Il Consiglio dei ministri, riunitosi venerdì 26 giugno 2015 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del premier Matteo Renzi, ha approvato, in esame preliminare, su proposta del ministro dellEconomia e Finanze, Pietro Carlo Padoan, cinque decreti legislativi in attuazione della legge 11 marzo 2014, n. 23 (delega fiscale).
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Lobiettivo del provvedimento è quello di creare un sistema di riscossione che favorisca la compliance, attraverso norme che inducano il contribuente ad adempiere spontaneamente ai versamenti delle imposte, anche attraverso forme più ampie di rateizzazione. Anche lerario potrà beneficiare di una maggiore certezza nei tempi di riscossione e di modalità semplificate. In caso di definizione concordata dellaccertamento,  con un minimo di otto rate e un massimo di sedici. Viene introdotto il principio del , secondo cui non è prevista la decadenza della rateizzazione nel caso di ritardo del versamento fino a 5 giorni, o di un minor versamento fino al 3% del dovuto con un limite massimo di 10.000 euro. Lavviso di accertamento diventa esecutivo. Viene poi introdotta la possibilità di utilizzare la posta elettronica, oltre che la semplice raccomandata, per comunicare al contribuente laffidamento delle somme da parte dellente creditore allagente della riscossione.
Per rispondere con maggiore velocità e snellezza di procedure alle esigenze dei contribuenti legate ad un contesto di grave congiuntura economica, viene espressamente stabilito che Per somme superiori a 50.000 euro la dilazione può essere concessa solo se il contribuente fornisce adeguata documentazione. Laggio per i concessionari della riscossione è sostituito dagli oneri di riscossione, che sono commisurati agli effettivi costi del servizio e che comunque non possono superare il 6% del riscosso (oggi laggio è all8%).
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Lobiettivo della legge delega è quello della revisione dellorganizzazione delle agenzie fiscali, a 15 anni dalle loro istituzione, in funzione del potenziamento dellefficienza dellazione amministrativa e della razionalizzazione della spesa. Il decreto prevede il riassetto dei servizi di assistenza, consulenza e controllo per facilitare gli adempimenti tributari, contribuire ad accrescere la competitività delle imprese italiane e favorire lattrattività degli investimenti in Italia.
: la riorganizzazione delle agenzie deve garantire un approccio collaborativo tra amministrazione fiscale, imprese e cittadini. La loro attività deve essere ispirata al principio del In questo modo si evitano duplicazioni e sovrapposizioni e si riduce il disagio per lattività dellimpresa. Nelloperazione di riorganizzazione delle agenzie è prevista una riduzione dellorganico dirigenziale con la contestuale riattivazione delle procedure concorsuali.
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Il decreto legislativo ha lobiettivo di rivedere il sistema sanzionatorio penale e amministrativo per tenere conto dei comportamenti che, seppure illeciti, sono comunque privi di elementi fraudolenti e quindi meno gravi. Sono invece rese più severe le sanzioni penali in caso di comportamenti fraudolenti.
: viene dettagliata la tipologia delle condotte fraudolente che si hanno quando 1) si mettono in atto operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente o artifizi per ostacolare lattività di accertamento; 2) il contribuente si avvale di documenti falsi, fatture false o altri mezzi fraudolenti. Per la frode fiscale la pena rimane quella attualmente prevista del carcere fino a 6 anni. Resta la norma oggi in vigore secondo cui sotto i 30.000 euro di imposta evasa il contribuente non incorre nel reato di frode fiscale. Viene rivista la soglia di punibilità del reato in riferimento allammontare dei ricavi non dichiarati, che deve essere superiore a 1,5 milioni di euro (anziché un milione). Si configura la frode fiscale anche quando lammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie che vengono portate in diminuzione dellimposta, è superiore al 5% dellimposta complessiva, o comunque a 30.000 euro.
