Roma, 17 set. (askanews) – L’Istituto nazionale dei tributaristi ha presentato le criticità del sistema fiscale italiano nell’ambito dell’indagine conoscitiva presso la commissione finanze del Senato.
Il presidente dell’istituto, Riccardo Alemanno, ha illustrato una dettagliata documentazione su alcune criticità del sistema, ha evidenziando la necessità di apportare modifiche semplificative, ormai non più derogabili, agli obblighi fiscali in capo ad imprese e persone fisiche, nonché modifiche preventive a futuri obblighi come la fattura elettronica B2b e B2c, senza tralasciare l’importanza di attuare una tecnica legislativa di scritturazione delle norme meno criptica di quella attuale, e con una prima indicazione di interventi fiscali a favore delle famiglie.
Nell’ambito dei rapporti tra contribuenti e fisco tema portante e non più rinviabile – ha detto – è quello relativo alla semplificazione normativa in ambito fiscale; ne è un esempio l’attuale caos creatosi sulla scadenza del termine per inviare telematicamente le liquidazioni periodiche del secondo trimestre 2018 dopo la modifica apportata per lo spesometro con il comma 932, dell’art. 1 della legge di Bilancio 2018. E’ pertanto auspicabile che la tecnica legislativa (almeno quella tributaria) rispetti le indicazioni fornite dal volume “Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi” edito dal Senato della Repubblica nel maggio 2001, nel quale si pubblicava la Circolare del 21/04/2001 del Presidente del Senato, come supporto per il lavoro parlamentare della XIV legislatura. Una pubblicazione che in sé raccoglie e rielabora le tre circolari di identico testo emanate, d’intesa tra loro, dai Presidenti delle due Camere e dal Presidente del Consiglio dei Ministri nel lontano 1986, contenenti una serie di regole e raccomandazioni di carattere tecnico dirette a rendere più chiare e comprensibili i testi legislativi, già integrate con le “indicazioni sull’istruttoria legislativa in commissione” presenti nelle circolari dei Presidenti delle Camere del gennaio del 1997. Pertanto non una proposta innovativa, ma l’utilizzo di quanto indicato nella succitata pubblicazione, che, ove applicata, darebbe concretezza alla semplificazione normativa.
Basterebbe trasformare le predette circolari in regolamento (D.P.R.) contenente i principi di tecnica legislativa a cui il futuro legislatore dovrà sottostare rendendone così obbligatorio l’utilizzo; sarebbe inoltre utile costituire una commissione bicamerale di controllo dei testi legislativi, a cui sottoporre obbligatoriamente gli stessi prima della pubblicazione in G.U., come avviene, ad esempio, nella Confederazione Elvetica dove gli “avamprogetti” di atti legislativi elaborati dai dipartimenti o dagli uffici (l’equivalente dei nostri disegni o progetti di legge) sono esaminati sotto il profilo della tecnica legislativa durante una fase di consultazione, con obbligo di correzione e integrazione, fino ad ottenere il benestare per la pubblicazione.
– FATTURA ELETTRONICA – Pur nella consapevolezza che tale strumento rappresenta il futuro, si evidenziano ancora molte difficoltà operative, difformità con la normativa vigente e soprattutto una carenza strutturale (e di approccio mentale) nell’ambito delle micro aziende.
Cancellazione degli adempimenti connessi alla SPLIT PAYMENT – COMPENSAZIONI. L’istituto dello split payment ha ottenuto effetti positivi nell’ambito della lotta all’evasione dell’IVA, nel contempo però ha creato problemi di liquidità alle imprese, problemi che potrebbero essere superati se fosse consentita una più elastica gestione dei propri crediti erariali. Ad es. in luogo del visto di conformità (che rappresenta un ulteriore costo per le imprese) prevedere la comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate dell’operazione di compensazione.
– STUDI DI SETTORE – Strumenti obsoleti tanto da dover essere sostituiti dai nuovi indici ISA, ciò doveva avvenire per il 2017, ma tutto è stato rinviato, sarebbe pertanto opportuno che gli studi di settore fossero in questi anni di “proroga” utilizzati sono ai fini statistici.
