IL FATTO
Il Consiglio dei ministri si è riunito venerdì 5 maggio 2017, alle ore 11,30 a palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Paolo Gentiloni. Segretario la Sottosegretaria alla Presidenza Maria Elena Boschi. La riunione si è conclusa alle ore 11,48. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni e del Ministro per lo sport con delega all’editoria Luca Lotti, ha approvato un decreto legislativo che, in attuazione della legge 26 ottobre 2016, n. 198, prevede disposizioni per la ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici. Il decreto, al fine di garantire coerenza, trasparenza ed efficacia al sostegno pubblico all’editoria, prevede la ridefinizione della disciplina dei contributi a quotidiani e periodici, misure per gli investimenti delle imprese editrici, l’innovazione del sistema distributivo e il finanziamento di progetti innovativi, di processi di ristrutturazione e di riorganizzazione. L’obiettivo è quello di assicurare il sostegno pubblico necessario alle voci informative autonome e indipendenti, in particolare a quelle più piccole e legate alle comunità locali, che rischiano di risentire maggiormente dell’attuale situazione di crisi del mercato editoriale. Le risorse sono reperite nell’ambito di quelle assegnate alla Presidenza del Consiglio a valere sul Fondo unico per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, costituito con la legge di stabilità 2016. Il provvedimento stabilisce le categorie delle imprese legittimate a chiedere il sostegno pubblico, i requisiti di accesso al contributo e i criteri che presiedono alla sua determinazione quantitativa, oltre al procedimento di liquidazione dei contributi. Possono essere destinatarie dei contributi all’editoria le imprese editrici costituite nella forma di: cooperative giornalistiche che editano quotidiani e periodici; imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale è detenuto in misura maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti senza fini di lucro, limitatamente ad un periodo transitorio di cinque anni dall’entrata in vigore della legge di delega; enti senza fini di lucro ovvero imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale è interamente detenuto da tali enti; imprese editrici che editano quotidiani e periodici espressione di minoranze linguistiche; imprese editrici, enti ed associazioni che editano periodici per non vedenti e ipovedenti; associazioni dei consumatori che editano periodici in materia di tutela del consumatore, iscritte nell’elenco istituito dal Codice del consumo; imprese editrici di quotidiani e di periodici italiani editi e diffusi all’estero o editi in Italia e diffusi prevalentemente all’estero.
Sono invece espressamente escluse le imprese editoriali quotate in Borsa, le imprese editrici di organi d’informazione dei partiti, dei movimenti politici e sindacali, nonché le pubblicazioni specialistiche. Per alcune tipologie di imprese editrici si riduce inoltre il limite dei cinque anni di costituzione dell’impresa e di pubblicazione della testata, portandolo a due, e si consente perciò l’accesso ai contributi a nuove iniziative editoriali. Per altri versi, i requisiti di accesso sono resi più rigorosi, richiedendo fra l’altro che l’edizione cartacea sia necessariamente affiancata da quella digitale, e prevedendo obblighi, in capo ai richiedenti, quanto all’applicazione dei contratti di lavoro. Per quanto riguarda i criteri di calcolo dei contributi, come nell’attuale sistema, i contributi sono calcolati in parte come rimborso di costi e in parte in base al numero di copie vendute. Vengono riconosciuti in percentuale più alta i costi connessi all’edizione digitale, al fine di sostenere la transizione dalla carta al web. Si prevedono parametri diversi a seconda del numero di copie vendute e si introduce un limite massimo al contributo, che non potrà in ogni caso superare il 50% dei ricavi conseguiti nell’anno di riferimento. Il provvedimento rivede e razionalizza anche la disciplina del sostegno pubblico a favore di quotidiani e periodici in lingua italiana prevalentemente diffusi all’estero. Le modifiche riguardano in particolare il meccanismo di calcolo dei contributi, che anche in questo caso viene ancorato essenzialmente al rimborso di parte dei costi certificati e al numero di copie vendute. Sono confermate poi alcune eccezioni previste per determinate categorie di quotidiani e periodici, motivate dall’esigenza di tutelare interessi pubblici ulteriori rispetto a quello del sostegno al pluralismo dell’informazione. In particolare per: le pubblicazioni espressione di minoranze linguistiche, che possono accedere ai contributi anche se le imprese non sono costituite nelle forma di cooperative o di soggetti senza scopo di lucro, e che sono sottratte al tetto del 50% dei ricavi; l’editoria speciale per non vedenti o ipovedenti, per la quale si rivede però largamente, sulla base dell’esperienza trascorsa, il meccanismo di calcolo dei contributi; i periodici delle associazioni dei consumatori. Riguardo alle modalità di erogazione, si prevedono due rate, consistenti in un acconto pari al 50 per cento del contributo erogato nell’anno precedente e in una seconda rata a saldo. Qualora l’impresa che ha beneficiato dell’anticipo non risulti in possesso di tutti i requisiti previsti, essa deve restituire quanto percepito.
