Bruxelles, 8 nov. (askanews) – La Commissione europea è incorsa in un errore di diritto quando, il 21 ottobre 2015, ha bocciato come aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno una disposizione fiscale del Lussemburgo (“tax ruling”) del 3 settembre 2012 a favore della Fiat Chrysler Finance Europe (Fft), un’impresa che forniva servizi di tesoreria e di finanziamento alle società del gruppo Fiat. Lo afferma la Corte europea di Giustizia, con una sentenza emessa oggi a Lussemburgo, con la quale annulla non solo la decisione della Commissione, ma anche una prima sentenza del Tribunale di primo grado dell’Ue del 24 settembre 2019 che l’aveva confermata, respingendo i ricorsi proposti dal Lussemburgo e dalla Fft contro la Commissione. Secondo la Corte di Giustizia, per valutare se il “tax ruling” (un accordo tributario anticipato che determina l’imposta sulla società) applicata dal Lussemburgo alla Fft costituisse un aiuto di Stato, sottoforma di vantaggio selettivo per il beneficiario che falsa la concorrenza, la Commissione avrebbe dovuto innanzitutto determinare il “sistema di riferimento”, ossia il regime fiscale “normale” applicabile a tutti gli operatori che si trovano in situazione giuridica e materiale comparabile, nello Stato membro interessato. Successivamente, la Commissione avrebbe dovuto dimostrare che il “tax ruling” applicato alla Fft deroga dal sistema di riferimento, introducendo una differenziazione tra operatori in situazione analoga. L’errore in cui è incorsa la Commissione, secondo la sentenza della Corte, sta proprio nella mancata individuazione del sistema di riferimento, nell’ambito del diritto nazionale lussemburghese, che avrebbe dovuto invece costituire la base dell’analisi relativa all’esistenza di un vantaggio selettivo nel “tax ruling” per la Fft. La Corte sottolinea che questo errore è stato confermato anche dal Tribunale di primo grado, che ha ammesso che la Commissione potesse basarsi su norme che non facevano parte del diritto nazionale lussemburghese, per definire autonomamente la tassazione cosiddetta “normale” di una società integrata. L’annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado era stato chiesto, oltre che dalla Fft, anche dall’Irlanda, un altro paese Ue in cui è comune la pratica dei “tax ruling” per attrarre le società estere.
##Corte Ue annulla bocciatura tax ruling per Fiat in Lussemburgo
Secondo la Commissione era aiuto di Stato con vantaggio selettivo