: la soglia di punibilità sale da 50.000 euro a 150.000 euro di imposta evasa. Il reato scatta anche quando limponibile evaso supera i 3 milioni di euro (prima il limite era di 2 milioni) o comunque il 10% del totale dei ricavi. In questo caso il reato è punito con il carcere fino a 3 anni.
: il decreto introduce la soglia di punibilità pari a 200.000 euro per ciascun periodo di imposta. Al di sotto di tale soglia si applicano le sanzioni amministrative.
: il decreto dà attuazione al principio di proporzionalità delle risposta sanzionatoria di fronte a condotte illecite che riguardano le imposte dirette, liva e la riscossione dei tributi. Lobiettivo è di graduare le sanzioni, anche riducendole per gli illeciti di più lieve disvalore. Ad esempio, in caso di omessa dichiarazione, la sanzione è proporzionale al ritardo nelladempimento. Se la dichiarazione viene poi presentata entro il termine per la dichiarazione dei redditi successiva, la sanzione base è ridotta della metà. Nei casi di condotte fraudolente, invece, la sanzione viene aumentata del 50%. E prevista inoltre una riduzione di un terzo della sanzione base nel caso in cui la maggiore imposta accertata o il minore credito accertato siano complessivamente inferiori al 3% rispetto allimposta o al credito dichiarato.
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Nel decreto si prevede di intervenire in modo continuativo e strutturale sul monitoraggio e sulla revisione delle cosiddette spese fiscali, sulla rilevazione e levoluzione dellevasione fiscale e contributiva e dei risultati conseguiti nellazione di contrasto inserendoli in modo sistematico nelle procedure di bilancio.
: viene introdotta unoperazione annuale di riordino da inserire allinterno della Nota di aggiornamento al Def che precede la presentazione della legge di Stabilità. Lobiettivo è di valutare in modo organico e strutturale gli impatti economici delle singole misure, nella prospettiva di una loro rimodulazione. Le maggiori entrate derivanti dalle eliminazione o modifica delle tax expenditure confluiscono nel Fondo per la riduzione della pressione fiscale.
: il Governo ha il compito di presentare annualmente un Rapporto in Parlamento, insieme alla Nota di aggiornamento al Def, che recepisca le valutazioni effettuate dallIstat sulleconomia sommersa e contenga una stima dellevasione fiscale e contributiva. Nello stesso Rapporto il Governo deve indicare i risultati conseguiti in termini di contrasto allevasione e le nuove iniziative programmate. La stima dellevasione viene effettuata attraverso la misurazione del ossia la differenza tra le imposte e i contributi effettivamente versati e il gettito che invece si sarebbe dovuto avere in un regime di perfetto adempimento.
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Lintervento normativo si muove prevalentemente lungo le seguenti principali direttrici:
1) lestensione degli strumenti deflattivi del contenzioso;
2) lestensione della tutela cautelare al processo tributario;
3) limmediata esecutività delle sentenze per tutte le parti.
Per  viene potenziato lo strumento della mediazione che attualmente riguarda solo gli atti posti in essere dallAgenzia delle Entrate con valore non superiore ai 20.000 euro. Con il presente decreto il reclamo finalizzato alla mediazione si applica a tutte le controversie, indipendentemente dallente impositore, comprese quindi quelle degli enti locali. Il reclamo viene esteso anche alle controversie catastali (classamento, rendite, ecc) che a causa del valore indeterminato ne sarebbero state escluse. Dal punto di vista soggettivo il reclamo è esteso a Equitalia e ai concessionari della riscossione.
Lo strumento della conciliazione si applica anche al giudizio di appello (fino ad ora riguardava solo le cause di primo grado).
