Attività di governo del 15 settembre 2017 – askanews.it

Attività di governo del 15 settembre 2017

Set 18, 2017
IL FATTO

Il Governo approva lo stato di emergenza per la città di Livorno colpita dall’alluvione

Il Consiglio dei ministri si è riunito venerdì 15 settembre 2017, alle ore 12.15 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Paolo Gentiloni. Ha svolto le funzioni di segretario la Ministra per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna Madia. La riunione si è conclusa alle ore 12.40. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni, ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nei giorni 9 e 10 settembre 2017 nel territorio dei comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e di Collesalvetti, in provincia di Livorno, con il relativo stanziamento di 15.570.000 euro per l’attuazione dei primi interventi. E’ stata altresì decretata l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza, adottata con delibera del 22 giugno 2017 per le Province di Parma e Piacenza, al territorio delle province di Bologna, di Ferrara, di Forlì-Cesena, di Modena, di Ravenna, di Reggio Emilia e di Rimini in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico a uso idropotabile. E la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nei giorni 13 e 14 ottobre 2016 nel territorio della provincia di Genova.

OBIETTIVO SUL CONSIGLIO DEI MINISTRI DL 15 SETTEMBRE 2017

Ok dal Governo al tetto sulle commissioni per l’uso dei bancomat

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni e dei Ministri competenti, ha approvato quattro decreti legislativi che, in attuazione della legge di delegazione europea 2015 (legge 12 agosto 2016, n. 170), introducono misure necessarie al recepimento di direttive dell’Unione europea o all’adeguamento della normativa nazionale a regolamenti comunitari. Fra questi, vi è l’approvazione in via preliminare del tetto alle commissioni bancarie sui prelievi di contanti ai bancomat. Il decreto recepisce la direttiva dell’Unione europea sui servizi di pagamento nel mercato interno (cosiddetta PSD 2 – Payment Services Directive) e adegua la normativa nazionale al regolamento Ue relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta. La direttiva definisce un insieme completo di norme relative ai prestatori di servizi di pagamento (PSP) e agli utenti, al fine di garantire una maggiore efficienza, possibilità di scelta e trasparenza nell’offerta di servizi di pagamento, rafforzando al tempo stesso la fiducia dei consumatori in un mercato dei pagamenti armonizzato a livello Ue. Il regolamento mira ad accrescere il livello di trasparenza, concorrenza e d’integrazione del mercato europeo delle carte di pagamento, fissando un limite alle commissioni interbancarie applicate in relazione ai pagamenti basati su carte di pagamento: per i pagamenti tramite carta di debito e prepagata la commissione interbancaria per ogni operazione di pagamento non può essere superiore allo 0,2% del valore dell’operazione stessa; per le operazioni tramite carta di credito la commissione interbancaria per operazione non può essere superiore allo 0,3% del valore dell’operazione. Inoltre, detta requisiti tecnici e regole commerciali uniformi, allo scopo di rafforzare l’armonizzazione del settore e garantire una maggiore sicurezza, efficienza e competitività dei pagamenti elettronici, a vantaggio di esercenti e consumatori. Nello specifico, il decreto amplia i diritti degli utenti dei servizi di pagamento, che beneficeranno ad esempio di un regime di responsabilità ridotta in caso di pagamenti non autorizzati, riducendo la franchigia massima a carico degli utenti da 150 a 50 euro e, per promuovere l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, conferma e generalizza il divieto di applicare un sovrapprezzo per l’utilizzo di un determinato strumento di pagamento (cd. divieto di surcharge). Relativamente alle commissioni interbancarie per le sole “operazioni nazionali” tramite carte di pagamento, i prestatori di servizi di pagamento saranno inoltre tenuti ad applicare, per tutti i tipi di carte, commissioni di importo ridotto per i pagamenti fino a 5 euro rispetto a quelle applicate alle operazioni di importo pari o superiore, così da promuovere l’utilizzo delle carte anche per questi pagamenti. Inoltre, per quanto riguarda le sole “operazioni nazionali” tramite carta di debito, in via transitoria (fino al dicembre 2020), i prestatori di servizi potranno applicare una commissione interbancaria non superiore all’equivalente dello 0,2% calcolato tuttavia sul valore medio annuo di tutte le operazioni nazionali tramite carta di debito all’interno di ciascuno schema di carte di pagamento. Inoltre, vengono meglio precisati, secondo gli appositi criteri armonizzati Ue di cui alla PSD 2, i casi di esclusione dall’ambito di applicazione delle norme sui servizi di pagamento, ad esempio con riguardo alla esclusione degli strumenti a “spendibilità limitata” (es. in relazione alla limitatezza delle reti commerciali in cui sono utilizzabili, alla gamma molto limitata di beni e servizi o agli specifici scopi sociali) e alla possibilità di utilizzare il conto o credito telefonico anche per operazioni di pagamento effettuate nel quadro di un’attività di beneficenza oppure per l’acquisto di biglietti relativi a servizi di diversa natura (nel limite di spesa di 50 euro per singola operazione e comunque di 300 euro mensili). Per quanto riguarda i controlli, il decreto designa quali autorità nazionali competenti ad assicurare l’osservanza delle relative disposizioni di attuazione della direttiva e del Regolamento la Banca d’Italia e, per alcune specifiche disposizioni, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Infine, è aggiornata l’entità delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili, distinguendo tra quelle applicabili alle società o agli enti e quelle applicabile alle persone fisiche.

