo 117, secondo comma, lett. s) della Costituzione; un’altra norma ancora introduce previsioni per gli specialisti ambulatoriali che violano l’art. 117, secondo comma. lett. l), della Costituzione, sotto il profilo dell’ l’ordinamento civile; altre disposizioni in materia di pianificazione paesaggistica invadono la competenza statale in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, in violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. s) della Costituzione; un’altra norma prevede un livello ulteriore di assistenza sanitaria che si pone in contrasto con il piano di rientro, in violazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica di cui all’art. 117, terzo comma, della Costituzione; un’ultima norma infine riguardante l’accreditamento delle strutture sanitarie deroga ai principi fondamentali posti dalla legge statale in materia di tutela della salute, in violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione;
- la legge della Regione Siciliana n. 19 del 28/11/2019, recante “Disposizioni per la rideterminazione degli assegni vitalizi”. in quanto alcune disposizioni riguardanti i trattamenti previdenziali e i vitalizi del Presidente della Regione, dei Consiglieri e degli Assessori regionali violano il principio di uguaglianza e ragionevolezza, sancito dall’art. 3 della Costituzione, nonché i principi di coordinamento della finanza pubblica e di leale collaborazione cui agli articoli 117, terzo comma, e 120 della Costituzione.
- la legge della Regione Abruzzo n. 39 del 21/11/2019, recante “Compartecipazione della Regione Abruz