Il Consiglio dei Ministri, riunitosi venerdì 17 luglio 2015 a palazzo Chigi,  su proposta del Ministro delleconomia e delle finanze Pier Carlo Padoan, ha svolto il secondo esame preliminare di tre schemi di decreti legislativi attuativi della legge di riforma fiscale (legge 11 marzo 2014 n. 23) che delega il governo ad introdurre disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla lacquisizione dei pareri definitivi.
I tre decreti di attuazione della delgea fiscale approvati dal Governo hanno rispettivamente come obbiettivo: a) lincentivo alla internazionalizzazione delle imprese; b) lintroduzione dellIva telematica e la fatturazione elettronica; c) la certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente
Accogliendo una indicazione del Parlamento, il Consiglio dei Ministri ha introdotto una norma volta ad incentivare fiscalmente il rientro in Italia di lavoratori con qualifiche elevate. La disposizione prevede che il reddito prodotto in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato italiano beneficiano per cinque anni di una riduzione del reddito imponibile del 30%. Possono accedere allincentivo i soggetti che nei cinque anni precedenti non siano stati residenti in Italia, che svolgano una attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano e che rivestano una qualifica per la quale sia richiesta una alta specializzazione e il titolo di laurea. Il decreto legislativo, nel suo complesso, intende rafforzare il ruolo che il fisco deve svolgere a sostegno dellinternazionalizzazione delle imprese: ridurre i vincoli alle operazioni transfrontaliere e creare un quadro normativo quanto più certo e trasparente per gli investitori.
Il provvedimento che risulta dal secondo esame preliminare conferma le norme sul rafforzamento dei ruling internazionali, ossia accordi preventivi con il fisco per le imprese che detengono attività internazionali. I principali ambiti di operatività degli accordi preventivi riguardano la disciplina dei prezzi di trasferimento infragruppo, lattribuzione di utili e perdite alle stabili organizzazioni, la valutazione preventiva dei requisiti che configurano una stabile organizzazione situata nel territorio italiano, lindividuazione, nel caso concreto specifico, delle norme sullerogazione o la percezione di dividendi, royalties, interessi e altri componenti reddituali a o da soggetti non residenti. Gli accordi vincolano le parti per il periodo d’imposta nel corso del quale sono stipulati e per i quattro periodi d’imposta successivi. Per il periodo intercorrente tra la data di presentazione dellistanza e quella di conclusione dellaccordo il contribuente ha comunque la possibilità di presentare dichiarazione integrativa, senza applicazione di sanzioni a condizione che in tale periodo ricorrano le circostanze di fatto e di diritto a base dellaccordo. Tali circostanze, viene specificato accogliendo le osservazioni dei pareri parlamentari, devono sussistere congiuntamente per uno o più periodi di imposta precedenti alla stipula del contratto ma non anteriori a quello in corso alla data di presentazione dellistanza. Il decreto introduce anche listituto dellinterpello per le società che effettuano nuovi investimenti, per dare certezza in merito ai profili fiscali del piano di sviluppo che si intende attuare. Fondamentale a tal fine è la presentazione da parte dellinvestitore di un business plan con la descrizione dellammontare dellintervento, i tempi e le modalità di realizzazione dello stesso, lincremento occupazionale e i riflessi che esso ha sul sistema fiscale italiano. Per laccesso allistituto è prevista una soglia minima di 30 milioni di euro per linvestimento, che può consistere anche nella ristrutturazione di imprese in crisi qualora ci siano effetti positivi sulloccupazione. La risposta scritta e motivata dellAgenzia delle entrate è resa entro centoventi giorni , prorogabili di ulteriori novanta, nel caso sia necessario acquisire ulteriori informazioni.
Le principali novità introdotte, a seguito dellaccoglimento delle osservazioni parlamentari, riguardano un maggior coinvolgimento delle associazioni di categoria nellambito di forum nazionali sulla fatturazione elettronica, nei processi per la definizione delle regole tecniche, delle modalità e dei termini per la trasmissione telematica delle fatture. Unaltra novità riguarda i gestori di distributori automatici per i quali la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi è obbligatoria. Si prevede che nella stesura del provvedimento del Direttore dellAgenzia delle Entrate sulla definizione dei tracciati informativi, degli standard di sicurezza e delle tecniche di hardware saranno adottate soluzioni che consentiranno di non incidere sullattuale funzionamento degli apparecchi distributori e di garantire, nel rispetto dei normali tempi di obsolescenza e rinnovo degli apparecchi automatici, la sicurezza e linalterabilità dei dati dei corrispettivi. Confermate le altre misure del decreto legislativo che si rivolge a tutti i soggetti passivi Iva e introduce incentivi, in termini di riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili, a vantaggio delle imprese che la utilizzano la fatturazione elettronica, In particolare, il decreto legislativo prevede in via opzionale a decorrere dal 1° gennaio 2017, linvio telematico allAgenzia delle entrate dei dati di tutte le fatture (e relative variazioni), emesse e ricevute, anche mediante Sistema di Interscambio. Rende disponibile gratuitamente, a decorrere dal 1° luglio 2016, da parte dellAgenzia delle entrate, il servizio base il servizio base per la predisposizione del file contenente i dati della fattura, il suo invio e la conservazione delle fatture elettroniche; Rende disponibile, per specifiche categorie di soggetti passivi IVA (da individuare con apposito DM, sentite le associazioni di categoria anche nellambito di forum nazionali sulla fatturazione elettronica) il servizio gratuito di generazione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche già utilizzato per gli scambi con la P.A. Si introducono modalità nuove e semplificate per i controlli fiscali che potranno essere effettuati, anche da remoto, riducendo così gli adempimenti dei contribuenti ed evitando di ostacolare il normale svolgimento delle attività. Viene poi esclusa la duplicazione nella richiesta di dati. Per i soggetti che scelgono di avvalersi della fatturazione elettronica vengono meno gli obblighi di comunicazione relativi al cosiddetto spesometro e alle black lists e i contratti di leasing. Inoltre, beneficiano di rimborsi Iva più veloci.