La  viene estesa a tutte le fasi del processo tributario. Ciò comporta che: a) il contribuente può chiedere la sospensione dellatto impugnato in presenza di un danno grave; b) le parti possono sempre chiedere la sospensione degli effetti della sentenza, sia di primo grado che di appello, analogamente a quanto previsto dal codice di procedura civile.
 riguarda quelle aventi ad oggetto limpugnazione di un atto impositivo, oppure unazione di restituzione di tributi in favore del contribuente. Per quanto riguarda lesecutività delle sentenze in favore dellAmministrazione, resta il meccanismo della riscossione frazionata del tributo per non aggravare la situazione dei contribuenti. Per limmediata esecutività delle sentenze a favore del contribuente, per pagamenti di somme superiori a 10.000 euro, può essere richiesta idonea garanzia il cui onere graverà comunque sulla parte che risulterà definitivamente soccombente nel giudizio.
  il decreto, in coerenza con quanto disposto dalla legge delega, intende potenziare e razionalizzare listituto dellinterpello per dare ai contribuenti certezza circa i tempi di risposta da parte dellamministrazione finanziaria e circa lapplicazione dei pareri che vengono forniti. Vengono individuate cinque categorie di interpello: ordinario, qualificatorio, probatorio, anti abuso, disapplicativo. Possono presentare istanze di interpello i contribuenti, anche non residenti, i sostituti di imposta e i responsabili dimpresa.
E prevista una riduzione dei tempi di risposta per gli appelli ordinari che passano da 120 giorni a 90 giorni. Per i nuovi interpelli qualificatori viene assegnato lo stesso termine di 90 giorni mentre per tutte le altre tipologie la risposta deve essere fornita entro 120 giorni. Vige la regola del silenzio-assenso, per cui qualora una risposta non pervenga entro il termine previsto diventa valida la soluzione prospettata dal contribuente. La risposta allinterpello, scritta e motivata, vincola lamministrazione finanziaria con esclusivo riferimento alla questione trattata e limitatamente al richiedente.
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 Su proposta del Presidente del Consiglio e del Ministro della giustizia Andrea Orlando è stato approvato in via definitiva un decreto legislativo che definisce la disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne, il quale impone una serie di obblighi in particolare a carico di vettori, agenti di viaggio, operatori turistici e operatori dei terminali, a tutela dei diritti dei passeggeri nel trasporto via mare e per vie navigabili interne. In particolare esso dispone che ogni Stato membro designi uno o più organismi responsabili dellapplicazione delle norme europee, capace di adottare le misure necessarie per garantire il rispetto dei diritti dei passeggeri. Questo organismo sarà, in Italia, lAutorità di regolazione dei trasporti; il regolamento definisce il regime sanzionatorio che essa applicherà, individuando le fattispecie sanzionabili, lentità delle sanzioni stesse e le procedure per lapplicazione.
 . Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Matteo Renzi e del Ministro dellambiente e della tutela del territorio e del mare Gian Luca Galletti, ha approvato in via definitiva un decreto legislativo che modifica il decreto legislativo 30 del 13 marzo 2013 sul perfezionamento e lestensione del sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra. Il testo supera le criticità mosse dalla Commissione europea, che aveva avviato un EU Pilot per presunta non conformità delle misure nazionali con le direttive europee di emission trading: le modifiche tecniche riguardano prevalentemente le definizioni degli operatori, in particolare sul trasporto aereo, coinvolti nel meccanismo di scambio quote. Il decreto legislativo interviene inoltre su alcune criticità emerse nel corso di questo primo periodo di applicazione del decreto legislativo 30: in particolare rende più efficaci le funzioni istruttorie e deliberative del Comitato ETS, corregge il sistema sanzionatorio, revisiona la disciplina per lesclusione degli impianti di dimensione ridotta dal sistema per lo scambio di quote (in particolare gli impianti termici degli ospedali).
. Il Consiglio dei ministri ha dichiarato lo stato demergenza nel territorio delle Province di Asti e Cuneo, del comune di Strevi in Provincia di Alessandria e di quello di Viù in Provincia di Torino per fare fronte ai danni causati dagli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito i predetti territori nei giorni dal 15 al 17 marzo e dal 23 al 25 marzo 2015