OBIETTIVO SUL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 5 MAGGIO 2017
Il governo ha approvato il completamento della riforma della magistratura onoraria
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia Andrea Orlando, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che, in attuazione della legge 29 aprile 2016, n. 57, completa la riforma organica della magistratura onoraria, prevedendo ulteriori disposizioni sui giudici di pace, nonché una disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari già in servizio.
Con il decreto, nello specifico, si introducono: uno statuto unico della magistratura onoraria, applicabile ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari, inserendo i primi due nell’ufficio del giudice di pace, a sua volta sottoposto ad un radicale ripensamento; la previsione dell’intrinseca temporaneità dell’incarico; la riorganizzazione dell’ufficio del giudice di pace; la rideterminazione del ruolo e delle funzioni dei giudici onorari e dei vice procuratori onorari; il riconoscimento della precipua natura formativa delle attività svolte presso le rispettive strutture organizzative; l’individuazione dei compiti e delle attività delegabili dal magistrato professionale al magistrato onorario; la regolamentazione dei compensi, in modo da delineare un quadro omogeneo l’articolazione di un regime previdenziale e assistenziale adeguato in ragione dell’onorarietà dell’incarico. Si delinea dunque una disciplina omogenea relativamente alle modalità di conferimento dell’incarico; alla sua durata temporanea, limitata a non più di due quadrienni e da svolgersi in modo da assicurare la piena compatibilità con lo svolgimento di altre attività remunerative e da non richiedere al magistrato onorario un impegno non superiore ai due giorni a settimana; al tirocinio formativo; alla necessità di conferma dopo il primo quadriennio; alla modulazione delle funzioni con l’attribuzione ai magistrati onorari sia di compiti di supporto all’attività dei magistrati professionali, sia di funzioni propriamente giudiziarie; alla formazione e ai criteri di liquidazione dei compensi.
Il decreto contiene poi uno specifico regime transitorio per i magistrati onorari in servizio alla data della riforma. I magistrati onorari che ne facciano domanda potranno essere confermati nell’incarico per un periodo massimo di quattro quadrienni, da computare a far data dal giugno 2016, purché confermati ad ogni scadenza quadriennale dal Consiglio superiore della magistratura. L’incarico cesserà comunque al compimento del sessantottesimo anno di età. Per quel che concerne, specificamente, i criteri di determinazione delle indennità, si prevede che continuino ad applicarsi, sino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore della riforma, i criteri previsti dalla normativa previgente. Restano quindi in vigore le attuali disposizioni che regolano le modalità di utilizzazione della magistratura onoraria.
LE ALTRE DECISIONI DEL CDM DEL 5/5/2017
-Revisione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni e del Ministro per lo sport con delega all’editoria Luca Lotti, ha approvato un decreto legislativo che prevede la revisione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, in attuazione dell’articolo 2, comma 4, della legge 26 ottobre 2016, n. 198. Il provvedimento razionalizza la composizione e le attribuzioni del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, non solo in un’ottica di riduzione dei costi ma anche allo scopo di accrescerne l’efficienza, l’autorevolezza e il rilievo.