– FUNZIONE DI INTERMEDIARIO FISCALE PER L’ACCESSO ALLE CREDENZIALI AZIENDALI, NECESSITA’ DI PREVEDERE UN’ UNICA DELEGA CON VALIDITA’ SINO A REVOCA – Il contribuente può delegare l’intermediario fiscale per utilizzare i canali telematici di dialogo con la P.A., ogni delega a tale attività prevede una certa durata ed entro la scadenza bisogna ribadire dati ed inviare documenti. Nell’ambito di questi incarichi come l’accesso al cassetto fiscale o a fisco online, sarebbe opportuno che le deleghe fossero valide sino a revoca, evitando ulteriori adempimenti a contribuenti ed intermediari fiscali.
– RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE – FLAT TAX – Non è più rinviabile la riduzione di una pressione fiscale soprattutto in capo alle persone fisiche, si rimane pertanto in attesa di conoscere gli effettivi interventi soprattutto in tema di flat tax. Siamo ancora nella fase delle indiscrezioni e delle ipotesi, ma la cosiddetta flat tax (ammesso che questo sia il corretto modo di definire le proposte al momento sul tappeto) sembra ricondurre ad un abbassamento dell’aliquota IRES dal 24% al 15% a fronte dell’impegno ad investire in beni strumentali e risorse umane e ad un ampliamento della platea delle imprese forfetarie (includendovi anche le società di persone) con l’aumento del limite dei ricavi fino a 100.000 euro e con l’introduzione di una terza aliquota (20%) alle due già esistenti del 5% e del 15%.
Bene l’aumento del volume dei ricavi per agevolare con il regime forfetario le imprese e i professionisti più piccoli, ma particolare attenzione bisognerà porre all’inevitabile appiattimento dei ricavi dichiarati per poter rientrare nel regime agevolativo. Oltre i 65.000 euro poi non potrà esserci esonero dall’IVA visti i limiti comunitari, quindi i contribuenti con ricavi fra 65.000 e 100.000 euro saranno agevolati solo per l’esonero dalla fattura elettronica, dai futuri ISA (sostitutivi degli studi di settore) e dall’IRAP, visto che l’aliquota prevista del 20% è ancora più vicina alla annunciata prossima aliquota del primo scaglione che scenderà dal 23% al 22%.
Saranno quindi le detrazioni per carichi di famiglia e per oneri a fare la differenza. Il rischio è che aumentino ancora di più le partite IVA di finti autonomi che vogliono sfuggire alla progressività dell’imposta calcolata sul lavoro dipendente con la necessità di controlli preventivi sulla veridicità e realtà delle nuove figure, soprattutto nell’ambito professionale, che chiedono di aprire una partita IVA.
– ROTTAMAZIONE CARTELLE E CHIUSURA LITI, c.d. “PACE FISCALE” – Non si vuole in questa sede entrare nel merito dell’aspetto etico nei confronti dei contribuenti corretti. A nostro avviso una definizione agevolata di qualsiasi pendenza nei confronti dell’erario debba essere seguita da una riforma profonda del sistema che, al di là delle motivazioni soggettive che hanno indotto taluni contribuenti a non rispettare le scadenze di pagamento, ha di fatto contribuito, per farraginosità e complicazione, a creare la situazione attuale.
– RIMODULAZIONE DELLE SCADENZE FISCALI – Evitare ogni anno di dover prorogare in extremis i termini di scadenza di moduli e/o pagamenti.
– UTILIZZO PEC DA PARTE DELLA P.A. OGGI SONO ESCLUSI DALL’INDICE INI-PEC STUDI ASSOCIATI E PROFESSIONISTI LEGGE 4/2013 – Non è più rinviabile l’implementazione dell’indice INI-PEC con gli indirizzi di posta elettronica certificata dei professionisti di cui alla L. 4/2013, solo così la P.A. potrà avere a disposizione tutti gli indirizzi PEC degli operatori economici del Paese.
– DATI ANAGRAFICI COLLEGABILI AL CODICE FISCALE E/O PARTITA IVA – Ogni qualvolta si debba presentare alla P.A. un modulo, un documento, accedere ai servizi, il contribuente deve ripetere tutti i propri dati anagrafici, di residenza, ecc I predetti dati sono già disponibili negli archivi della P.A. e potrebbero essere collegati al codice fiscale o alla partita IVA, senza costringere il cittadino a ribadire ogni volta gli stessi.
