Il Consiglio dei ministri si è riunito giovedì 2 febbraio 2017, alle ore 11.37 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Paolo Gentiloni e la Sottosegretaria alla Presidenza Maria Elena Boschi e si è concluso alle ore 13.15. Su proposta del Presidente Paolo Gentiloni e del Ministro delleconomia e delle finanze Pier Carlo Padoan, ha approvato un decreto legge per la realizzazione di nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e delle attività produttive colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. In sintesi, con il decreto si provvede a: – Viene prorogata la cassa integrazione ai lavoratori occupati nelle imprese danneggiate dal terremoto. Al fine di mitigare maggiormente limpatto del sisma sulle condizioni di vita, economiche e sociali delle fasce deboli della popolazione, si riconosce, per il 2017, una specifica misura di sostegno ai cittadini residenti nelle zone colpite dagli eventi sismici che versano in condizioni di disagio economico. Â Con la proroga del meccanismo della cosiddetta busta paga pesante, già previsto dal precedente decreto in materia, si consente inoltre a tutti i contribuenti domiciliati nei Comuni del cratere di poter beneficiare della sospensione del pagamento Irpef da gennaio a settembre 2017, ovunque sia fiscalmente domiciliata lazienda. In questo modo i contribuenti potranno disporre di maggiori risorse economiche in busta paga. Â Si sospendono ulteriormente, da gennaio a settembre 2017, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi allattività degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e delle Regioni.
Vengono introdotte anche prime misure a sostegno delle attività produttive, nellottica del mantenimento e del rilancio del sistema produttivo nei territori, anche con rifermento allassolvimento degli obblighi fiscali, disponendo altresì specifici interventi in favore delle attività agricole e zootecniche. Infine, sono prorogati i termini per la deliberazione da parte dei Comuni che si avvalgono di agenti per la riscossione diversi da Equitalia, per ladesione alla cosiddetta rottamazione delle cartelle esattoriali, che consente ai contribuenti di evitare il pagamento dinteressi di mora e sanzioni per le cartelle emesse dal 2000 al 2016. – I Comuni possono ricorrere a procedure semplificate di affidamento degli incarichi tecnici di realizzazione degli studi di microzonazione sismica, propedeutici alla presentazione dei progetti di ricostruzione. Analogamente, sono previste disposizioni acceleratorie per laffidamento, da parte delle Regioni interessate, delle opere di urbanizzazione connesse alla realizzazione delle strutture di emergenza. – Per garantire il corretto avvio dellanno scolastico 2017/2018 nelle aree terremotate, si semplificano le procedure di affidamento degli appalti pubblici per lavori, servizi e forniture, necessari a realizzare gli interventi funzionali alla ripresa ovvero allo svolgimento della normale attività educativa e didattica, attraverso la costruzione di nuovi edifici scolastici e la messa in sicurezza di quelli resi inagibili dal sisma. A tal fine si prevede ladozione, da parte del Commissario straordinario per la ricostruzione, di specifici piani e il ricorso alla procedura negoziata con linvito a 5 operatori economici iscritti allanagrafe Antimafia. Comuni e Province possono, inoltre, agire in sostituzione dei soggetti attuatori e predisporre i progetti sulla base delle priorità stabilite dal Commissario straordinario dintesa con i Presidenti di Regione, inviandoli alla struttura commissariale. P
È previsto il potenziamento del personale impegnato nelle attività di ricostruzione per gli enti locali, le Regioni e le altre Pubbliche Amministrazioni, nonché il rafforzamento, con altre 20 unità, della segreteria tecnica di progettazione presso il Segretariato generale del Ministero dei Beni culturali per la più rapida attuazione degli interventi di messa in sicurezza e ricostruzione del patrimonio culturale nei territori colpiti dal sisma. A Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria vengono autorizzate ad acquisire al patrimonio di edilizia residenziale pubblica immobili da destinare alle popolazioni residenti in edifici resi inagibili dal terremoto, previa approvazione di congruità del prezzo di acquisto. Si tratta di una forma di assistenza alternativa a quella delle strutture abitative di emergenza (SAE, di carattere provvisorio, che andrebbero rimosse al termine del loro utilizzo) che prevede anche la possibilità, in seguito, di cedere gli immobili agli enti locali, che potranno destinarli allemergenza alloggiativa. Viene inoltre riaffidata alle Regioni la competenza per il trattamento e il trasporto delle macerie. Tra le ulteriori misure, si prevede il rinvio del riordino delle circoscrizioni giudiziarie de LAquila e di Chieti, nonché disposizioni in materia di sospensione dei termini processuali per talune sedi giudiziarie interessate da eventi sismici.