Il decreto legislativo ha la finalità di rafforzare la certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente in materia di abuso del diritto ed elusione fiscale, raddoppio dei termini per laccertamento e tax compliance.
Nel secondo esame preliminare il Consiglio dei Ministri ha introdotto alcune novità per tenere conto delle osservazioni contenute nei pareri parlamentari. In particolare, per quanto riguarda i termini di accertamento, il dlg contiene una disposizione a tutela dei contribuenti secondo cui il loro raddoppio, in presenza di un reato penale, è possibile a condizione che la denuncia allautorità giudiziaria da parte dellAmministrazione finanziaria sia inviata entro i termini ordinari dellaccertamento. Il raddoppio non opera se la denuncia sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini. Accogliendo una condizione contenuta nei pareri parlamentari è stata inserita una disposizione che salva gli effetti degli avvisi di accertamento e dei provvedimenti che irrogano sanzioni amministrative tributarie notificati alla data di entrata in vigore del decreto legislativo. Sono fatti salvi anche gli effetti degli inviti a comparire e dei processi verbali di contestazione a condizione che i relativi atti con la pretesa impositiva o sanzionatoria siano notificati entro il 31 dicembre 2015. Unaltra novità introdotta con il secondo esame preliminare del decreto riguarda una specifica disposizione sulla cosiddetta Voluntary Disclosure. Si prevede che possano accedere alla collaborazione volontaria e quindi beneficiare della riduzione delle sanzioni amministrative tributarie e della non punibilità penale le attività e le imposte riferite ad annualità per le quali siano scaduti i termini per laccertamento fiscale. Confermato le disposizioni sullabuso del diritto e lelusione fiscale che si unificano in un unico concetto (inserendo un nuovo articolo nella legge sullo statuto del contribuente) con una valenza generale, con riguardo a tutti i tributi (imposte sui redditi e imposte indirette, fatta comunque salva la speciale disciplina vigente in materia doganale). I presupposti per lesistenza dellabuso sono  lassenza di sostanza economica delle operazioni effettuate (ossia operazioni che non perseguono obiettivi quali, ad esempio, sviluppo dellattività o creazione di posti di lavoro, ma solo vantaggi fiscali;  la realizzazione di un vantaggio fiscale indebito;  la circostanza che il vantaggio fiscale costituisca leffetto essenziale delloperazione.  Quando Agenzia delle Entrate accerta la condotta abusiva, le operazioni elusive effettuate dal contribuente diventano inefficaci ai fini tributari e, quindi, non sono ottenibili i relativi vantaggi fiscali. Non si considerano invece abusive le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali non marginali anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dellimpresa o dellattività professionale del contribuente. Nel procedimento di accertamento dellabuso del diritto lonere della prova della condotta abusiva grava sullamministrazione finanziaria, mentre il contribuente è tenuto a dimostrare la sussistenza delle valide ragioni extrafiscali che stanno alla base delle operazioni effettuate. Confermata anche listituzione di un nuovo schema di relazioni tra lAgenzia delle Entrate e i contribuenti denominato Regime di adempimento collaborativo, valevole in via di prima applicazione per le imprese di maggiori dimensioni. Laccesso al regime, su base volontaria, è subordinato al possesso da parte del contribuente di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, che consenta lautovalutazione preventiva e il monitoraggio dei rischi. Attraverso listaurazione di un regime di scambio continuo di informazioni improntato alla trasparenza, con imposizione di doveri a carico dellAgenzia delle entrate e del contribuente si realizza anticipatamente un sistema di controllo per prevenire potenziali controversie fiscali.