– ELEVARE LA LEGGE 212/2000 (Statuto dei Diritti del Contribuente) A RANGO COSTITUZIONALE – Affinché i diritti del contribuente non siano solo un’enunciazione di principi derogabili, ma solide basi su cui costruire un fisco più semplice ed equo, impresa complessa, ma che metterebbe al centro del nostro sistema il rispetto dei diritti del cittadino-contribuente.
– SISTEMA INFORMATICO UNICO PER LA P.A. – Nonostante gli annunci, ancora oggi molti settori della P.A. non riescono a dialogare telematicamente, prima di imporre ai contribuenti obblighi di invio dati, informatizzazione della propria gestione amministrativa, sarebbe opportuno che la P.A. fosse in grado di gestire e scambiarsi gli innumerevoli dati ad essa trasmessi. Già sei anni fa nel dicembre 2012 la Commissione di vigilanza sull’Anagrafe tributaria concluse i suoi lavori scrivendo: “Il contrasto all’evasione/elusione fiscale richiede la massima circolarità delle informazioni fra i diversi enti che a vario titolo intervengono nei processi correlati”. Siamo nel 2018 e ancora le innumerevoli banche dati della P.A. spesso non riescono a scambiarsi le informazioni in esse contenute a causa di linguaggi informatici non compatibili tra loro e dati spesso incompleti o incorretti.
– IL CONSOLIDATO DI FAMIGLIA – Ci sono idee che possono semplificare notevolmente la vita fiscale degli italiani e che costano poco più di zero. Per esempio, si potrebbe pensare a come compensare i crediti fiscali del marito con i debiti della moglie, e viceversa.
Ma anche allargando questa possibilità ad altri familiari, come ad esempio i figli che lavorano nell’impresa o che convivono, in una sorta di consolidato familiare, compensando debiti e crediti fiscali di un dato periodo di imposta, ogni volta che esiste un legame diretto o indiretto tra familiari e determinate fonti di reddito. Se genitori e figli, nonni e nipoti, hanno un legame di convivenza o di comune lavoro in azienda, non è giusto, ad esempio, che i figli debbano attendere un rimborso quando intanto i genitori anticipano imposte. Il consolidato di famiglia, ovviamente su opzione vincolante e con determinati vincoli, potrebbe essere un’idea utile a non far uscire imposte dalla famiglia, quando i debiti ed i crediti si potrebbero compensare.
Occorrerebbe pensarci, non costa molto, ma potrebbe dare sollievo in molte situazioni di illiquidità in famiglia. La copertura finanziaria, peraltro minima e di pura liquidità in quanto non c’è diminuzione di gettito, andrebbe determinata considerando l’anticipazione dei tempi di rimborso o di utilizzo per i crediti e il mancato incasso immediato dei debiti fiscali. Bisogna anche considerare però il risparmio per interessi che lo Stato non pagherà sui rimborsi, ma si tratta di un risparmio futuro, mentre la mancanza di liquidità per lo Stato è immediata.
– GIURISDIZIONE DELLE CONTROVERSIE CON L’INPS PER IVS ARTIGIANI/COMMERCIANTI E GESTIONE SEPARATA – Una problematica questa di possibile semplificazione e di miglioramento del rapporto contribuente/Pubblica Amministrazione dal punto di vista giurisdizionale. Considerato che le norme sull’accertamento e sulla riscossione (art. 1 D.Lgs. 462/97, art. 32bis D.L. 185/2008, art. 1., c. 611 legge 147/2013 Stabilità 2014) oltre alla giurisprudenza di merito (Tribunale di Milano causa 2297/2012 e sentenza 5304/2013) hanno statuito e riconosciuto che sussiste la natura fiscale e le competenze dell’ Agenzia delle Entrate sui debiti per i contributi INPS dovuti da commercianti, artigiani e gestione separata e transitati in dichiarazione dei redditi dove vengono determinati, perché non trasferire la competenza giurisdizionale per queste controversie alle riformande Commissioni Tributarie lasciando al giudice del lavoro la sola competenza per la contribuzione sul lavoro dipendente e assimilato? Se ne ricaverebbe una immediata semplificazione e riduzione di costi sia per il contribuente lavoratore autonomo, sia per l’amministrazione.