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni e dei Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale Angelino Alfano e della giustizia Andrea Orlando, ha approvato in esame preliminare un decreto legislativo di attuazione della Convenzione relativa allassistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dellUnione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000.
Il decreto detta disposizioni per la piena attuazione della Convenzione, che regola la cooperazione penale valorizzando, fatta eccezione per alcuni specifici casi, il rapporto diretto tra autorità giudiziarie.
A tal fine individua nel procuratore della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo di distretto lorgano chiamato a dare esecuzione alle richieste di cooperazione delle autorità degli altri Stati parte. Questi è tenuto a sollecitare lintervento del giudice per le indagini preliminari quando lautorità estera richiede che latto sia compiuto con le forme e le garanzie proprie dellintervento della giurisdizione e quando, per la legge italiana, latto richiesto non può che essere compiuto dal giudice. Il decreto dispone quindi che il compimento degli atti avvenga secondo la legge dello Stato che richiede cooperazione ma nel rispetto dei principi fondamentali dellordinamento italiano. Infine, il provvedimento disciplina il compimento di specifici atti, in particolare le intercettazioni telefoniche, articolando i controlli di garanzia del giudice per le indagini preliminari a seconda del tipo di assistenza alle operazioni che viene di volta in volta richiesta.
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali Enrico Costa, ha esaminato ventuno leggi delle Regioni e delle Province Autonome. Il  Governo ha deliberato di impugnare le seguenti quattro  leggi:
1) legge Regione Sardegna n. 32 del 05/12/2016, in quanto una norma riguardante i contratti di lavoro del personale degli enti locali invade la competenza riservata alla legislazione statale in materia di ordinamento civile, in violazione dellart. 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione. Altre norme prevedono spese prive di copertura finanziaria, in violazione dellart. 81, terzo comma, della Costituzione;
2) legge Regione Campania n. 36 del 07/12/2016, in quanto una norma non imputa in bilancio il maggior disavanzo, ponendosi in tal modo in contrasto con lart. 117, secondo comma, lett. e), della Costituzione che prevede la competenza esclusiva statale in materia di armonizzazione bilanci pubblici;
3) legge Regione Sicilia n. 24 del 05/12/2016, in quanto una norma riguardante la tassa automobilistica contrasta con le disposizioni generali dellordinamento tributario, violando varie disposizioni della Costituzione: lart. 117, secondo comma, lett. e), e lart. 119 sotto il profilo dellequilibrio di bilancio, nonché il principio buon andamento della PA di cui allart. 97 della Costituzione;
4) legge Regione Friuli Venezia Giulia n. 18 del 09/12/2016, in quanto una norma riguardante il personale regionale invade la competenza esclusiva statale in materia di previdenza sociale, violando lart. 117, secondo comma, lett. o), della Costituzione. Unaltra norma, riguardante le clausole di risoluzione di diritto dei contratti dirigenziali stabilite dalle amministrazioni regionali, invade la materia dellordinamento civile, riservata alla legislazione statale dallart. 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione.
Mentre Il Consiglio dei ministri ha deciso di non impugnare le seguenti diciasette leggi:
1) legge Provincia Bolzano n. 23 del 02/12/2016
2) legge Regione Piemonte n. 24 del 05/12/2016
3) legge Regione Toscana n. 80 del 28/11/2016
4) legge Regione Toscana n. 81 del 28/11/2016
5) legge Regione Toscana n. 82 del 28/11/2016
6) legge Regione Toscana n. 83 del 28/11/2016
7) legge Provincia Bolzano n. 24 del 05/12/2016 D
8) legge Regione Veneto n. 29 del 13/12/2016
9) legge Regione Friuli Venezia Giulia n. 21 del 09/12/2016
10) legge Regione Friuli Venezia Giulia n. 20 del 09/12/2016
11) legge Regione Liguria n. 32 del 07/12/2016
12) legge Regione Piemonte n. 26 del 12/12/2016
13) legge Regione Puglia n. 39 del 12/12/2016
14) legge Regione Puglia n. 38 del 12/12/2016
15) legge Regione Marche n. 27 del 02/12/2016
16) legge Regione Marche n. 30 del 15/12/2016
17) legge Regione Sardegna n. 33 del 07/12/2016 Infine, il governo ha deliberato la rinuncia allimpugnativa per le seguenti leggi:legge Regione Toscana n. 5 del 27/01/2016, recante: legge della Regione Campania n. 27 dell8 agosto 2016, recante.