LE ALTRE DECISIONI DEL CDM DEL 15/09/2017

-Disposizioni sull’esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e sanzioni in materia di embarghi commerciali e di esportazione di materiali proliferanti

Il Governo ha approvato in via preliminare il decreto legislativo di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all’esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell’applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti. Il decreto stabilisce la disciplina generale e di dettaglio riguardo al regime dei prodotti e delle tecnologie a duplice uso (cioè di quei beni e di quelle tecnologie utilizzabili in applicazioni civili ma anche nella produzione, nello sviluppo e nell’utilizzo di beni militari), delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, di commercio di strumenti di tortura, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti (materiali suscettibili di favorire la proliferazione di armi di distruzione di massa). Il testo, inoltre, opera una regolamentazione delle sanzioni per la violazione delle norme sul commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, la tortura o altri trattamenti o pene crudeli, inumane o degradanti e per la violazione delle disposizioni concernenti misure restrittive e di embarghi commerciali adottati dall’Unione ai sensi dell’art. 215 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), definendone la cornice sanzionatoria. Il controllo dello Stato in materia è esercitato in conformità alle politiche dell’Ue e ai principi che ispirano la politica estera del Paese, tutelando gli interessi primari di sicurezza e di contrasto al terrorismo e alla criminalità organizzata. Autorità competente è il Ministero dello sviluppo economico. Nello specifico, il decreto stabilisce che per prestare servizi di intermediazione o di esportazione di prodotti duali e merci soggette al regolamento anti-tortura o di altri prodotti inseriti in apposite liste, l’operatore deve richiedere il rilascio di un’autorizzazione specifica individuale. Viene poi introdotto uno strumento innovativo rispetto alla disciplina in vigore, la cosiddetta “licenza zero”, presente da tempo negli ordinamenti di altri Paesi Ue, che attesta che un determinato bene potrà essere liberamente esportato. Allo stesso modo, viene estesa ai servizi d’intermediazione collegati a beni non presenti nelle liste la “clausola onnicomprensiva mirata”, comunemente detta catch all, che consente all’Autorità competente di assoggettare ad autorizzazione un’operazione di esportazione altrimenti libera, qualora si riceva notizia di un utilizzo finale sensibile e connesso alla proliferazione di armamenti in Paesi Terzi soggetti a embargo o di armi di distruzione di massa. Le misure sanzionatorie, costruite in quadro armonico, prevedono la pena della multa o, nei casi più gravi, dalla reclusione fino a sei anni, nonché dalla confisca delle merci, ovvero dalla sospensione o dal ritiro della relativa licenza o dalla sospensione dall’attività d’esportazione.