Il riordino e la razionalizzazione riguardano, nello specifico: le competenze in materia di formazione, con particolare riguardo alla formazione professionale continua (aggiornamento professionale). Al Consiglio spettano quindi la promozione, il coordinamento e l’autorizzazione dell’attività di formazione professionale continua svolta dagli Ordini regionali, al fine di assicurare criteri uniformi e livelli qualitativi omogenei su tutto il territorio nazionale e un esercizio professionale rispondente agli interessi della collettività e ai principi stabiliti dall’articolo 21 della Costituzione; il numero massimo dei componenti del Consiglio nazionale, che non può essere superiore a 60 (rispetto agli attuali 156), di cui due terzi giornalisti professionisti, tra i quali almeno un rappresentante delle minoranze linguistiche riconosciute, e un terzo pubblicisti, tra i quali almeno un rappresentante delle minoranze linguistiche riconosciute, purché titolari di una posizione previdenziale attiva presso l’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani; l’adeguamento del sistema elettorale, garantendo la massima rappresentatività territoriale.
-Attuazione dello Statuto speciale Regione Trentino-Alto Adige sulle modalità di nomina e la composizione del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Bolzano
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni e del Ministro per gli affari regionali Enrico Costa ha approvato un decreto legislativo che, modificando e integrando il decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, introduce nuove norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige concernenti le modalità di nomina e la composizione del Tribunale regionale di giustizia amministrativa – Sezione autonoma di Bolzano. Il decreto, in particolare, innova i criteri di selezione dei magistrati della sezione autonoma di Bolzano di nomina provinciale, introducendo un’apposita procedura di selezione che deve essere previamente svolta ai fini della nomina da parte del Consiglio provinciale di Bolzano. Stabilisce, inoltre, la composizione della Commissione esaminatrice, le modalità con cui effettuare la valutazione comparativa dei candidati e le materie oggetto del colloquio finale. Per la nomina, si mantiene il requisito minimo di età di 40 anni e si diminuisce l’età massima da 70 a 60 anni. Si prevede, inoltre, che il Presidente della sezione autonoma di Bolzano, nominato con decreto del Presidente della Repubblica adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sia designato dai magistrati della sezione autonoma tra i magistrati stessi, alternandosi ogni due anni un componente di lingua italiana e uno di lingua tedesca.
-G7 Taormina, Riccardo Carpino nominato commissario straordinario per sicurezza e completamento infrastrutture
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni, ha deliberato l’integrazione dell’incarico conferito al prefetto dott. Riccardo Carpino quale commissario straordinario del Governo per la realizzazione di interventi infrastrutturali e di sicurezza connessi alla Presidenza italiana del G7.
-Cnel, Tiziano Treu nominato nuovo presidente
Il Consiglio dei ministri ha deliberato la nomina del prof. Tiziano Treu a Presidente del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro.
-Prefetti, Raffaele Ruberto trasferito da Reggio Emilia a Caserta
Il Consiglio dei ministri ha deliberato, su proposta del Ministro dell’interno Marco Minniti, la destinazione del dott. Raffaele Ruberto a svolgere le funzioni di Prefetto da Reggio Emilia a Caserta, in sostituzione del dott. Arturo De Felice il quale cessa dalle funzioni di Prefetto della medesima città per essere collocato in aspettativa ai sensi dell’art. 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (“aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale”).
-Ministero Ambiente, Antonio Caponetto nominato Segretario generale
Il Consiglio dei ministri ha deliberato, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare Gian Luca Galletti, il conferimento dell’incarico di Segretario generale del Ministero al cons. Antonio Caponetto, dirigente di prima fascia della Presidenza del Consiglio dei ministri.
