Il Consiglio dei ministri, riunito sotto la presidenza del Ministro della difesa Roberta Pinotti con segretario il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri Claudio De Vincenti ha approvato, in esame definitivo il decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e 8, adottate ai sensi dellarticolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244 che contiene integrazioni e correzioni al Codice dellordinamento militare in materia di organizzazione e di personale introdotte allo scopo di raggiungere ancora più efficacemente gli obiettivi di riorganizzazione e di riduzione dello strumento militare nazionale fissati dalla citata legge n. 244.
Tra gli interventi previsti dal dlgs approvato  vi è la riconfigurazione di Comandi di vertice e intermedi dellEsercito, che consentirà di gestire in chiave unitaria lapprontamento, il mantenimento dellefficienza, le operazione e i concorsi. Inoltre in materia di personale si introducono misure di razionalizzazione, quali lunificazione del Corpo del genio navale e del Corpo delle armi navali della Marina militare; si realizza lallineamento delle disposizioni del Codice in materia di rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale con quelle recentemente introdotte per tutto il pubblico impiego; si estende la possibilità di collocamento a domanda in congedo, nella posizione di ausiliaria, di ufficiali e sottufficiali che si trovino a non più di cinque anni dai limiti di età.
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Enrico Costa, ha esaminato sette leggi delle Regioni. Per la seguente legge regionale si è deliberata limpugnativa: Legge della Regione Veneto n. 7 del 23/02/2016 Legge di stabilità regionale 2016, in quanto una norma, che istituisce un Fondo regionale per il patrocinio legale gratuito a sostegno dei cittadini veneti colpiti dalla criminalità e residenti nel territorio veneto da almeno quindici anni viola il  principio di uguaglianza di cui allart. 3 Cost. e viola altresì le previsioni costituzionali di cui all’articolo 117, comma secondo, lett. h e lett. l), che riservano alla esclusiva potestà legislativa statale la materia dell’ordine pubblico e della sicurezza, nonché la materia dellordinamento penale. Unaltra norma, che istituisce un Fondo regionale per il patrocinio legale ed il sostegno alle spese mediche degli addetti delle Polizie locali e delle Forze dellordine travalica i limiti della potestà legislativa regionale, invadendo lambito assegnato dalla Costituzione alla legge dello Stato sia in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato sia in materia di ordinamento civile e penale: ne consegue la violazione dellart. 117, secondo comma, lett. g) e l) della Costituzione, e del principio di eguaglianza di cui allart. 3 della Costituzione. Per le sei seguenti leggi regionali si è deliberata la non impugnativa:
Legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 2 del 25/02/2016 Istituzione dellEnte regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – ERPAC e disposizioni urgenti in materia di cultura. Legge della Regione Veneto n. 8 del 24/02/2016 Bilancio di previsione 2016-2018. Legge della Regione Toscana n. 17 del 25/02/2016 Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA) in attuazione della l.r. 22/2015. Modifiche alla l.r. 10/2010 e alla l.r.65/2014 . Legge della Regione Liguria n. 4 del 01/03/2016 Modifica alla legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1 (Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per lesercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti). Legge della Regione Toscana n. 20 del 01/03/2016 Riordino delle funzioni amministrative in materia di caccia e pesca nel mare e nelle acque interne in attuazione della l.r. 22/2015. Modifiche alle leggi regionali 3/1994, 3/1995, 20/2002, 7/2005 e 66/2005. Legge della Regione Marche n. 2 del 29/02/2016 Modifica alla legge Regionale 13 novembre 2001, n. 27 Interventi per il coordinamento dei tempi delle città e la promozione delluso del tempo per fini di solidarietà sociale.