-Cooperazione degli organismi nazionali alla normazione europea

Il Governo ha approvato in via preliminare il decreto legislativo di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea e della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione. Il decreto, uniformandosi a quanto stabilito dal regolamento europeo e dalla direttiva, introduce disposizioni riguardanti la cooperazione tra gli organismi nazionali di normazione, la Commissione e le organizzazioni europee di normazione riguardo alle norme relative a specifiche tecniche o qualitative per prodotti e servizi. L’obiettivo è quello, da un lato, di favorire la partecipazione dei soggetti interessati alla normazione europea, dall’altro di garantire una certa uniformità, soprattutto nel caso di specifiche tecniche in mercati di prodotti o di servizi in cui la compatibilità o l’interoperabilità con altri prodotti o sistemi sono essenziali, promuovendo in questo modo la competitività delle imprese e agevolando la libera circolazione dei beni e dei servizi, l’interoperabilità delle reti e dei mezzi di comunicazione, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione. Il testo disciplina pertanto la procedura nazionale di informazione alla Commissione europea per le regolamentazioni tecniche, confermando il Ministero dello sviluppo economico, attraverso la propria Unità centrale di notifica, come punto di contatto unico nazionale con la Commissione e gli altri Stati membri dell’Unione europea per la trasmissione delle bozze di regole tecniche elaborate dalle Amministrazioni o dalle Autorità competenti.

-Indicazione obbligatoria in etichetta dello stabilimento di produzione degli alimenti trasformati preimballati

Il Governo ha approvato in via definitiva il decreto legislativo di adeguamento della normativa nazionale alla disciplina europea sulla indicazione obbligatoria nell’etichetta della sede e dell’indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, ai sensi dell’articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 – Legge di delegazione europea 2015 (Presidenza del Consiglio, Ministero dello sviluppo economico, Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e Ministero della salute. Il decreto prevede, per tutti i prodotti alimentari preimballati destinati al consumatore finale o alle collettività, l’obbligo dell’indicazione sull’etichetta della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, al fine di garantire, oltre ad una corretta e completa informazione al consumatore, una migliore e immediata rintracciabilità dell’alimento da parte degli organi di controllo e, di conseguenza, una più efficace tutela della salute. In attuazione dei principi e criteri direttivi previsti dalla legge di delegazione europea 2015, si disciplina inoltre un rafforzamento e una semplificazione del sistema sanzionatorio nazionale per le violazioni delle disposizioni stabilite dal provvedimento, individuando quale autorità amministrativa competente il Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, fatte salve le competenze spettanti ai sensi della normativa vigente all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nonché quelle degli organi preposti all’accertamento delle violazioni. Il testo tiene conto dei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari competenti, nonché delle proposte di modifica della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.

-Revisione e integrazione del Codice della nautica da diporto

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Graziano Delrio, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che rivede e integra il Codice della nautica da diporto e attua la direttiva europea sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto. Il testo rafforza la tutela di interessi pubblici generali, tra i quali la protezione dell’ambiente marino, la sicurezza della navigazione, la salvaguardia della vita umana in mare e la diffusione tra le nuove generazioni della cultura e dell’educazione marinara, prevedendo al contempo interventi tesi allo sviluppo di un turismo sostenibile e costiero. Inoltre, il provvedimento semplifica i procedimenti amministrativi del diporto nautico, in modo da favorire la competitività e la capacità di attrazione di investimenti nel settore e da promuovere la crescita del volume commerciale in ambito diportistico.

Gli ambiti d’intervento riguardano: il regime amministrativo e la navigazione delle unità da diporto; le attività di controllo in materia di sicurezza della navigazione da diporto; la revisione della disciplina sanzionatoria in relazione alla gravità e al pregiudizio delle condotte; le procedure per l’approvazione e l’installazione di sistemi di alimentazione con GPL, metano ed elettrici sulle unità da diporto di nuova costruzione o già immesse sul mercato. Nello specifico, il testo prevede:la previsione, nell’ambito delle strutture ricettive della nautica, di un numero congruo di accosti riservati alle unità in transito, con particolare attenzione ai posti di ormeggio per i portatori di handicap; la destinazione per la nautica minore delle strutture demaniali, pontili, arenili e piazzali, che presentino caratteristiche particolarmente idonee per essere utilizzate quali ricovero a secco (dry storage) di piccole imbarcazioni, garantendo comunque la fruizione pubblica delle medesime aree; criteri di razionalizzazione ed economia delle risorse istituzionali destinate all’attività di controllo in materia di sicurezza della navigazione; l’equiparazione, a tutti gli effetti, alle strutture ricettive all’aria aperta, delle strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all’interno delle proprie imbarcazioni ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato; l’inserimento della cultura del mare e dell’insegnamento dell’educazione marinara nei piani formativi scolastici, anche attraverso l’istituzione della giornata del mare nelle scuole; l’istituzione della figura professionale dell’istruttore di vela nel rispetto dei principi generali della sicurezza nautica e della salvaguardia della vita umana in mare, fatte salve le prerogative costituzionali delle regioni. Infine, il testo rivede la disciplina sanzionatoria, relativamente alle violazioni commesse mediante l’utilizzo di un’unità da diporto. Si prevedono, in particolare, sanzioni più severe a carico di coloro che conducono unità da diporto in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti, nonché nei confronti di coloro che utilizzando unità da diporto causano danni ambientali, ovvero determinano una situazione di grave rischio per la salvaguardia dell’ambiente e dell’ecosistema marino.