-Sciolto per infiltrazioni criminali il Consiglio comunale calabrese di Canolo
Il Consiglio dei ministri ha deliberato, su proposta del Ministro dell’interno Marco Minniti lo scioglimento per infiltrazioni da parte della criminalità organizzata del Consiglio comunale di Canolo (RC), a norma dell’articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
-Nulla osta per 15 leggi regionali, rinunciata un’impugnativa
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali Enrico Costa, ha esaminato quindici leggi delle Regioni e delle Province Autonome e ha quindi deliberato di non impugnare le seguenti leggi:
1) legge Regione Friuli Venezia Giulia n. 1 del 03/03/2017 recante “Norme urgenti in materia di finanziamenti a valere sulle misure del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Friuli Venezia Giulia (PSR) e riconoscimento debiti fuori bilancio”;
2) legge Regione Abruzzo n. 13 del 28/02/2016 recante “Integrazione alla legge regionale 27 gennaio 2017, n. 11 (Bilancio di previsione finanziario 2017-2019)””;
3) legge Regione Abruzzo n. 14 del 07/03/2017 recante “Modifiche alle leggi regionali 4 gennaio 2014, n. 3 (Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della Regione Abruzzo) e 16 luglio 2008, n. 11 (Nuove norme in materia di commercio)”;
4) legge Regione Abruzzo n. 15 del 07/03/2017 recante “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 dicembre 1994, n. 91 (Norme sul diritto agli studi universitari in attuazione della legge 2 dicembre 1991, n. 390)”;
5) legge Regione Lombardia n. 6 del 03/03/2017 recante “Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche ai Titoli IV, VI e VII della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)”;
6) legge Regione Marche n. 6 del 27/02/2017 recante “Trasformazione della Società Sviluppo Marche S.p.A. (SVIM S.p.A.) in società a responsabilità limitata”;
7) legge Regione Puglia n. 2 del 06/03/2017 recante “Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo23 giugno 2011, n. 118″ (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 delle legge 5 maggio 2009, n. 42), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126”;
8) legge Regione Puglia n. 3 del 06/03/2017 recante “Abrogazione della legge regionale 18 ottobre 2016, n. 25 (Destinazione straordinaria in favore dei comuni del tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi (c.d. ecotassa))”;
9) legge Regione Sardegna n. 2 del 03/03/2017 recante “Modifiche alla legge regionale 15 luglio 1988, n. 25 (Organizzazione e funzionamento delle compagnie barracellari)”;
10) legge Regione Toscana n. 8 del 06/03/2017 recante “Disposizioni transitorie in materia di controlli sugli impianti termici. Modifiche alla l.r. 87/2009 e alla L.r.85/2016”;
11) legge Regione Toscana n. 9 del 07/03/2017 recante “Celebrazione delle ricorrenze istituzionali della Regione Toscana e degli anniversari storici. Istituzione dei premi regionali di valorizzazione del territorio toscano “Innovazione – Made in Tuscany” e “Giovanni da Verrazzano – Eccellenze toscane”. Modifiche alla l.r. 46/2015″;
12) legge Regione Lombardia n. 7 del 10/03/2017 recante “Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti”;
13) legge Regione Marche n. 7 del 14/03/2017 recante “Modifiche della legge regionale 30 settembre 2016, n. 21 “Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati”;
14) legge Regione Basilicata n. 5 del 03/03/2017 recante “Abrogazione art. 18. Comma 3 della l.r. 29 ottobre 2002, n. 38 e s.m.i. Testo unico in materia di indennità di carica, di funzione, di rimborso spese, di missione, di fine mandato e di assegno vitalizio spettanti ai consiglieri regionali della regione Basilicata”;
15) legge Regione Toscana n. 10 del 08/03/2017 recante “Incompatibilità dei componenti del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) Modifiche alla l.r. 22/2002”.
Il Consiglio dei ministri ha infine deliberato la rinuncia all’impugnativa della legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 9 del 1 giugno 2016, recante “Modifiche all’articolo 36 della legge regionale 6/2006, in materia di operatori del sistema integrato interventi e servizi sociali”.