-a) Il Consiglio dei Ministri su proposte del Presidente Matteo Renzi e del Ministro della giustizia Andrea Orlando ha approvato un decreto legislativo riguardante la disciplina sanzionatoria per la violazione del Regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici. Con la nuova disciplina si è provveduto ad indicare la sanzione per ogni disposizione del Regolamento in cui sono previsti degli obblighi a carico dei soggetti indicati. In primo luogo tale disposizione stabilisce i limiti delle sanzioni penali, arresto e ammenda, e i casi in cui esse possono essere comminate, ovvero nei casi in cui le infrazioni ledono o espongono a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In questi ultimi casi sono previste: la pena dellammenda alternativa allarresto, quando le infrazioni espongono a pericolo o danneggiano linteresse protetto; la pena dellarresto congiunta a quella dellammenda, quando le infrazioni recano un danno di particolare gravità. Nella materia dei cosmetici risulta evidente che a poter essere leso è il diritto alla salute dei consumatori, pertanto per le fattispecie la cui violazione rischia di compromettere la salute e la sicurezza dei consumatori si è proceduto in tal senso. Invece, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli indicati nei periodi precedenti. In secondo luogo, il criterio seguito nella determinazione delle sanzioni è stato quello di non discostarsi, ove possibile, dallapparato sanzionatorio attualmente vigente in base alla legge 713/86 sui cosmetici. Laddove sono state previste sanzioni amministrative, lirrogazione delle stesse spetta allorgano regionale territorialmente competente.
-b)Su proposta del Presidente del Consiglio Matteo Renzi e del Ministro dello sviluppo economico Federica Guidi, è stato approvato in via definitiva dopo aver accolto il parere del Consiglio di Stato il regolamento che apporta ulteriori modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150 in materia di disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi. Le modifiche intervengono al fine di adeguarne la portata allo sviluppo tecnologico, con particolare riferimento alle procedure necessarie per lapplicazione del marchio facoltativo sugli oggetti in metallo prezioso, migliorando le procedure nazionali di controllo dellapposizione del marchio del saggio facoltativo e accrescendo laffidabilità e credibilità internazionale dei laboratori incaricati delle analisi, anche al fine di facilitare le esportazioni di prodotti italiani verso i Paesi cui si rivolge la Convenzione internazionale di Vienna sui metalli preziosi. Il testo nasce inoltre dallesigenza di superare le incertezze interpretative circa le modalità di legittima vendita di oggetti usati in metallo prezioso in possesso di aziende commerciali, anche se privi del marchio di identificazione e dellindicazione del titolo e di ridurre i conseguenti contenziosi relativi ai controlli locali.
-c)Il Consiglio dei Ministri ha deliberato lo stato di emergenza per fare fronte ai danni causati dalla tromba daria che il giorno 8 luglio 2015 ha colpito il territorio dei Comuni di Dolo, Pianiga e Mira in provincia di Venezia, e di Cortina dAmpezzo in provincia di Belluno. In tale contesto, il governo intende presentare un emendamento al decreto legge Enti locali col quale consentire ai Comuni colpiti un allentamento del Patto di stabilità.
-d) Il Consiglio dei Ministri su proposte del Presidente Matteo Renzi e del Ministro della giustizia Andrea Orlando ha approvato un decreto legislativo riguardante la disciplina sanzionatoria per la violazione del Regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici. Con la nuova disciplina si è provveduto ad indicare la sanzione per ogni disposizione del Regolamento in cui sono previsti degli obblighi a carico dei soggetti indicati. In primo luogo tale disposizione stabilisce i limiti delle sanzioni penali, arresto e ammenda, e i casi in cui esse possono essere comminate, ovvero nei casi in cui le infrazioni ledono o espongono a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In questi ultimi casi sono previste: la pena dellammenda alternativa allarresto, quando le infrazioni espongono a pericolo o danneggiano linteresse protetto; la pena dellarresto congiunta a quella dellammenda, quando le infrazioni recano un danno di particolare gravità. Nella materia dei cosmetici risulta evidente che a poter essere leso è il diritto alla salute dei consumatori, pertanto per le fattispecie la cui violazione rischia di compromettere la salute e la sicurezza dei consumatori si è proceduto in tal senso. Invece, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli indicati nei periodi precedenti. In secondo luogo, il criterio seguito nella determinazione delle sanzioni è stato quello di non discostarsi, ove possibile, dallapparato sanzionatorio attualmente vigente in base alla legge 713/86 sui cosmetici. Laddove sono state previste sanzioni amministrative, lirrogazione delle stesse spetta allorgano regionale territorialmente competente.
-e) Su proposta del Ministro dellinterno Angelino Alfano, il Consiglio ha deliberato lo scioglimento del Consiglio comunale di Monte SantAngelo (FG), a norma dellarticolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dove sono state accertate forme di condizionamento da parte della criminalità organizzata.
-f) Il Consiglio dei Ministri, a seguito del parere favorevole espresso dalle Commissioni parlamentari competenti per materia, ha approvato la nomina di Evelina Christillin a presidente dellEnit – Agenzia nazionale del turismo, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo Dario Franceschini. E la nomina di Pietro Pongiglione a Presidente dellIstituto di ricovero e cura a carattere scientifico Giannina Gaslini di Genova, su proposta del Ministro della salute Beatrice Lorenzin.