Il Consiglio dei ministri che si è riunito venerdì 11 dicembre ha approvato, in esame definitivo, il decreto legislativo di attuazione della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI. Il decreto si rivolge in modo particolare a chi, vittima di un reato, si dovesse trovare in condizione di particolare difficoltà come, ad esempio, le donne, i minori, gli stranieri con difficoltà con la lingua italiana e a chi ha subito violenza.
Il provvedimento attua la delega normativa prevista dalla legge 96/2013 con riferimento alla direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e si colloca nel più ampio contesto della legislazione UE che, in materia, introduce disposizioni comuni per i vari Stati membri. Il decreto legislativo apporta parziali modifiche al sistema normativo vigente. Alcune sono di particolare rilievo per lordinamento processuale penale, come la previsione secondo la quale, qualora la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato, le facoltà e i diritti previsti dalla legge possano essere esercitati, oltre che dal coniuge, anche dalla persona legata da relazione affettiva e con essa stabilmente convivente.Il provvedimento interviene inoltre in materia di interpretariato e traduzione, rafforzando i diritti della vittima a conoscere e ricevere, nella propria lingua, gli atti essenziali per una sua migliore e consapevole partecipazione al processo sin dal primo contatto con lautorità. Viene anche garantita la facoltà di presentare, alla procura della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto, la denuncia o querela nella propria lingua e di ottenere gratuitamente la traduzione della relativa attestazione.Â
Nel decreto è introdotta la definizione di vulnerabilità della vittima, che ora è desunta, oltre che dalletà e dallo stato di infermità o di deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede. Nella valutazione della condizione della persona offesa si terrà conto quindi se il fatto risulta commesso con violenza alla persona o con odio razziale, se è riconducibile a criminalità organizzata, terrorismo o tratta degli esseri umani, se ha finalità di discriminazione e se la vittima è affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dallautore del reato.In caso di delitti commessi con violenza alla persona, la vittima avrà la possibilità di essere informata della scarcerazione o dellevasione dellimputato o del condannato. Viene inoltre consentito al giudice di estendere alle persone offese particolarmente vulnerabili le particolari cautele oggi previste solo per i procedimenti penali relativi a specifiche tipologie di reato: lobbligo della riproduzione audiovisiva delle dichiarazioni anche al di fuori delle ipotesi di assoluta indispensabilità; lassicurazione che la persona particolarmente vulnerabile non abbia contatti con la persona sottoposta ad indagini e non sia chiamata più volte a rendere sommarie informazioni; la previsione che lesame della persona offesa particolarmente vulnerabile, in incidente probatorio e in dibattimento, sia condotto con modalità protette.
Come ogni anno, il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto del Presidente della Repubblica che determina il numero massimo delle onorificenze che potranno essere conferite nellanno 2016 nelle ricorrenze del 2 giugno e del 27 dicembre, per un totale di 4000 unità (ridotto, rispetto allanno precedente, di 1000 unità), nellottica di privilegiare il criterio del merito.
E stato prorogato lo scioglimento del Consiglio comunale di Africo (RC), a norma dellarticolo 143 del decreto legislativo 2000, n. 267, al fine di consentire il completamento delle operazioni di risanamento delle istituzioni locali dove sono state riscontrate forme di condizionamento da parte della criminalità organizzata.