-Norme di attuazione dello Statuto speciale della Valle d’Aosta in materia di coordinamento e di raccordo tra la finanza statale e regionale

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni, ha approvato un decreto legislativo che introduce norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Valle d’Aosta in materia di coordinamento e raccordo tra la finanza statale e regionale. Le disposizioni approvate definiscono compiutamente l’autonomia finanziaria della Regione autonoma Valle d’Aosta, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 119 della Costituzione, fornendo al contempo un quadro normativo più organico nell’ambito delle relazioni finanziarie con lo Stato, anche al fine di favorire una migliore programmazione delle risorse finanziarie disponibili. In particolare viene prevista la possibilità, da parte della Regione, di istituire nuovi tributi locali nell’esercizio della propria competenza, nonché di modificare aliquote e prevedere esenzioni, detrazioni e deduzioni relativamente ai tributi erariali, nel rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento tributario statale.

All’esame della questione ha partecipato il Presidente della Regione Valle d’Aosta, Pierluigi Marquis, appositamente invitato.

-Nomine

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni, visto il parere del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, ha deliberato, nell’ambito della quota di spettanza governativa, la nomina a Consigliere della Corte dei conti dei dottori Gian Luca CALVI, Fabia D’ANDREA, Marcello DEGNI, Alessandro FORLANI, Giampiero Maria GALLO, Giancarlo Carmelo PEZZUTO, Maria Laura PRISLEI, Rossana RUMMO, Alfonso SABELLA, Silvia SCOZZESE, Alberto STANCANELLI e Marco VILLANI.

-Leggi regionali, una impugnativa e sette nulla osta

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni, ha esaminato otto leggi regionali, deliberando di impugnare la legge della Regione Lombardia n. 19 del 17/07/2017, recante “Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti”, in quanto alcune norme in materia di prelievo venatorio violano la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema di cui all’art. 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione. Il Governo ha invece deciso di non impugnare la legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 8 del 06/07/2017, recante “Modifiche di leggi provinciali in materia di cultura, procedimento amministrativo, ordinamento degli uffici e personale, istruzione, enti locali, agricoltura, tutela del paesaggio e dell’ambiente, foreste e caccia, sanità, politiche sociali, edilizia abitativa agevolata, apprendistato, trasporti, artigianato, turismo e industria alberghiera, rifugi alpini, commercio, appalti pubblici e altre disposizioni”; la legge della Regione Emilia Romagna n. 16 del 18/07/2017, recante “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento regionale in materia ambientale e a favore dei territori colpiti da eventi sismici”; la legge della Regione Lazio n. 7 del 18/07/2017, recante “Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio”; la legge della Provincia Trento n. 7 del 11/07/2017, recante “Rete di sorveglianza epidemiologica e veterinario aziendale”; la legge della Regione Puglia n. 30 del 24/07/2017, recante “Disciplina dell’attività di lobbying presso i decisori pubblici”; la legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 9 del 06/07/2017, recante “Disciplina dell’indennità di dirigenza e modifiche alla struttura dirigenziale dell’Amministrazione provinciale”; la legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 27 del 21/07/2017, recante “Norme in materia di formazione e orientamento nell’ambito dell’apprendimento permanente”.