Il Consiglio dei ministri, a seguito dellacquisizione dei pareri parlamentari ha approvato, il decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nonché modifiche e integrazioni del titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sulla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141. La finalità della direttiva è quella di garantire un elevato livello di protezione dei consumatori che sottoscrivono contratti di credito relativi a beni immobili: i mutui immobiliari garantiti da ipoteche o finalizzati allacquisto del diritto di proprietà su un immobile.
La direttiva europea sui mutui immobiliari ipotecari impone, tra laltro, che siano fornite al consumatore informazioni precontrattuali dettagliate su un Prospetto Informativo Europeo Standardizzato (PIES), spiegazioni adeguate prima della conclusione del contratto di credito e chiarimenti in ordine al calcolo del tasso annuo effettivo globale (TAEG).Il decreto legislativo chiarisce lambito di applicazione delle nuove norme che è circoscritto a: mutui aventi ad oggetto la concessione di credito garantito da ipoteca su un immobile residenziale; mutui finalizzati allacquisto o alla conservazione del diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o progettato. Vengono individuati i canoni di comportamento per i finanziatori e gli intermediari del credito che offrono contratti di credito ai consumatori (canoni di diligenza, correttezza, trasparenza e attenzione ai diritti e agli interessi dei consumatori). Recependo i contenuti dei pareri parlamentari sono state inserite norme che vengono incontro ai consumatori in difficoltà a pagare le rate del mutuo. Viene previsto che la Banca dItalia, nelle disposizioni attuative, abbia particolare riguardo a0i casi di eventuale stato di bisogno o di debolezza del consumatore, oltre agli obblighi informativi e di correttezza del finanziatore. Nella stipula del contratto le parti possono convenire, attraverso clausola espressa, che in caso di inadempimento del consumatore la restituzione o il trasferimento del bene dato a garanzia, o dei proventi della vendita del bene stesso, comportino lestinzione dellintero debito anche se il valore del bene immobile restituito (o i proventi) sia inferiore al debito residuo. Qualora il valore dellimmobile o i proventi dalla vendita siano invece superiori al debito residuo, il consumatore ha diritto alleccedenza. La possibilità di acconsentire, da parte del consumatore, al trasferimento della proprietà dellimmobile in caso di inadempimento prevede lapplicabilità solo per i futuri contratti. E stata altresì prevista lassistenza obbligatoria di un consulente per il consumatore che intenda sottoscrivere questa clausola.  E stata estesa a 18 mesi di rate mensili non pagate la soglia oltre la quale si ha inadempimento da parte del consumatore.
Su proposta del Ministro dellinterno, Angelino Alfano, il Consiglio dei ministri ha deliberato lo scioglimento del Consiglio comunale di Brescello (RE), a norma dell’articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel quale sono state accertate forme di condizionamento della vita amministrativa da parte della criminalità organizzata.
Il Consiglio dei ministri ha deliberato la partecipazione dell’Italia, per mezzo della protezione civile, alla misura di assistenza internazionale richiesta dell’Ecuador, a seguito del terremoto che ha colpito il Paese il 16 aprile scorso e che si svolgeranno nell’ambito del meccanismo unionale di protezione civile in ambito europeo.
Il Consiglio dei ministri è terminato alle 11:20 La direttiva impone, tra laltro, che siano fornite al consumatore informazioni precontrattuali dettagliate su un Prospetto Informativo Europeo Standardizzato (PIES), spiegazioni adeguate prima della conclusione del contratto di credito e chiarimenti in ordine al calcolo del tasso annuo effettivo globale (TAEG).